CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 20748/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore i [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino con sentenza emessa in data 15 settembre 2020 ha confermato la decisione emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Torino. Con dette conformi decisioni di merito è stata affermata la penale responsabilità del Marinkovic in riferimento al delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n.159 del 2011, oggetto di contestazione. In fatto, al Marinkovic è contestata l'assenza dalla propria abitazione in ora posteriore a quella in cui era obbligato a rientrarvi (fatto del 6 febbraio 2015); la pena è stata quantificata in anni uno di reclusione (previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla recidiva). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], con articolazione di due motivi. 2.1 Al primo motivo il ricorrente deduce vizio del procedimento, relativo alle modalità di notifica della citazione in secondo grado. Si reitera la questione proposta in udienza (il 15 settembre del 2020) correlata alla incompletezza degli adempimenti imposti all"operatore del servizio postale dalla normativa applicabile ratione temporis (art.108 d.l. n. 18 del 2020, come modificato dall'art.46 del d.l. n.34 del 2020). In particolare l'operatore del servizio postale non avrebbe indicato, nel report, la data e il nome e cognome del destinatario, limitandosi a barrare la casella 'persona fisica'. La cartolina è stata posta in cassetta senza previo accertamento, si sostiene, della identità della persona presente in quel momento nella abitazione. Il fatto che la raccomandata era 'destinata' all'attuale imputato - come risulta dall'avviso - non potrebbe essere ritenuto garanzia sufficiente a ritenere valida la modalità della notifica (come ritenuto dalla Corte di Appello, che ha respinto la eccezione processuale). Si ritiene prodotta una nullità di ordine generale per ome:ssa notifica, peraltro tempestivamente eccepita in udienza. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta ricorrenza dell'elemento psicologico del reato, nonché in rapporto alla esclusione della ipotesi di forza maggiore impeditiva della condotta doverosa. u 2 Viene riproposta la tesi, coltivata in sede di merito, della imputabilità della mancata risposta alle particolari condizioni fisiche del Marinkovic, colto dal sonno dopo aver portato - la sera precedente - la figlia in ospedale e aver assunto lui stesso dei farmaci. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 [OSCURATO:PERSONA], presente in primo grado, non è comparso al giudizio di appello. Quanto alle modalità di notifica della citazione in secondo grado, oggetto del primo motivo di ricorso, il Collegio condivide l'operato della Corte territoriale, lì dove ha respinto l'eccezione di nullità. Ed invero, l'atto giudiziario è stato portato a conoscenza del destinatario nel domicilio dichiarato. L'avvenuta consegna, con le modalità previste dalla normativa emergenziale (dunque senza diretto contatto fisico tra l'agente notificatore e l'interessato) si desume in modo univoco dagli atti, posto che se la persona presente nella abitazione all'atto della immissione in cassetta fosse stata diversa da [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe reso necessario l'invio di raccomandata di conferma dell'avvenuta notifica. Può dunque ritenersi la mera irregolarità formale dell'atto ma non l'assenza di un requisito di validità del medesimo. 3.2 Quanto al secondo motivo, va dichiarato inammissibile perché proposto per ragioni in fatto, ampiamente scrutinate in sede di merito senza alcun vizio logico. In sede di merito si è tenuto conto delle circostanze di fatto indic:ate dal ricorrente ma, al contempo, si è apprezzata la idoneità delle condotte tenute dai verbalizzanti (che non si limitarono a bussare al citofono ma entrarono all'interno del cortile azionando il lampeggiante e per breve tempo la sirena) a determinare la constatazione dell'assenza. Si tratta di un punto della decisione che, in quanto logicamente argomentato, non si presta a rivalutazioni in sede di legittimità. Al rigetto, nel suo complesso, del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5(q 3 P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 gennaio 2022 Il Consigliere est