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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2022

Cassazione n. 36299/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha sostituito al ricorrente, su richiesta del P.M., la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora, unitamente a quella interdittiva di cui all'art. 290 cod. pen.

Al riguardo, deduce il vizio di motivazione in ordine agli artt. 274, comma 1, lett. a) e c) e 275 cod. proc. pen.

Con atto comunicato dal difensore dell'indagato in data 1° agosto 2022, il ricorrente ha rinunziato al ricorso.

2. Tanto premesso, la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, sent. n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha sostituito al ricorrente, su richiesta del P.M., la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora, unitamente a quella interdittiva di cui all'art. 290 cod. pen. Al riguardo, deduce il vizio di motivazione in ordine agli artt. 274, comma 1, lett. a) e c) e 275 cod. proc. pen. Con atto comunicato dal difensore dell'indagato in data 1° agosto 2022, il ricorrente ha rinunziato al ricorso. 2. Tanto premesso, la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, sent. n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 36299/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris