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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29928/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28415-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], 96, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 260/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 18/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, la soc. [OSCURATO:PERSONA] impugnava tre dinieghi di istanza di annullamento in autotutela di atti di adesione perfezionatisi all'esito della notifica alla contribuente del pvc con il quale venivano contestati maggiori redditi della società per gli anni 2011 (C 250.000,00), 2012 (C 150.000,00) e 2013 (C 161.086,00), tenendo conto delle perdite di periodo, di quelle pregresse consolidate e di quelle pregresse individuali della società ante consolidato. 2.[OSCURATO:PERSONA] di Firenze rigettava i ricorsi.

3. Sull'impugnazione della contribuente la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, in accoglimento dell'eccezione dell'Ufficio, dichiarava inammissibili i ricorsi rilevando che l'atto di definizione del procedimento una volta giunto a compimento con la notifica al contribuente non è soggetto ad impugnazione né ad integrazione e/o modifica ai sensi dell'art. 3 del d.lvo 218/1997. 4 Avverso la decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di un unico motivo.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso Ric. 2019 n. 28415 sez.

MT - ud. 23-06-2021 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

La contribuente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 comma 3, 5 bis del d.lvo nr 218/1997, 24 e 97 Cost., in relazione all'ad 360 comma 1° nr. 3 e 4 cpc, per aver erroneamente ritenuto non impugnabile l'atto di definizione del procedimento di adesione ai processi verbali di constatazione, sul presupposto che l'atto di definizione (formato secondo il procedimento di cui all'ad 5 bis del d.lvo nr 218/1997) sia equiparabile all'atto di accertamento con adesione (formato con il diverso procedimento regolamentato dagli artt. 5,6,7 e 9 del d.lvo nr 218/1997) sebbene siano istituti caratterizzati da un diverso grado di partecipazione del contribuente interessato. 2.1 Il motivo è infondato. 2.2 Questa Corte ha ripetutamente enunciato il principio secondo il quale « l'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio" (fatto salvo, limitatamente alle imposte di cui all'art. 2, l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice da parte dell'Ufficio nelle ipotesi indicate nel comma 4 di detta norma).

Il fatto che avverso l'accertamento definito con adesione sia preclusa l'impugnazione (ovviamente - s'intende - per qualsiasi causa) non può che comportare la ovvia conseguenza della improponibilità di istanze di rimborso di quanto versato a perfezionamento dell'accordo, le quali non costituirebbero altro Ric. 2019 n. 28415 sez.

MT - ud. 23-06-2021 -3- che una surrettizia forma di impugnazione di quest'ultimo, che deve ritenersi intangibile, in conformità alla ratio dell'istituto, connotata, a fronte dell'effetto premiale per il contribuente, dall'interesse pubblico alla immediata acquisizione delle somme risultanti dall'accordo, le quali, una volta versate, non possono più essere messe in discussione attraverso richieste di rimborso (con l'ulteriore effetto della deflazione del contenzioso)» (Cass. n. 20732/2010; 18962/2005 29587/2011 5744/2018 ,13129/2018 e 4566/2020). 2.3 I principi di irretrattabilità dell'accertamento con adesione sono stati estesi anche al procedimento di adesione ai verbali di contestazione fissato dall'ad 5 bis del d.lvo 218/1997 applicabile ratione temporis al caso in esame; atteso che, in entrambi, risulta rilevante la volontà del contribuente ai fini della validità del successivo atto dell'amministrazione finanziaria 2.4 E' stato infatti affermato « il procedimento disegnato dall'art. 5-bis, cit., si articola in diversi passaggi, consistenti: nella consegna del processo verbale di constatazione; nella successiva adesione del contribuente entro il termine di trenta giorni; nella comunicazione dell'Agenzia delle entrate, entro i successivi sessanta giorni, dell'atto di definizione dell'accertamento parziale recante l'indicazione, per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonchè la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale; infine, il comma 4 prevede che "In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 14; ne deriva Ric. 2019 n. 28415 sez.

