CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 42451/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 582, 585, 577 e 61 n. 1 cod. pen., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] il 25 luglio 2014; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che eccepisce il difetto nella fattispecie concreta dei requisiti d'integrazione della circostanza dei motivi futili, non è manifestamente infondato, avuto riguardo alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dei futili motivi, è necessario che il reato concretamente realizzato costituisca espressione di un moto interiore del tutto ingiustificato, connotantesi come mero pretesto per lo sfogo dì impulsi criminali assolutamente avulsi da alcuno scopo diverso dalla commissione in sé del reato, così manifestando una tale sproporzione rispetto alla determinazione criminosa da giustificare un giudizio di maggiore ríprovevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente (Sez. 1, n. 16889 del 21/12/2017 - dep. 16/04/2018, Rv. 273119), di modo che il rilievo contenuto in sentenza, circa la possibilità che l'imputato avesse avvertito la richiesta di spiegazioni, avanzatagli dalla parte offesa in ordine a sue illazioni sul comportamento della moglie, come «un'accusa infondata» (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), giustifica il dubbio interpretativo sollevato; - rilevato, pertanto, che, per tale assorbente ragione, occorre rilevare l'intervenuto integrale decorso del termine massimo di prescrizione (maturato il 25 gennaio 2022); - che tale officioso rilievo impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione; P. Q. M. Annullaci:ed:n senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Co