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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 marzo 2026

Cassazione n. 07583/2026

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C ron. n. 30117/2020ORDINANZAsul ricorso n. 30117/2020 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.2 C arlo Ganini, il qualedichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifich 2e2 r8e7la7t2iv8e7 /a2l 0p1re9s enteprocedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettiva-R.G.N. 11368/2017mente domiciliata in Roma presso il suo studio, via [OSCURATO:PERSONA], n.-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappre-sentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato rilasciatocon foglio separato, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Carbone e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma,via Guido d'Arezzo, n. 28, presso il loro studio, i quali dichiarano di voler1 RG n. 30117/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente pro-cedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati- controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2382/2020,depositata il 18/5/2020.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/10/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. aggiudicava l'appalto perla realizzazione della galleria a semplice binario alla società CIR Co-struzioni, stipulando il contratto del 26/3/2002.La consegna dei lavori avveniva il 7/3/2002, mentre il progettoveniva redatto, per conto della RFI, da Italferr.Cir redigeva il primo programma operativo dei lavori in data 22/4/2002, trasmesso alla direzione dei lavori ed accettato il 5/6/2002.[OSCURATO:PERSONA], poi, l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] iniziava la bonifica degli ordigni bellici.La prima sospensione parziale dei lavori avveniva il 30/1/2003ed il Comune di Ortona revocava l'autorizzazione di accesso all'areail [OSCURATO:DATA_NASCITA].In data 7/7/2003 veniva disposta la sospensione totale dei lavori.La società Cir provvedeva all'iscrizione della riserva in calce alverbale di sospensione totale.RFI recedeva unilateralmente dall'appalto il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il collaudo veniva effettuato il 20/12/2005, mentre lo stato diavanzamento lavori finale veniva redatto il 28/9/2006.2.

Con atto di citazione del 18/1/2010 la CIR, in amministrazionestraordinaria, conveniva in giudizio RFI, per conseguirne la condannaal pagamento degli importi relativi alle riserve iscritte.2 RG n. 30117/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/20263.

RFI si costituiva eccependo, in via preliminare, la tardivitàdelle riserve 1, 2, 3 e

4.4. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5795 del 13/3/2015,condannava RFI al pagamento della somma complessiva di euro1.295.305,99.

In relazione alla riserva n. 1 (maggiori oneri e dannisubiti per l'anomalo andamento dei lavori appaltati) veniva liquidatol'importo di euro 542.495,16.5.

Proponeva appello RFI, deducendo che il Tribunale aveva er-roneamente ritenuto la tempestività della riserva n. 1.La committente concludeva che, in riforma parziale della sen-tenza impugnata, venisse dichiarata l'inammissibilità della riserva n.1 per intervenuta decadenza, oppure, in subordine, l'infondatezzadella stessa o, in ulteriore subordine, la riduzione dell'importo eco-nomico riconosciuto.6.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2382/2020, de-positata il 18/5/2020, accoglieva parzialmente l'appello di RFI.In particolare, la Corte territoriale riteneva che i fatti e le circo-stanze su cui si fondavano le contestazioni e le riserve erano cono-scibili dall'appaltatore già dal luglio 2002; in particolare si menzio-navano le note di RFI indirizzate alla società appaltatrice n. 885 del23/7/2002, n. 1006 del 29/8/2002 e n. 1011 del 30/8/2002, mentrela riserva era stata iscritta solo il 19/3/2003, per i lavori dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 28/2/2003.[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado evidenziava che le riserve, in rela-zione ai fatti continuativi, dovevano essere iscritte nel termine di 15giorni decorrente dal momento in cui, nel mondo fenomenico, si ve-rificava obiettivamente la denunciata diversità della situazione difatto rispetto a quella programmata, secondo la normale diligenza.In caso di fatti continuativi rilevava la potenziale dannosità deglistessi, in tal caso spostandosi l'onere della riserva nel tempo ed in-3 RG n. 30117/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026sorgendo allorché «la rilevanza onerosa del protrarsi della sospen-sione divenga immediatamente percepibile», sempre in base allanormale diligenza.La Corte d'appello riportava il contenuto della nota n. 885 del 23/7/2002, con particolare riferimento alla «rampa che si dovrebbe rea-lizzare per raccordare l'attraversamento del fosso e l'estradosso dellegallerie, per superare un dislivello di mt. 11,00 una pendenza di oltreil 20% con delle scarpate dell'Agip».Menzionava anche il contenuto della nota n. 1006 del 29/8/2002,con cui si faceva presente che «una volta giunti alla sommità dellagalleria esistente l'ostacolo di maggiore rilevanza resterebbe lo stra-piombo tra l'estradosso della galleria FS a quota 12,00 e l'affiancatoterrapieno con sommità quota 25,00».Veniva riportato anche il contenuto della nota 1.011 del 30/8/2002 facendo riferimento alla «sopravvenuta costruzione, alla basenord delle mura del Castello, di una paratia di pali» che aveva «mo-dificato l'andamento planimetrico del terreno così da non consentirela realizzazione dei fori come indicato nell'elaborato».Nella riserva n. 1 del 19/3/2003 si individuavano gli impedimentiche avevano comportato l'andamento anomalo dell'appalto: «impos-sibilità di eseguire ogni attività inerente le lavorazioni di intasamentodella galleria Sangritana (al proposito si richiama e conferma quantogià segnalato dalla scrivente con propria nota del 29/8/2002 prot. n.1006, da considerarsi come qui integralmente richiamata e tra-scritta); impossibilità di effettuare trattamenti colonnari in zona Val-lecola; rinvenimento di strati di arenaria compatta nell'esecuzionedei pali».Per la Corte d'appello, dunque, «[a]ppare evidente come la ri-serva comunicata in data 19/3/2003 risultasse tardiva e come l'ec-cezione di decadenza sollevata dalla RFI fosse fondata».4 RG n. 30117/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026Ciò in quanto il danno lamentato nella riserva «trovava la suafonte nei fenomeni e nelle circostanze già emerse molto tempo primadel marzo 2003, ed esattamente nell'estate del 2002 con successivieventi e situazioni anomale che avevano contribuito alla emersionedi ulteriori fenomeni negativi per l'appaltatrice, la quale aveva l'o-nere di comunicare formalmente le riserve del caso onde rispettarela previsione dell'art. 44 del contratto».7.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laCIR [OSCURATO:SOCIETA]8.

