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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29299/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAlette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 9 novembre 2022 della Corte d'Appello di Roma che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto le richieste di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., da un lato tra i reati giudicati con la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Roma, emessa in data 23 aprile 2002, irrevocabile il 24 marzo 2003, e il reato di cui alla sentenza del Tribunale di Roma in data 28 novembre 2006, irrevocabile il 22 dicembre 2006; dall'altro, tra i reati giudicati con le sentenze del G.i.p. del Tribunale di Roma, emesse in data 20 novembre 2009, 8 ottobre 2010 e 6 aprile 2011, per i quali era stata già riconosciuta l'identità del disegno criminoso, e il reato giudicato con sentenza della Corte di appello di Roma in data 10 febbraio 2021, irrevocabile il 5 novembre 2021.

2. Il ricorrente denuncia violazione di legge dell'ordinanza impugnata poiché il giudice dell'esecuzione ha omesso di pronunciarsi in ordine al riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati giudicati con le sentenze del G.i.p. del Tribunale di Roma, emesse in data 20 novembre 2009, 8 ottobre 2010 e 6 aprile 2011 e, di conseguenza, non ha proceduto, previa individuazione del reato più grave, ad una rideterminazione delle pene inflitte.

Invero, il medesimo disegno criminoso era stato riconosciuto solo parzialmente tra i reati di cui alle suindicate sentenze di condanna.

In particolare, con ordinanza del 17 dicembre 2012, il decidente aveva applicato la disciplina del reato continuato tra i reati giudicati con le sentenze emesse in data 20 novembre 2009 e 8 ottobre 2010; con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Roma in data 6 aprile 2011, poi, era stata riconosciuta la continuazione tra i reati in essa giudicati e quelli di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Roma del 20 novembre 2009. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorso è fondato, nei seguenti limiti.

1.1. Pur avendo accolto la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva nei termini in cui era stata avanzata dalla difesa del Macioci, non risulta che il giudice dell'esecuzione abbia tenuto conto del fatto che il primo gruppo di reati di cui alle indicate tre sentenze non era stato interamente unificato dalla ordinanza esecutiva del 17/12/2012, mancando all'appello la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Per altro verso, i reati accertati con sentenza del GIP del Tribunale di Roma del 20/11/2009 risultano posti in continuazione - con separati provvedimenti - sia con i reati della sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che con quelli della sentenza del 6/4/2011, ma non è stata determinata la pena complessiva risultante da tali separati riconoscimenti di continua- zione.

A sua volta, l'impugnata ordinanza non ha determinato detta pena finale, secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, con particolare riguardo alla necessità di previo scioglimento dei cumuli parziali, di individuazione del reato più grave tra tutti e della relativa pena per esso inflitta nel giudizio di cognizione, con successiva determina- zione dei segmenti di pena da applicare per i reati-satellite.

Le stesse osservazioni si devono avanzare per il secondo gruppo di reati di rapina aggravata derivanti da vari accertamenti giudiziari, in cui il riconoscimento della continua- zione non è stato seguito dalla ricostruzione del complessivo trattamento sanzionatorio.

1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la rideterminazione della pena finale per il reato continuato riconosciuto in sede esecutiva - ove risultasse necessario - deve effettuarsi con una previa operazione di scioglimento del cumulo, qualora esso sia stato già riconosciuto per alcuni dei reati da unificare, onde procedere ad individuare tra tutti il reato più grave, la cui pena porre a base del cumulo, e quelli satellite, per i quali determinare i singoli aumenti per la continuazione.

In tali termini si è espressa questa Corte di legittimità: «Il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845).

Tale modus procedendi consente infatti una ordinata ricostruzione del cumulo giuridic ed una razionale graduazione delle sanzioni, con particolare riguardo ai reati satellite, i cui segmenti di pena vanno armonizzati in relazione alla loro gravità, come riconosciuta in sede di cognizione, cosicché per reati accomunati da profili analoghi e dunque trattati in termini quantitativamente omogenei non siano introdotte sperequazioni sanzionatorie in sede esecutiva, e comunque esse siano motivate in modo specifico.

Anche su tale profilo, vi sono precise indicazioni dell'esegesi di legittimità, che hanno condotto all'elaborazione del principio di diritto per cui: «Nel procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, il giudice dell'esecuzione deve dare conto con adeguata motivazione dei singoli aumenti qualora essi risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite» (Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013, Sardo, Rv. 257000; Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Mejri, Rv. 274548; Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316).