MT - ud. 23-06-2021 -4- che, una volta che il contribuente ha manifestato la volontà di aderire al processo verbale di constatazione e l'amministrazione ha emesso l'atto di definizione dell'accertamento, lo stesso è vincolante per il contribuente, sicchè, ove non provveda al pagamento di quanto in esso indicato, l'amministrazione finanziaria può legittimamente iscrivere l'importo a ruolo, con conseguente successiva notifica della cartella di pagamento».( cfr. 4966/2021) 2.5 Questa Corte ha, inoltre, avuto modo di precisare che «Va quindi riconosciuta al contribuente la possibilità di impugnare "l'atto di definizione" per far valere la non corrispondenza tra gli importi in esso esposti e quelli dovuti per effetto dell'acquiescenza prestata al P. v. c..

Una diversa interpretazione che precluda ogni tipo di sindacato anche quando l'Ufficio formalizzi un atto di definizione contenente contestazioni manifestamente erronee si tradurrebbe in una limitazione dei diritti del contribuente sanciti dall'art. 24 Cost.» ( cfr. Cass. 4566/2020). 2.6 Nel il caso di specie, non si pone una questione di tutela della volontà del contribuente, in quanto la società non contesta che il contenuto dell'atto di definizione dell'accertamento corrisponde, relativamente agli anni indicati, alle contestazioni di cui al processo verbale di constatazione per i medesimi anni, ma chiede l'annullamento del provvedimento di concordato fiscale per poter usufruire delle pregresse perdite individuali e consolidate. 2.7 L'impugnata sentenza ha, quindi, fatto corretta applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale di cui si è dato conto. 3 Conclusivamente il ricorso va rigettato .

Ric. 2019 n. 28415 sez.