Ha resistito con controricorso RFI, depositando anche memo-ria scritta.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«violazione e/o falsa applicazione dell'art. 165 del d.P.R. n. 554/1999e/o dell'art. 31 del D.M. n. 145/2000, in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.».Per la ricorrente i lavori dovevano essere eseguiti sulla base delprogetto redatto, per conto della committente, dalla Italferr ed alle-gato al contratto d'appalto.Durante la fase iniziale dei lavori erano però emersi impedimentioggettivi ed errori progettuali che avevano sostanzialmente primarallentato e poi fermato del tutto il prosieguo delle lavorazioni, stra-volgendo quanto programmato.La ricorrente riporta il contenuto della lettera della CIR Costru-zioni del 23/7/2002, come pure di quella successiva del 29/8/2002,ricordando sia la sospensione parziale dei lavori del 30/1/2003, siaquella totale del 7/7/2003.La società ha provveduto alla iscrizione della riserva il 19/3/2003, con riferimento all'anomalo andamento dell'appalto.5 RG n. 30117/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026La riserva è stata poi confermata ed aggiornata con lettera del9/4/2003.Per la ricorrente, dunque, la riserva «deve ritenersi tempestiva econforme alle previsioni contrattuali normative».Ad avviso della ricorrente, poi, è vero che le note del 23/7/2002del 29/8/2002 «contengono una specifica contestazione dei fatti cheimpedivano l'ordinario svolgimento dei lavori», ma «[l]'onere dell'im-mediata iscrizione della riserva […] non sussiste allorché l'appalta-tore abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavoriper avere consapevolezza del preteso maggior onere che il fatto dan-noso comporta».Sottolinea la ricorrente che la riserva n. 1 è stata iscritta dopol'emissione del SAL n. 5, quando «i danni da minor produzione hannoiniziato a divenire apprezzabili giacché le lavorazioni bloccate nonpotevano essere ulteriormente procrastinate».Solo dal periodo compreso tra l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 28/2/2003 il dannoimputabile alla responsabilità della committente «assume caratteri-stiche rilevanti», giacché, a fronte di una previsione di avanzamentoprogressivo di euro 963.590,00, l'importo effettivamente realizzatoera risultato pari ad euro 62.088,01, con una minor produzione percirca l'88%.2.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduce «sulla nullitàdella sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c., in rela-zione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e/o sulla illegittimitàdella sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».Si deduce che «la tempestività della riserva n. 1 viene confer-mata dal fatto che con l'Ordine di Servizio n. 43 del 26/3/2003 […]con l'Ordine di Servizio n. 47 del 29/4/2003 […] e con l'Ordine di6 RG n. 30117/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026Servizio n. 50 del 20/5/2003 […] la committente, lungi dal conte-stare una ipotetica tardività delle riserve formulate dall'appaltatore,le ha esaminate nel merito respingendole».Per la ricorrente, dunque, la RFI, quale committente, avrebberinunciato ad eccepire la ipotetica tardività della riserva.La ricorrente ricorda di aver svolto l'eccezione di rinuncia dellacontroparte ad avvalersi della tardività della riserva anche nella com-parsa di costituzione del giudizio d'appello e nella seguente com-parsa conclusionale.Tuttavia, la Corte d'appello avrebbe «completamente omesso dipronunciarsi su tale eccezione».Di qui la violazione dell'art. 112 c.p.c.3.

Con il terzo motivo di impugnazione si deduce «omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».Per la ricorrente, la sentenza impugnata dovrebbe essere rifor-mata, con accoglimento della domanda relativa alla riserva n. 1, «inquanto la stessa, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti incorso di causa» dovrebbe ritenersi fondata.Vi sarebbe stata la piena consapevolezza da parte della stazioneappaltante «dell'assoluta irrealizzabilità dei lavori per le irrisolte ca-renze progettuali», tanto che, durante il periodo di sospensione to-tale dei lavori fino al recesso in data 7/4/2004, la committente nonavrebbe «mai rivolto alcun sollecito all'impresa ai fini della ripresadei lavori, né ha mai contestato alcun addebito all'impresa mede-sima».I lavori sarebbero stati rallentati dal «comportamento grave-mente negligente della RFI nel risolvere il vero problema che bloc-cava la possibilità di portare avanti tutto appalto, ossia la riproget-tazione della zona in frana».7 RG n. 30117/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/20264.

Il primo motivo è inammissibile.4.1.

Va, anzitutto, chiarito che ai contratti stipulati dalla RFI, perquanto riguarda la fase esecutiva, vanno applicate le condizioni ge-nerali di contratto predisposte dalla medesima società, le quali, purrichiamando in più luoghi le disposizioni del d.P.R. n. 1063 del 1962e riproducendole talvolta testualmente, non rivestono carattere nor-mativo, in riferimento a tali rapporti, configurandosi piuttosto comeclausole negoziali, la cui violazione da parte del giudice di merito ècensurabile in sede di legittimità esclusivamente per inosservanzadelle regole legali di ermeneutica contrattuale o per incongruenza oillogicità della motivazione (cfr. Cass., Sez. 1, n. 6192 del 2023;Cass., Sez. 1, 26/10/2018, n. 27309; 27/10/2016, n. 21734; 17/03/2009, n. 6443).Con riferimento al regolamento approvato con d.P.R. 21 dicem-bre 1999, n. 554, richiamato nel motivo di ricorso, la sua operativitàin riferimento ai singoli rapporti è subordinata necessariamente adun espresso rinvio contenuto nel contratto oppure nelle condizionigenerali nel frattempo adottate dalla società.

Per effetto di tale rin-vio, le norme richiamate vengono ad assumere lo stesso valore diquelle che ad esse fanno riferimento, con la conseguenza che la lorointerpretazione è censurabile in sede di legittimità negli stessi limitiin cui può essere censurata quella degli atti di autonomia privata,ovverosia per violazione delle norme che disciplinano l'interpreta-zione dei contratti, oppure per illogicità ed incongruenza della moti-vazione, sempre che quest'ultima risulti talmente grave da impedirela ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito per giungerealla decisione (cfr. Cass., n. 6192 del 2023; Cass., Sez. 1, 16/06/2011, n. 13229; Cass., Sez. lav., 28/11/2001, n. 15057; Cass., Sez.III, 5/06/2001, n. 7584).8 RG n. 30117/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026La deduzione di tali vizi postula peraltro che la parte non si limitia prospettare un risultato interpretativo diverso da quello cui è per-venuta la sentenza impugnata, ma indichi specificamente i canoniermeneutici che ritiene in concreto violati ed il modo o le considera-zioni attraverso le quali il giudice di merito se ne è discostato, oppurele lacune argomentative o le contraddizioni in cui è incorso, o glielementi di giudizio ai quali ha attribuito un significato estraneo alsenso comune, o i punti inficiati da un'assoluta incompatibilità razio-nale degli argomenti, in modo tale da far emergere l'insostenibilitàlogica e giuridica del ragionamento decisorio (cfr. ex plurimis, Cass.,Sez.

I, 9/04/2021, n. 9461; 22/07/2007, n. 4178; Cass., Sez.

II,3/09/2010, n. 19044).Tale onere di specificazione non è stato in alcun modo adempiutodalle parti.4.2.

Inoltre, la censura della ricorrente poggia sul presuppostoerroneo, per cui, anche in presenza di fatti continuativi, l'onere dellatempestiva iscrizione della riserva non sussisterebbe «allorché l'ap-paltatore abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione deilavori».5.

In realtà, la ricorrente si pone in contrasto con l'indirizzo giu-risprudenziale di legittimità per cui, in ordine alla tempestività dell'i-scrizione della riserva si distinguono fatti ad effetti istantanei, chesono quelli che producono istantaneamente pregiudizio, come peresempio l'ordine di servizio che impone una lavorazione extracon-trattuale, e fatti ad effetti continuativi, che sono quelli in cui il pre-giudizio non si esaurisce in un solo momento, ma si prolunga per uncerto lasso di tempo più o meno lungo, come per esempio un ano-malo andamento che si protrae per tutto il corso dell'appalto (Cass.,sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13734).9 RG n. 30117/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/20266.

Si ritiene che, con riguardo ai fatti ad effetti continuativi, lariserva è prescritta contestualmente o immediatamente dopo l'insor-genza del fatto lesivo anche in presenza di un fatto continuativo,allorché lo stesso sia percepibile con i criteri di normale diligenza,mentre solo la specifica quantificazione può operarsi successiva-mente, anche al cessare del fatto pregiudizievole (Cass., 21/7/2016,n. 15029).Con la precisazione per cui in tema di appalto pubblico, le riservedell'appaltatore derivanti da fatti dannosi continuativi devono essereiscritte nella contabilità, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.m. n.145 del 2000 (applicabile ratione temporis), contestualmente o im-mediatamente dopo l'insorgenza dell'evento lesivo, percepibile conla normale diligenza, mentre il quantum può essere indicato succes-sivamente (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impu-gnata, che aveva ritenuto tardiva la riserva per l'aumento di volumedel materiale di risulta, iscritta nel registro di contabilità anziché nelverbale di consegna dei lavori, attesa la immediata percepibilità dellamentato evento lesivo, essendo evidente che la frantumazione me-diante esplosivo avrebbe determinato la formazione di spazi vuoti trale parti frantumate) (Cass., 24/5/2024, n. 14522).Tra l'altro, spetta all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare latempestività delle riserve (Cass., sez. 1, 20/9/2022, n. 27451).7.