Da ultimo, a suggello dei criteri che si sono illustrati, è intervenuto il massimo consesso di legittimità, affermando che «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

In questa pronuncia, la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

3. In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con riguardo alla verifica dei termini sanzionatori della già riconosciuta continuazione in executivis con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa composizione in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013, che si atterrà ai richiamati principi di diritto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Roma.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAlette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 9 novembre 2022 della Corte d'Appello di Roma che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto le richieste di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., da un lato tra i reati giudicati con la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Roma, emessa in data 23 aprile 2002, irrevocabile il 24 marzo 2003, e il reato di cui alla sentenza del Tribunale di Roma in data 28 novembre 2006, irrevocabile il 22 dicembre 2006; dall'altro, tra i reati giudicati con le sentenze del G.i.p. del Tribunale di Roma, emesse in data 20 novembre 2009, 8 ottobre 2010 e 6 aprile 2011, per i quali era stata già riconosciuta l'identità del disegno criminoso, e il reato giudicato con sentenza della Corte di appello di Roma in data 10 febbraio 2021, irrevocabile il 5 novembre 2021. 2. Il ricorrente denuncia violazione di legge dell'ordinanza impugnata poiché il giudice dell'esecuzione ha omesso di pronunciarsi in ordine al riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati giudicati con le sentenze del G.i.p. del Tribunale di Roma, emesse in data 20 novembre 2009, 8 ottobre 2010 e 6 aprile 2011 e, di conseguenza, non ha proceduto, previa individuazione del reato più grave, ad una rideterminazione delle pene inflitte. Invero, il medesimo disegno criminoso era stato riconosciuto solo parzialmente tra i reati di cui alle suindicate sentenze di condanna. In particolare, con ordinanza del 17 dicembre 2012, il decidente aveva applicato la disciplina del reato continuato tra i reati giudicati con le sentenze emesse in data 20 novembre 2009 e 8 ottobre 2010; con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Roma in data 6 aprile 2011, poi, era stata riconosciuta la continuazione tra i reati in essa giudicati e quelli di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Roma del 20 novembre 2009. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso è fondato, nei seguenti limiti. 1.1. Pur avendo accolto la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva nei termini in cui era stata avanzata dalla difesa del Macioci, non risulta che il giudice dell'esecuzione abbia tenuto conto del fatto che il primo gruppo di reati di cui alle indicate tre sentenze non era stato interamente unificato dalla ordinanza esecutiva del 17/12/2012, mancando all'appello la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Per altro verso, i reati accertati con sentenza del GIP del Tribunale di Roma del 20/11/2009 risultano posti in continuazione - con separati provvedimenti - sia con i reati della sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che con quelli della sentenza del 6/4/2011, ma non è stata determinata la pena complessiva risultante da tali separati riconoscimenti di continua- zione. A sua volta, l'impugnata ordinanza non ha determinato detta pena finale, secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, con particolare riguardo alla necessità di previo scioglimento dei cumuli parziali, di individuazione del reato più grave tra tutti e della relativa pena per esso inflitta nel giudizio di cognizione, con successiva determina- zione dei segmenti di pena da applicare per i reati-satellite. Le stesse osservazioni si devono avanzare per il secondo gruppo di reati di rapina aggravata derivanti da vari accertamenti giudiziari, in cui il riconoscimento della continua- zione non è stato seguito dalla ricostruzione del complessivo trattamento sanzionatorio. 1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la rideterminazione della pena finale per il reato continuato riconosciuto in sede esecutiva - ove risultasse necessario - deve effettuarsi con una previa operazione di scioglimento del cumulo, qualora esso sia stato già riconosciuto per alcuni dei reati da unificare, onde procedere ad individuare tra tutti il reato più grave, la cui pena porre a base del cumulo, e quelli satellite, per i quali determinare i singoli aumenti per la continuazione. In tali termini si è espressa questa Corte di legittimità: «Il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845). Tale modus procedendi consente infatti una ordinata ricostruzione del cumulo giuridic ed una razionale graduazione delle sanzioni, con particolare riguardo ai reati satellite, i cui segmenti di pena vanno armonizzati in relazione alla loro gravità, come riconosciuta in sede di cognizione, cosicché per reati accomunati da profili analoghi e dunque trattati in termini quantitativamente omogenei non siano introdotte sperequazioni sanzionatorie in sede esecutiva, e comunque esse siano motivate in modo specifico. Anche su tale profilo, vi sono precise indicazioni dell'esegesi di legittimità, che hanno condotto all'elaborazione del principio di diritto per cui: «Nel procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, il giudice dell'esecuzione deve dare conto con adeguata motivazione dei singoli aumenti qualora essi risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite» (Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013, Sardo, Rv. 257000; Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Mejri, Rv. 274548; Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316). Da ultimo, a suggello dei criteri che si sono illustrati, è intervenuto il massimo consesso di legittimità, affermando che «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). In questa pronuncia, la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. 3. In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con riguardo alla verifica dei termini sanzionatori della già riconosciuta continuazione in executivis con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa composizione in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013, che si atterrà ai richiamati principi di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Roma. Così deciso il
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