MT - ud. 23-06-2021 -5- 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte; rigetta il ricorso Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 5.600,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e spese prenotate a debito Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28415-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], 96, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 260/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 18/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, la soc. [OSCURATO:PERSONA] impugnava tre dinieghi di istanza di annullamento in autotutela di atti di adesione perfezionatisi all'esito della notifica alla contribuente del pvc con il quale venivano contestati maggiori redditi della società per gli anni 2011 (C 250.000,00), 2012 (C 150.000,00) e 2013 (C 161.086,00), tenendo conto delle perdite di periodo, di quelle pregresse consolidate e di quelle pregresse individuali della società ante consolidato. 2.[OSCURATO:PERSONA] di Firenze rigettava i ricorsi. 3. Sull'impugnazione della contribuente la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, in accoglimento dell'eccezione dell'Ufficio, dichiarava inammissibili i ricorsi rilevando che l'atto di definizione del procedimento una volta giunto a compimento con la notifica al contribuente non è soggetto ad impugnazione né ad integrazione e/o modifica ai sensi dell'art. 3 del d.lvo 218/1997. 4 Avverso la decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di un unico motivo. L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso Ric. 2019 n. 28415 sez. MT - ud. 23-06-2021 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 comma 3, 5 bis del d.lvo nr 218/1997, 24 e 97 Cost., in relazione all'ad 360 comma 1° nr. 3 e 4 cpc, per aver erroneamente ritenuto non impugnabile l'atto di definizione del procedimento di adesione ai processi verbali di constatazione, sul presupposto che l'atto di definizione (formato secondo il procedimento di cui all'ad 5 bis del d.lvo nr 218/1997) sia equiparabile all'atto di accertamento con adesione (formato con il diverso procedimento regolamentato dagli artt. 5,6,7 e 9 del d.lvo nr 218/1997) sebbene siano istituti caratterizzati da un diverso grado di partecipazione del contribuente interessato. 2.1 Il motivo è infondato. 2.2 Questa Corte ha ripetutamente enunciato il principio secondo il quale « l'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio" (fatto salvo, limitatamente alle imposte di cui all'art. 2, l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice da parte dell'Ufficio nelle ipotesi indicate nel comma 4 di detta norma). Il fatto che avverso l'accertamento definito con adesione sia preclusa l'impugnazione (ovviamente - s'intende - per qualsiasi causa) non può che comportare la ovvia conseguenza della improponibilità di istanze di rimborso di quanto versato a perfezionamento dell'accordo, le quali non costituirebbero altro Ric. 2019 n. 28415 sez. MT - ud. 23-06-2021 -3- che una surrettizia forma di impugnazione di quest'ultimo, che deve ritenersi intangibile, in conformità alla ratio dell'istituto, connotata, a fronte dell'effetto premiale per il contribuente, dall'interesse pubblico alla immediata acquisizione delle somme risultanti dall'accordo, le quali, una volta versate, non possono più essere messe in discussione attraverso richieste di rimborso (con l'ulteriore effetto della deflazione del contenzioso)» (Cass. n. 20732/2010; 18962/2005 29587/2011 5744/2018 ,13129/2018 e 4566/2020). 2.3 I principi di irretrattabilità dell'accertamento con adesione sono stati estesi anche al procedimento di adesione ai verbali di contestazione fissato dall'ad 5 bis del d.lvo 218/1997 applicabile ratione temporis al caso in esame; atteso che, in entrambi, risulta rilevante la volontà del contribuente ai fini della validità del successivo atto dell'amministrazione finanziaria 2.4 E' stato infatti affermato « il procedimento disegnato dall'art. 5-bis, cit., si articola in diversi passaggi, consistenti: nella consegna del processo verbale di constatazione; nella successiva adesione del contribuente entro il termine di trenta giorni; nella comunicazione dell'Agenzia delle entrate, entro i successivi sessanta giorni, dell'atto di definizione dell'accertamento parziale recante l'indicazione, per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonchè la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale; infine, il comma 4 prevede che "In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 14; ne deriva Ric. 2019 n. 28415 sez. MT - ud. 23-06-2021 -4- che, una volta che il contribuente ha manifestato la volontà di aderire al processo verbale di constatazione e l'amministrazione ha emesso l'atto di definizione dell'accertamento, lo stesso è vincolante per il contribuente, sicchè, ove non provveda al pagamento di quanto in esso indicato, l'amministrazione finanziaria può legittimamente iscrivere l'importo a ruolo, con conseguente successiva notifica della cartella di pagamento».( cfr. 4966/2021) 2.5 Questa Corte ha, inoltre, avuto modo di precisare che «Va quindi riconosciuta al contribuente la possibilità di impugnare "l'atto di definizione" per far valere la non corrispondenza tra gli importi in esso esposti e quelli dovuti per effetto dell'acquiescenza prestata al P. v. c.. Una diversa interpretazione che precluda ogni tipo di sindacato anche quando l'Ufficio formalizzi un atto di definizione contenente contestazioni manifestamente erronee si tradurrebbe in una limitazione dei diritti del contribuente sanciti dall'art. 24 Cost.» ( cfr. Cass. 4566/2020). 2.6 Nel il caso di specie, non si pone una questione di tutela della volontà del contribuente, in quanto la società non contesta che il contenuto dell'atto di definizione dell'accertamento corrisponde, relativamente agli anni indicati, alle contestazioni di cui al processo verbale di constatazione per i medesimi anni, ma chiede l'annullamento del provvedimento di concordato fiscale per poter usufruire delle pregresse perdite individuali e consolidate. 2.7 L'impugnata sentenza ha, quindi, fatto corretta applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale di cui si è dato conto. 3 Conclusivamente il ricorso va rigettato . Ric. 2019 n. 28415 sez. MT - ud. 23-06-2021 -5- 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte; rigetta il ricorso Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 5.600,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e spese prenotate a debito Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13.
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