Nella specie, la Corte d'appello, in piena adesione all'indirizzogiurisprudenziale sopra menzionato, ha ritenuto, con giudizio piena-mente meritale, che la società aveva avuto piena consapevolezzadell'andamento anomalo dei lavori, già a partire dal luglio del 2002.La Corte territoriale, infatti, ha valorizzato le tre note inviate dallasocietà alla committente RFI.Con la prima nota n. 885 del 23/7/2002, si è rimarcato che «l'ac-cesso alle piste dei pozzi di grande diametro a quota 30.00 è inagibile10 RG n. 30117/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026per via della realizzazione dei lavori per la costruzione di parcheggisotterranei».Nella medesima nota si è sottolineato che «[l]a vista che do-vrebbe dare l'accesso alla realizzazione della galleria artificiale Norda quota 14.00, ha diverse problematiche a cominciare dalla realizza-zione dell'opera provvisionale per l'attraversamento del fosso Petic-cio» aggiungendo che «[l]a rampa che si dovrebbe realizzare perraccordare l'attraversamento del fosso e l'estradosso delle gallerie,per superare un dislivello di metri 11,00 una pendenza di oltre il 20%con delle scarpate che colpirebbero dei pozzetti a quota piano dicampagna di proprietà dell'Agip.

L'ostacolo maggiore comunque re-sta lo strapiombo che c'è fra la sommità FS di quota il terrapieno diquota 25.00».Analoghe considerazioni si rinvengono nella successiva nota1006 del 29/8/2002 ove si rimarca che «[u]na volta giunti alla som-mità della galleria esistente l'ostacolo di maggiore rilevanza reste-rebbe lo strapiombo tra l'estradosso della galleria FS a quota 12.00e l'affiancato terrapieno con sommità a quota 25.00», con l'ulterioreprecisazione per cui «realizzare una siffatta pista comporta per esi-genze di sicurezza, scalettare lo strapiombo mediante una serie discarpate».Problematiche analoghe si rinvengono nell'ulteriore nota 1011del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto la sopravvenuta costruzione di una paratiadi pali «ha modificato l'andamento planimetrico del terreno così danon consentire la realizzazione dei fori come indicato nell'elaborato».Con pieno giudizio di fatto il Giudice di secondo grado ha affer-mato che «il danno lamentato nella riserva […] trovava la sua fontenei fenomeni e nelle circostanze già emerse molto tempo prima delmarzo 2003, ed esattamente nell'estate del 2002 con successivi11 RG n. 30117/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026eventi e situazioni anomale che avevano contribuito alla emersionedi ulteriori fenomeni negativi per la appaltatrice».Per la Corte d'appello, allora, l'andamento anomalo dei lavori, aseguito delle circostanze di fatto evidenziato, era pienamente evin-cibile già dall'estate 2002, sicché iscrizione della riserva solo il 19/3/2003 ne ha comportato la tardività.8.

Il secondo motivo è infondato.È evidente, leggendo le motivazioni della sentenza della Corted'appello impugnata, che la stessa ha affrontato la questione dellatempestività o meno della riserva iscritta il 19/3/2003, propendendoper la tardività, sulla scorta delle argomentazioni sopra riportate.È dunque altrettanto evidente che sulla domanda proposta dallasocietà appaltatrice, in ordine ad una pretesa rinuncia da parte dellacommittente RFI ad eccepire la tardività della riserva, v'è stata unapronuncia implicita di rigetto.Ed infatti, per questa Corte non ricorre il vizio di omessa pronun-cia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto delladomanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa nonespressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione lo-gico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'ecce-zione, pur non espressamente trattate, siano superate e travoltedalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, comenecessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infon-datezza (Cass., sez. 2, 26/9/2014, n. 25710).9.

Il terzo motivo è inammissibile.In realtà, la ricorrente chiede nuovamente una rivalutazione deglielementi istruttori, non consentita in sede di legittimità.Si legge, infatti, a pagina 31 del ricorso per cassazione che «lasentenza impugnata va riformata, di talché la domanda attorea con-cernente detta riserva n. 1 va accolta in quanto la stessa, sulla scorta12 RG n. 30117/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026degli elementi probatori acquisiti in corso di causa, deve ritenersipienamente fondata».È palese la richiesta di una rinnovazione della lettura degli ele-menti istruttori.10.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il princi-pio della soccombenza, a carico dell'attrice e si liquidano come dadispositivo.Numero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoDott. [OSCURATO:PERSONA] pubblici; fatti conti-nuativi; tempestività della ri-Dott. [OSCURATO:PERSONA];Dott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCha pronunciato la seguente C ron. n. 30117/2020ORDINANZAsul ricorso n. 30117/2020 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.2 C arlo Ganini, il qualedichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifich 2e2 r8e7la7t2iv8e7 /a2l 0p1re9s enteprocedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettiva-R.G.N. 11368/2017mente domiciliata in Roma presso il suo studio, via [OSCURATO:PERSONA], n.-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappre-sentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato rilasciatocon foglio separato, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Carbone e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma,via Guido d'Arezzo, n. 28, presso il loro studio, i quali dichiarano di voler1 RG n. 30117/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente pro-cedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati- controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2382/2020,depositata il 18/5/2020.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/10/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. aggiudicava l'appalto perla realizzazione della galleria a semplice binario alla società CIR Co-struzioni, stipulando il contratto del 26/3/2002.La consegna dei lavori avveniva il 7/3/2002, mentre il progettoveniva redatto, per conto della RFI, da Italferr.Cir redigeva il primo programma operativo dei lavori in data 22/4/2002, trasmesso alla direzione dei lavori ed accettato il 5/6/2002.[OSCURATO:PERSONA], poi, l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] iniziava la bonifica degli ordigni bellici.La prima sospensione parziale dei lavori avveniva il 30/1/2003ed il Comune di Ortona revocava l'autorizzazione di accesso all'areail [OSCURATO:DATA_NASCITA].In data 7/7/2003 veniva disposta la sospensione totale dei lavori.La società Cir provvedeva all'iscrizione della riserva in calce alverbale di sospensione totale.RFI recedeva unilateralmente dall'appalto il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il collaudo veniva effettuato il 20/12/2005, mentre lo stato diavanzamento lavori finale veniva redatto il 28/9/2006.2.

Con atto di citazione del 18/1/2010 la CIR, in amministrazionestraordinaria, conveniva in giudizio RFI, per conseguirne la condannaal pagamento degli importi relativi alle riserve iscritte.2 RG n. 30117/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/20263.

RFI si costituiva eccependo, in via preliminare, la tardivitàdelle riserve 1, 2, 3 e

4.4. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5795 del 13/3/2015,condannava RFI al pagamento della somma complessiva di euro1.295.305,99.

In relazione alla riserva n. 1 (maggiori oneri e dannisubiti per l'anomalo andamento dei lavori appaltati) veniva liquidatol'importo di euro 542.495,16.5.

