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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 26646/2026

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dinanza del 18/12/2025 del Tribunale di sorveglianza di Perugiasentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia harigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime speciale ex art. 41bis Ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoletocon cui è stato disposto il trattenimento di una missiva in entrata con contenutipotenzialmente idonei a mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza.2.

Avverso la decisione il difensore dell’interessato ha proposto ricorso percassazione, articolando tre motivi, con cui ha eccepito violazione di legge e viziodi motivazione.2.1 Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale di sorveglianza nonabbia annullato il provvedimento reclamato per l’apparenza della motivazione,denunciando che, in difetto di specifiche indicazioni in ordine ai passaggi dellamissiva che giustificavano il trattenimento, il detenuto non avrebbe potutodifendersi adeguatamente in sede di reclamo.2.2 Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione, avendo il Tribunaledi sorveglianza trascurato che il detenuto, con memoria depositata nel corso delprocedimento, aveva offerto spiegazioni sui possibili contenuti della missiva, dellaquale la Corte di appello di Messina aveva autorizzato l’inoltro.2.3 Con il terzo motivo si è doluto che il Tribunale di sorveglianza non abbiaprovveduto sulla richiesta subordinata di trasmissione del documento oscuratonelle parti ritenute pericolose per l’ordine e la sicurezza.3.

Con memoria del 23 aprile 2026, manifestando condivisione sulleconclusioni scritte del Procuratore generale, il difensore del ricorrente ha rimarcatoil difetto di motivazione in ordine ai pericoli sottesi al trattenimento della missiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non merita accoglimento.2.

Destituito di fondamento è il primo motivo di censura.L’art. 18-ter Ord. pen., in tema di limitazioni e controlli sulla corrispondenzanei confronti di persone soggette a restrizione della libertà personale, stabilisceche le limitazioni, il visto di controllo e il controllo del contenuto delle buste,regolati dai commi da 1 a 4, nonché i provvedimenti di trattenimento, previsti dalcomma 5 del medesimo articolo, possono essere adottati esclusivamente peresigenze attinenti alle indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni disicurezza e di ordine dell’istituto.Tali restrizioni, incidendo su un diritto fondamentale della persona, possonoessere disposte, ai sensi dell’art. 15 Cost., con provvedimento motivatodell’autorità giudiziaria e con le garanzie previste dalla legge.In ossequio ai dettami normativi il Tribunale di sorveglianza ha correttamenteconfermato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza reclamato che, perquanto sinteticamente motivato con richiamo alla segnalazionedell’amministrazione penitenziaria, ha dato conto dell’incombenza di pericoli perl’ordine e la sicurezza in ragione dei contenuti della corrispondenza trattenuta, nonpotendo pretendersi un’analitica illustrazione che finirebbe per frustrare lo scopodella misura precauzionale.Questa Corte, escluso che nel procedimento di controllo della corrispondenza(o altro stampato) in arrivo al detenuto sussista il diritto dell’interessato o deldifensore alla visione e all’estrazione di copia della comunicazione trattenuta e noninoltrata (Sez. 1, n. 38632 del 23/09/2010, Bosti, Rv. 248677-01; Sez. 1, n. 7505del 25/01/2011, Trigila, Rv. 249803-01; Sez. 1, n. 47748 del 05/12/2011, LoPiccolo, Rv. 252188-01), che vanificherebbero l’esigenza investigativa o diprevenzione dal trattenimento soddisfatta, ha reputato sufficiente il richiamo, daparte del provvedimento giudiziale, al contenuto della comunicazione, ancorchénon analiticamente esplicitato, con modalità idonee ad assicurare il prudentebilanciamento tra la predetta esigenza e il diritto di impugnazione e difesa (Sez.1, n. 43522 del 20/06/2014, Gionta, Rv. 260692-01 Sez. 1, n. 17805 del05/03/2021, Mezzasalma, Rv. 281278 - 01).Tale disciplina è stata considerata conforme al dettato costituzionale da Sez.1, n. 47748 del 05/12/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252188 – 01 cit., che ha ritenuto«manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18-ter ord. pen., sollevata per contrasto con gli articoli 3, 15, 24, 112 e 117 dellaCostituzione (quest’ultimo richiamato in relazione agli articoli 8 e 13 dellaConvenzione EDU), nella parte in cui dispone che il detenuto non può conoscerele ragioni per le quali la corrispondenza in arrivo gli è stata trattenuta, néprenderne visione, atteso che l’accesso ad essa vanificherebbe la decisione delgiudice sul gravame».Ne consegue che il diritto di difesa del detenuto è garantito dalla possibilità diprendere visione del provvedimento e ottenere il rilascio di copia (Sez. 1, n. 20269del 16/06/2020, Guarino, Rv. 279638-01).Poiché dell’adozione del decreto di trattenimento [OSCURATO:PERSONA] è statotempestivamente informato, il suo diritto di difesa non può dirsi pregiudicato,anche alla luce delle ampie difese che costui e il suo patrocinatore hanno svoltonel corso del procedimento di reclamo, tramite il deposito di memorie da cui sievince che l’instante ha avuto piena cognizione della causale del trattenimento,essendo richiamate negli atti difensivi e prodotte pregresse missive inoltrate aldetenuto recanti analoghi contenuti.3.

Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.L’ordinanza impugnata, con motivazione congrua ed esente da manifesteillogicità, ha confermato il trattenimento della missiva manoscritta disposto dalMagistrato di sorveglianza, ravvisando il plausibile rischio che fossero veicolatimessaggi reconditi in ragione del peculiare contenuto, connotato dalla descrizionedi un sogno con immagini e simboli privi di addentellati con la realtà, nonché perla presenza di un allegato scritto al computer, nel quale si fa riferimento a luoghie persone non meglio precisati e a un sopralluogo.La decisione si conforma all’indirizzo giurisprudenziale di questa Cortesecondo cui, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto aregime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può esserelegittimamente motivata sulla base di elementi concreti, i quali faccianoragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello cheappare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv.259472 - 01; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479 – 01; Sez.5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527 - 01).3.

Il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta carenza di motivazione inordine alla possibilità di inoltro della missiva previo oscuramento delle partiriferibili al sogno, non è consentito perché aspecifico.La censura non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato,da cui emerge che, oltre alla narrazione del sogno, la missiva contiene un allegatocon riferimenti a luoghi e persone non meglio precisati e a un sopralluogo.

Talirilievi consentono di arguire che le esigenze di sicurezza a fondamento deltrattenimento debbano riferirsi alla corrispondenza nel suo complesso, nonrisultando che sia suscettibile di un inoltro parziale o frazionato.4.

Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 28 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonino [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dinanza del 18/12/2025 del Tribunale di sorveglianza di Perugiasentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia harigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime speciale ex art. 41bis Ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoletocon cui è stato disposto il trattenimento di una missiva in entrata con contenutipotenzialmente idonei a mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza.2. Avverso la decisione il difensore dell’interessato ha proposto ricorso percassazione, articolando tre motivi, con cui ha eccepito violazione di legge e viziodi motivazione.2.1 Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale di sorveglianza nonabbia annullato il provvedimento reclamato per l’apparenza della motivazione,denunciando che, in difetto di specifiche indicazioni in ordine ai passaggi dellamissiva che giustificavano il trattenimento, il detenuto non avrebbe potutodifendersi adeguatamente in sede di reclamo.2.2 Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione, avendo il Tribunaledi sorveglianza trascurato che il detenuto, con memoria depositata nel corso delprocedimento, aveva offerto spiegazioni sui possibili contenuti della missiva, dellaquale la Corte di appello di Messina aveva autorizzato l’inoltro.2.3 Con il terzo motivo si è doluto che il Tribunale di sorveglianza non abbiaprovveduto sulla richiesta subordinata di trasmissione del documento oscuratonelle parti ritenute pericolose per l’ordine e la sicurezza.3. Con memoria del 23 aprile 2026, manifestando condivisione sulleconclusioni scritte del Procuratore generale, il difensore del ricorrente ha rimarcatoil difetto di motivazione in ordine ai pericoli sottesi al trattenimento della missiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento.2. Destituito di fondamento è il primo motivo di censura.L’art. 18-ter Ord. pen., in tema di limitazioni e controlli sulla corrispondenzanei confronti di persone soggette a restrizione della libertà personale, stabilisceche le limitazioni, il visto di controllo e il controllo del contenuto delle buste,regolati dai commi da 1 a 4, nonché i provvedimenti di trattenimento, previsti dalcomma 5 del medesimo articolo, possono essere adottati esclusivamente peresigenze attinenti alle indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni disicurezza e di ordine dell’istituto.Tali restrizioni, incidendo su un diritto fondamentale della persona, possonoessere disposte, ai sensi dell’art. 15 Cost., con provvedimento motivatodell’autorità giudiziaria e con le garanzie previste dalla legge.In ossequio ai dettami normativi il Tribunale di sorveglianza ha correttamenteconfermato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza reclamato che, perquanto sinteticamente motivato con richiamo alla segnalazionedell’amministrazione penitenziaria, ha dato conto dell’incombenza di pericoli perl’ordine e la sicurezza in ragione dei contenuti della corrispondenza trattenuta, nonpotendo pretendersi un’analitica illustrazione che finirebbe per frustrare lo scopodella misura precauzionale.Questa Corte, escluso che nel procedimento di controllo della corrispondenza(o altro stampato) in arrivo al detenuto sussista il diritto dell’interessato o deldifensore alla visione e all’estrazione di copia della comunicazione trattenuta e noninoltrata (Sez. 1, n. 38632 del 23/09/2010, Bosti, Rv. 248677-01; Sez. 1, n. 7505del 25/01/2011, Trigila, Rv. 249803-01; Sez. 1, n. 47748 del 05/12/2011, LoPiccolo, Rv. 252188-01), che vanificherebbero l’esigenza investigativa o diprevenzione dal trattenimento soddisfatta, ha reputato sufficiente il richiamo, daparte del provvedimento giudiziale, al contenuto della comunicazione, ancorchénon analiticamente esplicitato, con modalità idonee ad assicurare il prudentebilanciamento tra la predetta esigenza e il diritto di impugnazione e difesa (Sez.1, n. 43522 del 20/06/2014, Gionta, Rv. 260692-01 Sez. 1, n. 17805 del05/03/2021, Mezzasalma, Rv. 281278 - 01).Tale disciplina è stata considerata conforme al dettato costituzionale da Sez.1, n. 47748 del 05/12/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252188 – 01 cit., che ha ritenuto«manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18-ter ord. pen., sollevata per contrasto con gli articoli 3, 15, 24, 112 e 117 dellaCostituzione (quest’ultimo richiamato in relazione agli articoli 8 e 13 dellaConvenzione EDU), nella parte in cui dispone che il detenuto non può conoscerele ragioni per le quali la corrispondenza in arrivo gli è stata trattenuta, néprenderne visione, atteso che l’accesso ad essa vanificherebbe la decisione delgiudice sul gravame».Ne consegue che il diritto di difesa del detenuto è garantito dalla possibilità diprendere visione del provvedimento e ottenere il rilascio di copia (Sez. 1, n. 20269del 16/06/2020, Guarino, Rv. 279638-01).Poiché dell’adozione del decreto di trattenimento [OSCURATO:PERSONA] è statotempestivamente informato, il suo diritto di difesa non può dirsi pregiudicato,anche alla luce delle ampie difese che costui e il suo patrocinatore hanno svoltonel corso del procedimento di reclamo, tramite il deposito di memorie da cui sievince che l’instante ha avuto piena cognizione della causale del trattenimento,essendo richiamate negli atti difensivi e prodotte pregresse missive inoltrate aldetenuto recanti analoghi contenuti.3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.L’ordinanza impugnata, con motivazione congrua ed esente da manifesteillogicità, ha confermato il trattenimento della missiva manoscritta disposto dalMagistrato di sorveglianza, ravvisando il plausibile rischio che fossero veicolatimessaggi reconditi in ragione del peculiare contenuto, connotato dalla descrizionedi un sogno con immagini e simboli privi di addentellati con la realtà, nonché perla presenza di un allegato scritto al computer, nel quale si fa riferimento a luoghie persone non meglio precisati e a un sopralluogo.La decisione si conforma all’indirizzo giurisprudenziale di questa Cortesecondo cui, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto aregime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può esserelegittimamente motivata sulla base di elementi concreti, i quali faccianoragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello cheappare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv.259472 - 01; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479 – 01; Sez.5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527 - 01).3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta carenza di motivazione inordine alla possibilità di inoltro della missiva previo oscuramento delle partiriferibili al sogno, non è consentito perché aspecifico.La censura non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato,da cui emerge che, oltre alla narrazione del sogno, la missiva contiene un allegatocon riferimenti a luoghi e persone non meglio precisati e a un sopralluogo. Talirilievi consentono di arguire che le esigenze di sicurezza a fondamento deltrattenimento debbano riferirsi alla corrispondenza nel suo complesso, nonrisultando che sia suscettibile di un inoltro parziale o frazionato.4. Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 28 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonino [OSCURATO:PERSONA]