CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 aprile 2024
Cassazione n. 14562/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulla istanza di correzionen. 23050-2023 r.g. tra : [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t., nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; - ricorrent i - e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del curatore p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t.; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova; Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Venezia; Procura Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione;-intimati - per la correzione dell’errore materiale della ordinanza n. 19806/2023 del 12.7.2023della Suprema Corte di Cassazione ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/4/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] -con sentenza n. 48/2019 del 28.3.2019 il Tribunale di Padova dichiarò il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico; -con ricorso ex art. 18 e 162 l.fall., notificato alla Curatela il 30.4.2019, la [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico e il suo A.U. Sig. [OSCURATO:PERSONA] chiesero alla Corte d’Appello di Veneziala revoca della dichiarazione di fallimento; -con sentenza n. 3042/2019 dd. 27.6-19.7.2019, la Corte rigettò il reclamo; -con ricorso ex art. 18 l.fall., la [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico, in persona dell’A.U. [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio, chiesero la cassazione della predettasentenza n. 3042/2019 dd. 27.6-19.7.2019 C.d.A.Venezia; -con ordinanza n. 19806/2023 del 12.7.2023, laCorte di Cassazione dichiarò inammissibile il ricorso e condannò “la parte ricorrente al pagamento”, in favore del Fallimento controricorrente, “delle spese del giudizio”; - con istanza inoltrata presso la Cancelleria della Prima Sezione Civile, il Fallimento indicato in epigrafe segnalava che nell’epigrafe della precitata ordinanza n. 19806/2023 del 12.7.2023Fabio Verdini non era indicato quale “ricorrente”, cosicché il dispositivo di condanna della “parte ricorrente al pagamento …delle spese del giudizio” non risultavariferibile all’ex-A.U. della Fallita, ma soltanto alla [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico; -la procura speciale ex art. 365 c.p.c. era stata sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] “in proprio” (oltre che nella “qualità di legale rappresentante pro tempore ed [OSCURATO:PERSONA]” della [OSCURATO:SOCIETA].), e il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi a questa Corte era stato esplicitamente redatto “nell’interesse del Sig. [OSCURATO:PERSONA]”; - risulta no evident i il mero lapsus calami consistente nella mancata indicazione di [OSCURATO:PERSONA] quale parte ricorrente e la dedotta esigenza di integrare l’epigrafe dell’ordinanza n. 19806/2023 del 12.7.2023 e il suo dispositivo, con l’esplicita menzione di [OSCURATO:PERSONA] quale parte ricorrente e obbligata alla rifusione delle spese di lite; P.Q.M. dispone la correzione ex artt. 287 e ss. c.p.c. dell’ordinanza n. 19806/2023 del 12.7.2023, resa nel procedimento R.G. n. 24497/2019, nel senso di inserirenell’epigrafe, quale parte ricorrente, il nominativo “[OSCURATO:PERSONA]” e, nel dispositivo, dopo la locuzione “condanna la parte ricorrente”, la dicitura “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].”. Manda alla cancelleria