CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 13477/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15828-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 127/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che [OSCURATO:PERSONA] si opponeva a una cartel a esattoriale cui era sottesa una pretesa di recupero di sanzioni per violazioni al codice stradale, deducendo, in particolare, la mancata notifica dei sottesi verbali di accertamento, la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, l'inesigibilità degli interessi e l'illegittima maggiorazione di cui all'art. 27 della legge n. 689 del 1981, l'omessa indicazione della data di consegna del ruolo, la violazione de termini del procedimento, l'inesistenza o nullità della notifica della cartella stessa, la mancata indicazione del responsabile del procedimento, la mancata sottoscrizione della cartella; il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione con pronuncia riformata dal Tribunale ad avviso del quale, trattandosi di opposizione ex art. 617, cod. proc. civ., pur tale non qualificata dal giudice di prime cure con conseguente operatività del principio dell'apparenza quanto all'impugnazione, e non essendo stata allegata e provata la data di notifica della cartella, la stessa era inammissibile per tardività; avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi; è stata pronunciata ordinanza interlocutoria n. 32746 del 2021, disponendo il rinnovo della notifica, originariamente nulla, all'Avvocatura Generale dello Stato, per parte intimata; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si prospetta l'errore del Tribunale per non aver constatato la tardività dell'appello, in ragione del principio di scissione delle notifiche, ed essendo stato ricevuto lo stesso dal destinatario oltre il termine semestrale previsto dalla data di pubblicazione della sentenza gravata; RG n 15828 del 2020 Co .rel. Pa1t» srreca con il secondo motivo si prospetta l'omessa motivazione del Tribunale per non aver esaminato l'eccezione di aspecificità dei motivi di appello articolati dal concessionario impugnante; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 615, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che si trattava di opposizione all'esecuzione e non agli atti, come in particolare per la deduzione d'illegittima maggiorazione di cui all'art. 27 della legge n. 689 del 1981; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che preliminarmente deve darsi atto che non è stata depositata, nel termine di 20 giorni dalla scadenza di quello assegnato perentoriamente, ex art. 291, cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazione, originariamente nulla, del ricorso, come da menzionata ordinanza interlocutoria; questa Corte ha chiarito che l'art. :371-bis, cod. proc. civ., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in Cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine giudizialmente assegnato, riguarda non solo l'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione sistematica estensiva, anche all'ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell'art. 291, cod. proc. civ., il rinnovo della notificazione, già nulla, del ricorso: e solo quando non ricorra l'ipotesi del deposito tardivo dell'atto, ma quella dell'inottemperanza all'ordine impartito, la pronuncia deve essere d'inammissibilità e non, viceversa, d'improcedibilità del ricorso (Cass., 02/04/2019, n. 9097; nello stesso senso, di recente, Cass, Sez. U., 23/02/2021, n. 4845, § 2, in cui si richiama l'appena citato precedente del 2019, osservando che lì si evocano ulteriori precedenti e si distingue tra le RG n 15828 del 2020 Cons rel. Paol orreca ipotesi della mancata ottemperanza e della tardiva dimostrazione dell'ottemperanza, sancendo l'inammissibilità del gravame nel primo caso e l'improcedibilità nel secondo); risulta agli atti: a) la comunicazione dell'ordinanza interlocutoria in parola il 9 novembre 2021 (in via telematica, e nel relativo fascicolo); b) il deposito (cartaceo) dell'atto di rinnovazione il 31 gennaio 2022; la scadenza del termine legale si era maturata, quindi, il giorno venerdì 28 gennaio 2022; ne deriva l'improcedibilità del ricorso; non deve disporsi sulle spese stante la mancata difesa di parte intimata; P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 17 marzo 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]. E Scoditti) [OSCURATO:PERSONA]