Proponeva appello RFI, deducendo che il Tribunale aveva er-roneamente ritenuto la tempestività della riserva n. 1.La committente concludeva che, in riforma parziale della sen-tenza impugnata, venisse dichiarata l'inammissibilità della riserva n.1 per intervenuta decadenza, oppure, in subordine, l'infondatezzadella stessa o, in ulteriore subordine, la riduzione dell'importo eco-nomico riconosciuto.6.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2382/2020, de-positata il 18/5/2020, accoglieva parzialmente l'appello di RFI.In particolare, la Corte territoriale riteneva che i fatti e le circo-stanze su cui si fondavano le contestazioni e le riserve erano cono-scibili dall'appaltatore già dal luglio 2002; in particolare si menzio-navano le note di RFI indirizzate alla società appaltatrice n. 885 del23/7/2002, n. 1006 del 29/8/2002 e n. 1011 del 30/8/2002, mentrela riserva era stata iscritta solo il 19/3/2003, per i lavori dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 28/2/2003.[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado evidenziava che le riserve, in rela-zione ai fatti continuativi, dovevano essere iscritte nel termine di 15giorni decorrente dal momento in cui, nel mondo fenomenico, si ve-rificava obiettivamente la denunciata diversità della situazione difatto rispetto a quella programmata, secondo la normale diligenza.In caso di fatti continuativi rilevava la potenziale dannosità deglistessi, in tal caso spostandosi l'onere della riserva nel tempo ed in-3 RG n. 30117/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026sorgendo allorché «la rilevanza onerosa del protrarsi della sospen-sione divenga immediatamente percepibile», sempre in base allanormale diligenza.La Corte d'appello riportava il contenuto della nota n. 885 del 23/7/2002, con particolare riferimento alla «rampa che si dovrebbe rea-lizzare per raccordare l'attraversamento del fosso e l'estradosso dellegallerie, per superare un dislivello di mt. 11,00 una pendenza di oltreil 20% con delle scarpate dell'Agip».Menzionava anche il contenuto della nota n. 1006 del 29/8/2002,con cui si faceva presente che «una volta giunti alla sommità dellagalleria esistente l'ostacolo di maggiore rilevanza resterebbe lo stra-piombo tra l'estradosso della galleria FS a quota 12,00 e l'affiancatoterrapieno con sommità quota 25,00».Veniva riportato anche il contenuto della nota 1.011 del 30/8/2002 facendo riferimento alla «sopravvenuta costruzione, alla basenord delle mura del Castello, di una paratia di pali» che aveva «mo-dificato l'andamento planimetrico del terreno così da non consentirela realizzazione dei fori come indicato nell'elaborato».Nella riserva n. 1 del 19/3/2003 si individuavano gli impedimentiche avevano comportato l'andamento anomalo dell'appalto: «impos-sibilità di eseguire ogni attività inerente le lavorazioni di intasamentodella galleria Sangritana (al proposito si richiama e conferma quantogià segnalato dalla scrivente con propria nota del 29/8/2002 prot. n.1006, da considerarsi come qui integralmente richiamata e tra-scritta); impossibilità di effettuare trattamenti colonnari in zona Val-lecola; rinvenimento di strati di arenaria compatta nell'esecuzionedei pali».Per la Corte d'appello, dunque, «[a]ppare evidente come la ri-serva comunicata in data 19/3/2003 risultasse tardiva e come l'ec-cezione di decadenza sollevata dalla RFI fosse fondata».4 RG n. 30117/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026Ciò in quanto il danno lamentato nella riserva «trovava la suafonte nei fenomeni e nelle circostanze già emerse molto tempo primadel marzo 2003, ed esattamente nell'estate del 2002 con successivieventi e situazioni anomale che avevano contribuito alla emersionedi ulteriori fenomeni negativi per l'appaltatrice, la quale aveva l'o-nere di comunicare formalmente le riserve del caso onde rispettarela previsione dell'art. 44 del contratto».7.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laCIR [OSCURATO:SOCIETA]8.

Ha resistito con controricorso RFI, depositando anche memo-ria scritta.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«violazione e/o falsa applicazione dell'art. 165 del d.P.R. n. 554/1999e/o dell'art. 31 del D.M. n. 145/2000, in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.».Per la ricorrente i lavori dovevano essere eseguiti sulla base delprogetto redatto, per conto della committente, dalla Italferr ed alle-gato al contratto d'appalto.Durante la fase iniziale dei lavori erano però emersi impedimentioggettivi ed errori progettuali che avevano sostanzialmente primarallentato e poi fermato del tutto il prosieguo delle lavorazioni, stra-volgendo quanto programmato.La ricorrente riporta il contenuto della lettera della CIR Costru-zioni del 23/7/2002, come pure di quella successiva del 29/8/2002,ricordando sia la sospensione parziale dei lavori del 30/1/2003, siaquella totale del 7/7/2003.La società ha provveduto alla iscrizione della riserva il 19/3/2003, con riferimento all'anomalo andamento dell'appalto.5 RG n. 30117/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026La riserva è stata poi confermata ed aggiornata con lettera del9/4/2003.Per la ricorrente, dunque, la riserva «deve ritenersi tempestiva econforme alle previsioni contrattuali normative».Ad avviso della ricorrente, poi, è vero che le note del 23/7/2002del 29/8/2002 «contengono una specifica contestazione dei fatti cheimpedivano l'ordinario svolgimento dei lavori», ma «[l]'onere dell'im-mediata iscrizione della riserva […] non sussiste allorché l'appalta-tore abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavoriper avere consapevolezza del preteso maggior onere che il fatto dan-noso comporta».Sottolinea la ricorrente che la riserva n. 1 è stata iscritta dopol'emissione del SAL n. 5, quando «i danni da minor produzione hannoiniziato a divenire apprezzabili giacché le lavorazioni bloccate nonpotevano essere ulteriormente procrastinate».Solo dal periodo compreso tra l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 28/2/2003 il dannoimputabile alla responsabilità della committente «assume caratteri-stiche rilevanti», giacché, a fronte di una previsione di avanzamentoprogressivo di euro 963.590,00, l'importo effettivamente realizzatoera risultato pari ad euro 62.088,01, con una minor produzione percirca l'88%.2.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduce «sulla nullitàdella sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c., in rela-zione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e/o sulla illegittimitàdella sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».Si deduce che «la tempestività della riserva n. 1 viene confer-mata dal fatto che con l'Ordine di Servizio n. 43 del 26/3/2003 […]con l'Ordine di Servizio n. 47 del 29/4/2003 […] e con l'Ordine di6 RG n. 30117/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026Servizio n. 50 del 20/5/2003 […] la committente, lungi dal conte-stare una ipotetica tardività delle riserve formulate dall'appaltatore,le ha esaminate nel merito respingendole».Per la ricorrente, dunque, la RFI, quale committente, avrebberinunciato ad eccepire la ipotetica tardività della riserva.La ricorrente ricorda di aver svolto l'eccezione di rinuncia dellacontroparte ad avvalersi della tardività della riserva anche nella com-parsa di costituzione del giudizio d'appello e nella seguente com-parsa conclusionale.Tuttavia, la Corte d'appello avrebbe «completamente omesso dipronunciarsi su tale eccezione».Di qui la violazione dell'art. 112 c.p.c.3.

Con il terzo motivo di impugnazione si deduce «omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».Per la ricorrente, la sentenza impugnata dovrebbe essere rifor-mata, con accoglimento della domanda relativa alla riserva n. 1, «inquanto la stessa, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti incorso di causa» dovrebbe ritenersi fondata.Vi sarebbe stata la piena consapevolezza da parte della stazioneappaltante «dell'assoluta irrealizzabilità dei lavori per le irrisolte ca-renze progettuali», tanto che, durante il periodo di sospensione to-tale dei lavori fino al recesso in data 7/4/2004, la committente nonavrebbe «mai rivolto alcun sollecito all'impresa ai fini della ripresadei lavori, né ha mai contestato alcun addebito all'impresa mede-sima».I lavori sarebbero stati rallentati dal «comportamento grave-mente negligente della RFI nel risolvere il vero problema che bloc-cava la possibilità di portare avanti tutto appalto, ossia la riproget-tazione della zona in frana».7 RG n. 30117/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/20264.

Il primo motivo è inammissibile.4.1.

Va, anzitutto, chiarito che ai contratti stipulati dalla RFI, perquanto riguarda la fase esecutiva, vanno applicate le condizioni ge-nerali di contratto predisposte dalla medesima società, le quali, purrichiamando in più luoghi le disposizioni del d.P.R. n. 1063 del 1962e riproducendole talvolta testualmente, non rivestono carattere nor-mativo, in riferimento a tali rapporti, configurandosi piuttosto comeclausole negoziali, la cui violazione da parte del giudice di merito ècensurabile in sede di legittimità esclusivamente per inosservanzadelle regole legali di ermeneutica contrattuale o per incongruenza oillogicità della motivazione (cfr. Cass., Sez. 1, n. 6192 del 2023;Cass., Sez. 1, 26/10/2018, n. 27309; 27/10/2016, n. 21734; 17/03/2009, n. 6443).Con riferimento al regolamento approvato con d.P.R. 21 dicem-bre 1999, n. 554, richiamato nel motivo di ricorso, la sua operativitàin riferimento ai singoli rapporti è subordinata necessariamente adun espresso rinvio contenuto nel contratto oppure nelle condizionigenerali nel frattempo adottate dalla società.

Per effetto di tale rin-vio, le norme richiamate vengono ad assumere lo stesso valore diquelle che ad esse fanno riferimento, con la conseguenza che la lorointerpretazione è censurabile in sede di legittimità negli stessi limitiin cui può essere censurata quella degli atti di autonomia privata,ovverosia per violazione delle norme che disciplinano l'interpreta-zione dei contratti, oppure per illogicità ed incongruenza della moti-vazione, sempre che quest'ultima risulti talmente grave da impedirela ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito per giungerealla decisione (cfr. Cass., n. 6192 del 2023; Cass., Sez. 1, 16/06/2011, n. 13229; Cass., Sez. lav., 28/11/2001, n. 15057; Cass., Sez.III, 5/06/2001, n. 7584).8 RG n. 30117/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026La deduzione di tali vizi postula peraltro che la parte non si limitia prospettare un risultato interpretativo diverso da quello cui è per-venuta la sentenza impugnata, ma indichi specificamente i canoniermeneutici che ritiene in concreto violati ed il modo o le considera-zioni attraverso le quali il giudice di merito se ne è discostato, oppurele lacune argomentative o le contraddizioni in cui è incorso, o glielementi di giudizio ai quali ha attribuito un significato estraneo alsenso comune, o i punti inficiati da un'assoluta incompatibilità razio-nale degli argomenti, in modo tale da far emergere l'insostenibilitàlogica e giuridica del ragionamento decisorio (cfr. ex plurimis, Cass.,Sez.

I, 9/04/2021, n. 9461; 22/07/2007, n. 4178; Cass., Sez.

II,3/09/2010, n. 19044).Tale onere di specificazione non è stato in alcun modo adempiutodalle parti.4.2.

Inoltre, la censura della ricorrente poggia sul presuppostoerroneo, per cui, anche in presenza di fatti continuativi, l'onere dellatempestiva iscrizione della riserva non sussisterebbe «allorché l'ap-paltatore abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione deilavori».5.

In realtà, la ricorrente si pone in contrasto con l'indirizzo giu-risprudenziale di legittimità per cui, in ordine alla tempestività dell'i-scrizione della riserva si distinguono fatti ad effetti istantanei, chesono quelli che producono istantaneamente pregiudizio, come peresempio l'ordine di servizio che impone una lavorazione extracon-trattuale, e fatti ad effetti continuativi, che sono quelli in cui il pre-giudizio non si esaurisce in un solo momento, ma si prolunga per uncerto lasso di tempo più o meno lungo, come per esempio un ano-malo andamento che si protrae per tutto il corso dell'appalto (Cass.,sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13734).9 RG n. 30117/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/20266.

Si ritiene che, con riguardo ai fatti ad effetti continuativi, lariserva è prescritta contestualmente o immediatamente dopo l'insor-genza del fatto lesivo anche in presenza di un fatto continuativo,allorché lo stesso sia percepibile con i criteri di normale diligenza,mentre solo la specifica quantificazione può operarsi successiva-mente, anche al cessare del fatto pregiudizievole (Cass., 21/7/2016,n. 15029).Con la precisazione per cui in tema di appalto pubblico, le riservedell'appaltatore derivanti da fatti dannosi continuativi devono essereiscritte nella contabilità, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.m. n.145 del 2000 (applicabile ratione temporis), contestualmente o im-mediatamente dopo l'insorgenza dell'evento lesivo, percepibile conla normale diligenza, mentre il quantum può essere indicato succes-sivamente (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impu-gnata, che aveva ritenuto tardiva la riserva per l'aumento di volumedel materiale di risulta, iscritta nel registro di contabilità anziché nelverbale di consegna dei lavori, attesa la immediata percepibilità dellamentato evento lesivo, essendo evidente che la frantumazione me-diante esplosivo avrebbe determinato la formazione di spazi vuoti trale parti frantumate) (Cass., 24/5/2024, n. 14522).Tra l'altro, spetta all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare latempestività delle riserve (Cass., sez. 1, 20/9/2022, n. 27451).7.

Nella specie, la Corte d'appello, in piena adesione all'indirizzogiurisprudenziale sopra menzionato, ha ritenuto, con giudizio piena-mente meritale, che la società aveva avuto piena consapevolezzadell'andamento anomalo dei lavori, già a partire dal luglio del 2002.La Corte territoriale, infatti, ha valorizzato le tre note inviate dallasocietà alla committente RFI.Con la prima nota n. 885 del 23/7/2002, si è rimarcato che «l'ac-cesso alle piste dei pozzi di grande diametro a quota 30.00 è inagibile10 RG n. 30117/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026per via della realizzazione dei lavori per la costruzione di parcheggisotterranei».Nella medesima nota si è sottolineato che «[l]a vista che do-vrebbe dare l'accesso alla realizzazione della galleria artificiale Norda quota 14.00, ha diverse problematiche a cominciare dalla realizza-zione dell'opera provvisionale per l'attraversamento del fosso Petic-cio» aggiungendo che «[l]a rampa che si dovrebbe realizzare perraccordare l'attraversamento del fosso e l'estradosso delle gallerie,per superare un dislivello di metri 11,00 una pendenza di oltre il 20%con delle scarpate che colpirebbero dei pozzetti a quota piano dicampagna di proprietà dell'Agip.

L'ostacolo maggiore comunque re-sta lo strapiombo che c'è fra la sommità FS di quota il terrapieno diquota 25.00».Analoghe considerazioni si rinvengono nella successiva nota1006 del 29/8/2002 ove si rimarca che «[u]na volta giunti alla som-mità della galleria esistente l'ostacolo di maggiore rilevanza reste-rebbe lo strapiombo tra l'estradosso della galleria FS a quota 12.00e l'affiancato terrapieno con sommità a quota 25.00», con l'ulterioreprecisazione per cui «realizzare una siffatta pista comporta per esi-genze di sicurezza, scalettare lo strapiombo mediante una serie discarpate».Problematiche analoghe si rinvengono nell'ulteriore nota 1011del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto la sopravvenuta costruzione di una paratiadi pali «ha modificato l'andamento planimetrico del terreno così danon consentire la realizzazione dei fori come indicato nell'elaborato».Con pieno giudizio di fatto il Giudice di secondo grado ha affer-mato che «il danno lamentato nella riserva […] trovava la sua fontenei fenomeni e nelle circostanze già emerse molto tempo prima delmarzo 2003, ed esattamente nell'estate del 2002 con successivi11 RG n. 30117/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026eventi e situazioni anomale che avevano contribuito alla emersionedi ulteriori fenomeni negativi per la appaltatrice».Per la Corte d'appello, allora, l'andamento anomalo dei lavori, aseguito delle circostanze di fatto evidenziato, era pienamente evin-cibile già dall'estate 2002, sicché iscrizione della riserva solo il 19/3/2003 ne ha comportato la tardività.8.

Il secondo motivo è infondato.È evidente, leggendo le motivazioni della sentenza della Corted'appello impugnata, che la stessa ha affrontato la questione dellatempestività o meno della riserva iscritta il 19/3/2003, propendendoper la tardività, sulla scorta delle argomentazioni sopra riportate.È dunque altrettanto evidente che sulla domanda proposta dallasocietà appaltatrice, in ordine ad una pretesa rinuncia da parte dellacommittente RFI ad eccepire la tardività della riserva, v'è stata unapronuncia implicita di rigetto.Ed infatti, per questa Corte non ricorre il vizio di omessa pronun-cia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto delladomanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa nonespressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione lo-gico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'ecce-zione, pur non espressamente trattate, siano superate e travoltedalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, comenecessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infon-datezza (Cass., sez. 2, 26/9/2014, n. 25710).9.

Il terzo motivo è inammissibile.In realtà, la ricorrente chiede nuovamente una rivalutazione deglielementi istruttori, non consentita in sede di legittimità.Si legge, infatti, a pagina 31 del ricorso per cassazione che «lasentenza impugnata va riformata, di talché la domanda attorea con-cernente detta riserva n. 1 va accolta in quanto la stessa, sulla scorta12 RG n. 30117/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026degli elementi probatori acquisiti in corso di causa, deve ritenersipienamente fondata».È palese la richiesta di una rinnovazione della lettura degli ele-menti istruttori.10.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il princi-pio della soccombenza, a carico dell'attrice e si liquidano come dadispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricor-rente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in comples-sivi euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetta-rio delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre2025Il PresidenteGuido Mercolino13 RG n. 30117/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioP.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricor-rente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in comples-sivi euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetta-rio delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre2025Il PresidenteGuido Mercolino13 RG n. 30117/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
   C ron. n. 30117/2020ORDINANZAsul ricorso n. 30117/2020 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.2 C arlo Ganini, il qualedichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifich 2e2 r8e7la7t2iv8e7 /a2l 0p1re9s enteprocedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettiva-R.G.N. 11368/2017mente domiciliata in Roma presso il suo studio, via [OSCURATO:PERSONA], n.-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappre-sentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato rilasciatocon foglio separato, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Carbone e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma,via Guido d'Arezzo, n. 28, presso il loro studio, i quali dichiarano di voler1 RG n. 30117/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente pro-cedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati- controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2382/2020,depositata il 18/5/2020.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/10/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. aggiudicava l'appalto perla realizzazione della galleria a semplice binario alla società CIR Co-struzioni, stipulando il contratto del 26/3/2002.La consegna dei lavori avveniva il 7/3/2002, mentre il progettoveniva redatto, per conto della RFI, da Italferr.Cir redigeva il primo programma operativo dei lavori in data 22/4/2002, trasmesso alla direzione dei lavori ed accettato il 5/6/2002.[OSCURATO:PERSONA], poi, l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] iniziava la bonifica degli ordigni bellici.La prima sospensione parziale dei lavori avveniva il 30/1/2003ed il Comune di Ortona revocava l'autorizzazione di accesso all'areail [OSCURATO:DATA_NASCITA].In data 7/7/2003 veniva disposta la sospensione totale dei lavori.La società Cir provvedeva all'iscrizione della riserva in calce alverbale di sospensione totale.RFI recedeva unilateralmente dall'appalto il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il collaudo veniva effettuato il 20/12/2005, mentre lo stato diavanzamento lavori finale veniva redatto il 28/9/2006.2. Con atto di citazione del 18/1/2010 la CIR, in amministrazionestraordinaria, conveniva in giudizio RFI, per conseguirne la condannaal pagamento degli importi relativi alle riserve iscritte.2 RG n. 30117/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/20263. RFI si costituiva eccependo, in via preliminare, la tardivitàdelle riserve 1, 2, 3 e 4.4. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5795 del 13/3/2015,condannava RFI al pagamento della somma complessiva di euro1.295.305,99. In relazione alla riserva n. 1 (maggiori oneri e dannisubiti per l'anomalo andamento dei lavori appaltati) veniva liquidatol'importo di euro 542.495,16.5. Proponeva appello RFI, deducendo che il Tribunale aveva er-roneamente ritenuto la tempestività della riserva n. 1.La committente concludeva che, in riforma parziale della sen-tenza impugnata, venisse dichiarata l'inammissibilità della riserva n.1 per intervenuta decadenza, oppure, in subordine, l'infondatezzadella stessa o, in ulteriore subordine, la riduzione dell'importo eco-nomico riconosciuto.6. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2382/2020, de-positata il 18/5/2020, accoglieva parzialmente l'appello di RFI.In particolare, la Corte territoriale riteneva che i fatti e le circo-stanze su cui si fondavano le contestazioni e le riserve erano cono-scibili dall'appaltatore già dal luglio 2002; in particolare si menzio-navano le note di RFI indirizzate alla società appaltatrice n. 885 del23/7/2002, n. 1006 del 29/8/2002 e n. 1011 del 30/8/2002, mentrela riserva era stata iscritta solo il 19/3/2003, per i lavori dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 28/2/2003.[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado evidenziava che le riserve, in rela-zione ai fatti continuativi, dovevano essere iscritte nel termine di 15giorni decorrente dal momento in cui, nel mondo fenomenico, si ve-rificava obiettivamente la denunciata diversità della situazione difatto rispetto a quella programmata, secondo la normale diligenza.In caso di fatti continuativi rilevava la potenziale dannosità deglistessi, in tal caso spostandosi l'onere della riserva nel tempo ed in-3 RG n. 30117/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026sorgendo allorché «la rilevanza onerosa del protrarsi della sospen-sione divenga immediatamente percepibile», sempre in base allanormale diligenza.La Corte d'appello riportava il contenuto della nota n. 885 del 23/7/2002, con particolare riferimento alla «rampa che si dovrebbe rea-lizzare per raccordare l'attraversamento del fosso e l'estradosso dellegallerie, per superare un dislivello di mt. 11,00 una pendenza di oltreil 20% con delle scarpate dell'Agip».Menzionava anche il contenuto della nota n. 1006 del 29/8/2002,con cui si faceva presente che «una volta giunti alla sommità dellagalleria esistente l'ostacolo di maggiore rilevanza resterebbe lo stra-piombo tra l'estradosso della galleria FS a quota 12,00 e l'affiancatoterrapieno con sommità quota 25,00».Veniva riportato anche il contenuto della nota 1.011 del 30/8/2002 facendo riferimento alla «sopravvenuta costruzione, alla basenord delle mura del Castello, di una paratia di pali» che aveva «mo-dificato l'andamento planimetrico del terreno così da non consentirela realizzazione dei fori come indicato nell'elaborato».Nella riserva n. 1 del 19/3/2003 si individuavano gli impedimentiche avevano comportato l'andamento anomalo dell'appalto: «impos-sibilità di eseguire ogni attività inerente le lavorazioni di intasamentodella galleria Sangritana (al proposito si richiama e conferma quantogià segnalato dalla scrivente con propria nota del 29/8/2002 prot. n.1006, da considerarsi come qui integralmente richiamata e tra-scritta); impossibilità di effettuare trattamenti colonnari in zona Val-lecola; rinvenimento di strati di arenaria compatta nell'esecuzionedei pali».Per la Corte d'appello, dunque, «[a]ppare evidente come la ri-serva comunicata in data 19/3/2003 risultasse tardiva e come l'ec-cezione di decadenza sollevata dalla RFI fosse fondata».4 RG n. 30117/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026Ciò in quanto il danno lamentato nella riserva «trovava la suafonte nei fenomeni e nelle circostanze già emerse molto tempo primadel marzo 2003, ed esattamente nell'estate del 2002 con successivieventi e situazioni anomale che avevano contribuito alla emersionedi ulteriori fenomeni negativi per l'appaltatrice, la quale aveva l'o-nere di comunicare formalmente le riserve del caso onde rispettarela previsione dell'art. 44 del contratto».7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laCIR [OSCURATO:SOCIETA]8. Ha resistito con controricorso RFI, depositando anche memo-ria scritta.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«violazione e/o falsa applicazione dell'art. 165 del d.P.R. n. 554/1999e/o dell'art. 31 del D.M. n. 145/2000, in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.».Per la ricorrente i lavori dovevano essere eseguiti sulla base delprogetto redatto, per conto della committente, dalla Italferr ed alle-gato al contratto d'appalto.Durante la fase iniziale dei lavori erano però emersi impedimentioggettivi ed errori progettuali che avevano sostanzialmente primarallentato e poi fermato del tutto il prosieguo delle lavorazioni, stra-volgendo quanto programmato.La ricorrente riporta il contenuto della lettera della CIR Costru-zioni del 23/7/2002, come pure di quella successiva del 29/8/2002,ricordando sia la sospensione parziale dei lavori del 30/1/2003, siaquella totale del 7/7/2003.La società ha provveduto alla iscrizione della riserva il 19/3/2003, con riferimento all'anomalo andamento dell'appalto.5 RG n. 30117/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026La riserva è stata poi confermata ed aggiornata con lettera del9/4/2003.Per la ricorrente, dunque, la riserva «deve ritenersi tempestiva econforme alle previsioni contrattuali normative».Ad avviso della ricorrente, poi, è vero che le note del 23/7/2002del 29/8/2002 «contengono una specifica contestazione dei fatti cheimpedivano l'ordinario svolgimento dei lavori», ma «[l]'onere dell'im-mediata iscrizione della riserva […] non sussiste allorché l'appalta-tore abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavoriper avere consapevolezza del preteso maggior onere che il fatto dan-noso comporta».Sottolinea la ricorrente che la riserva n. 1 è stata iscritta dopol'emissione del SAL n. 5, quando «i danni da minor produzione hannoiniziato a divenire apprezzabili giacché le lavorazioni bloccate nonpotevano essere ulteriormente procrastinate».Solo dal periodo compreso tra l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 28/2/2003 il dannoimputabile alla responsabilità della committente «assume caratteri-stiche rilevanti», giacché, a fronte di una previsione di avanzamentoprogressivo di euro 963.590,00, l'importo effettivamente realizzatoera risultato pari ad euro 62.088,01, con una minor produzione percirca l'88%.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce «sulla nullitàdella sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c., in rela-zione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e/o sulla illegittimitàdella sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».Si deduce che «la tempestività della riserva n. 1 viene confer-mata dal fatto che con l'Ordine di Servizio n. 43 del 26/3/2003 […]con l'Ordine di Servizio n. 47 del 29/4/2003 […] e con l'Ordine di6 RG n. 30117/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026Servizio n. 50 del 20/5/2003 […] la committente, lungi dal conte-stare una ipotetica tardività delle riserve formulate dall'appaltatore,le ha esaminate nel merito respingendole».Per la ricorrente, dunque, la RFI, quale committente, avrebberinunciato ad eccepire la ipotetica tardività della riserva.La ricorrente ricorda di aver svolto l'eccezione di rinuncia dellacontroparte ad avvalersi della tardività della riserva anche nella com-parsa di costituzione del giudizio d'appello e nella seguente com-parsa conclusionale.Tuttavia, la Corte d'appello avrebbe «completamente omesso dipronunciarsi su tale eccezione».Di qui la violazione dell'art. 112 c.p.c.3. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce «omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».Per la ricorrente, la sentenza impugnata dovrebbe essere rifor-mata, con accoglimento della domanda relativa alla riserva n. 1, «inquanto la stessa, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti incorso di causa» dovrebbe ritenersi fondata.Vi sarebbe stata la piena consapevolezza da parte della stazioneappaltante «dell'assoluta irrealizzabilità dei lavori per le irrisolte ca-renze progettuali», tanto che, durante il periodo di sospensione to-tale dei lavori fino al recesso in data 7/4/2004, la committente nonavrebbe «mai rivolto alcun sollecito all'impresa ai fini della ripresadei lavori, né ha mai contestato alcun addebito all'impresa mede-sima».I lavori sarebbero stati rallentati dal «comportamento grave-mente negligente della RFI nel risolvere il vero problema che bloc-cava la possibilità di portare avanti tutto appalto, ossia la riproget-tazione della zona in frana».7 RG n. 30117/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/20264. Il primo motivo è inammissibile.4.1. Va, anzitutto, chiarito che ai contratti stipulati dalla RFI, perquanto riguarda la fase esecutiva, vanno applicate le condizioni ge-nerali di contratto predisposte dalla medesima società, le quali, purrichiamando in più luoghi le disposizioni del d.P.R. n. 1063 del 1962e riproducendole talvolta testualmente, non rivestono carattere nor-mativo, in riferimento a tali rapporti, configurandosi piuttosto comeclausole negoziali, la cui violazione da parte del giudice di merito ècensurabile in sede di legittimità esclusivamente per inosservanzadelle regole legali di ermeneutica contrattuale o per incongruenza oillogicità della motivazione (cfr. Cass., Sez. 1, n. 6192 del 2023;Cass., Sez. 1, 26/10/2018, n. 27309; 27/10/2016, n. 21734; 17/03/2009, n. 6443).Con riferimento al regolamento approvato con d.P.R. 21 dicem-bre 1999, n. 554, richiamato nel motivo di ricorso, la sua operativitàin riferimento ai singoli rapporti è subordinata necessariamente adun espresso rinvio contenuto nel contratto oppure nelle condizionigenerali nel frattempo adottate dalla società. Per effetto di tale rin-vio, le norme richiamate vengono ad assumere lo stesso valore diquelle che ad esse fanno riferimento, con la conseguenza che la lorointerpretazione è censurabile in sede di legittimità negli stessi limitiin cui può essere censurata quella degli atti di autonomia privata,ovverosia per violazione delle norme che disciplinano l'interpreta-zione dei contratti, oppure per illogicità ed incongruenza della moti-vazione, sempre che quest'ultima risulti talmente grave da impedirela ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito per giungerealla decisione (cfr. Cass., n. 6192 del 2023; Cass., Sez. 1, 16/06/2011, n. 13229; Cass., Sez. lav., 28/11/2001, n. 15057; Cass., Sez.III, 5/06/2001, n. 7584).8 RG n. 30117/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026La deduzione di tali vizi postula peraltro che la parte non si limitia prospettare un risultato interpretativo diverso da quello cui è per-venuta la sentenza impugnata, ma indichi specificamente i canoniermeneutici che ritiene in concreto violati ed il modo o le considera-zioni attraverso le quali il giudice di merito se ne è discostato, oppurele lacune argomentative o le contraddizioni in cui è incorso, o glielementi di giudizio ai quali ha attribuito un significato estraneo alsenso comune, o i punti inficiati da un'assoluta incompatibilità razio-nale degli argomenti, in modo tale da far emergere l'insostenibilitàlogica e giuridica del ragionamento decisorio (cfr. ex plurimis, Cass.,Sez. I, 9/04/2021, n. 9461; 22/07/2007, n. 4178; Cass., Sez. II,3/09/2010, n. 19044).Tale onere di specificazione non è stato in alcun modo adempiutodalle parti.4.2. Inoltre, la censura della ricorrente poggia sul presuppostoerroneo, per cui, anche in presenza di fatti continuativi, l'onere dellatempestiva iscrizione della riserva non sussisterebbe «allorché l'ap-paltatore abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione deilavori».5. In realtà, la ricorrente si pone in contrasto con l'indirizzo giu-risprudenziale di legittimità per cui, in ordine alla tempestività dell'i-scrizione della riserva si distinguono fatti ad effetti istantanei, chesono quelli che producono istantaneamente pregiudizio, come peresempio l'ordine di servizio che impone una lavorazione extracon-trattuale, e fatti ad effetti continuativi, che sono quelli in cui il pre-giudizio non si esaurisce in un solo momento, ma si prolunga per uncerto lasso di tempo più o meno lungo, come per esempio un ano-malo andamento che si protrae per tutto il corso dell'appalto (Cass.,sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13734).9 RG n. 30117/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/20266. Si ritiene che, con riguardo ai fatti ad effetti continuativi, lariserva è prescritta contestualmente o immediatamente dopo l'insor-genza del fatto lesivo anche in presenza di un fatto continuativo,allorché lo stesso sia percepibile con i criteri di normale diligenza,mentre solo la specifica quantificazione può operarsi successiva-mente, anche al cessare del fatto pregiudizievole (Cass., 21/7/2016,n. 15029).Con la precisazione per cui in tema di appalto pubblico, le riservedell'appaltatore derivanti da fatti dannosi continuativi devono essereiscritte nella contabilità, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.m. n.145 del 2000 (applicabile ratione temporis), contestualmente o im-mediatamente dopo l'insorgenza dell'evento lesivo, percepibile conla normale diligenza, mentre il quantum può essere indicato succes-sivamente (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impu-gnata, che aveva ritenuto tardiva la riserva per l'aumento di volumedel materiale di risulta, iscritta nel registro di contabilità anziché nelverbale di consegna dei lavori, attesa la immediata percepibilità dellamentato evento lesivo, essendo evidente che la frantumazione me-diante esplosivo avrebbe determinato la formazione di spazi vuoti trale parti frantumate) (Cass., 24/5/2024, n. 14522).Tra l'altro, spetta all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare latempestività delle riserve (Cass., sez. 1, 20/9/2022, n. 27451).7. Nella specie, la Corte d'appello, in piena adesione all'indirizzogiurisprudenziale sopra menzionato, ha ritenuto, con giudizio piena-mente meritale, che la società aveva avuto piena consapevolezzadell'andamento anomalo dei lavori, già a partire dal luglio del 2002.La Corte territoriale, infatti, ha valorizzato le tre note inviate dallasocietà alla committente RFI.Con la prima nota n. 885 del 23/7/2002, si è rimarcato che «l'ac-cesso alle piste dei pozzi di grande diametro a quota 30.00 è inagibile10 RG n. 30117/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026per via della realizzazione dei lavori per la costruzione di parcheggisotterranei».Nella medesima nota si è sottolineato che «[l]a vista che do-vrebbe dare l'accesso alla realizzazione della galleria artificiale Norda quota 14.00, ha diverse problematiche a cominciare dalla realizza-zione dell'opera provvisionale per l'attraversamento del fosso Petic-cio» aggiungendo che «[l]a rampa che si dovrebbe realizzare perraccordare l'attraversamento del fosso e l'estradosso delle gallerie,per superare un dislivello di metri 11,00 una pendenza di oltre il 20%con delle scarpate che colpirebbero dei pozzetti a quota piano dicampagna di proprietà dell'Agip. L'ostacolo maggiore comunque re-sta lo strapiombo che c'è fra la sommità FS di quota il terrapieno diquota 25.00».Analoghe considerazioni si rinvengono nella successiva nota1006 del 29/8/2002 ove si rimarca che «[u]na volta giunti alla som-mità della galleria esistente l'ostacolo di maggiore rilevanza reste-rebbe lo strapiombo tra l'estradosso della galleria FS a quota 12.00e l'affiancato terrapieno con sommità a quota 25.00», con l'ulterioreprecisazione per cui «realizzare una siffatta pista comporta per esi-genze di sicurezza, scalettare lo strapiombo mediante una serie discarpate».Problematiche analoghe si rinvengono nell'ulteriore nota 1011del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto la sopravvenuta costruzione di una paratiadi pali «ha modificato l'andamento planimetrico del terreno così danon consentire la realizzazione dei fori come indicato nell'elaborato».Con pieno giudizio di fatto il Giudice di secondo grado ha affer-mato che «il danno lamentato nella riserva […] trovava la sua fontenei fenomeni e nelle circostanze già emerse molto tempo prima delmarzo 2003, ed esattamente nell'estate del 2002 con successivi11 RG n. 30117/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026eventi e situazioni anomale che avevano contribuito alla emersionedi ulteriori fenomeni negativi per la appaltatrice».Per la Corte d'appello, allora, l'andamento anomalo dei lavori, aseguito delle circostanze di fatto evidenziato, era pienamente evin-cibile già dall'estate 2002, sicché iscrizione della riserva solo il 19/3/2003 ne ha comportato la tardività.8. Il secondo motivo è infondato.È evidente, leggendo le motivazioni della sentenza della Corted'appello impugnata, che la stessa ha affrontato la questione dellatempestività o meno della riserva iscritta il 19/3/2003, propendendoper la tardività, sulla scorta delle argomentazioni sopra riportate.È dunque altrettanto evidente che sulla domanda proposta dallasocietà appaltatrice, in ordine ad una pretesa rinuncia da parte dellacommittente RFI ad eccepire la tardività della riserva, v'è stata unapronuncia implicita di rigetto.Ed infatti, per questa Corte non ricorre il vizio di omessa pronun-cia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto delladomanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa nonespressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione lo-gico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'ecce-zione, pur non espressamente trattate, siano superate e travoltedalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, comenecessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infon-datezza (Cass., sez. 2, 26/9/2014, n. 25710).9. Il terzo motivo è inammissibile.In realtà, la ricorrente chiede nuovamente una rivalutazione deglielementi istruttori, non consentita in sede di legittimità.Si legge, infatti, a pagina 31 del ricorso per cassazione che «lasentenza impugnata va riformata, di talché la domanda attorea con-cernente detta riserva n. 1 va accolta in quanto la stessa, sulla scorta12 RG n. 30117/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026degli elementi probatori acquisiti in corso di causa, deve ritenersipienamente fondata».È palese la richiesta di una rinnovazione della lettura degli ele-menti istruttori.10. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il princi-pio della soccombenza, a carico dell'attrice e si liquidano come dadispositivo.Numero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati  OggettoDott. [OSCURATO:PERSONA] pubblici; fatti conti-nuativi; tempestività della ri-Dott. [OSCURATO:PERSONA];Dott. [OSCURATO:PERSONA]   ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]   ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCha pronunciato la seguente   C ron. n. 30117/2020ORDINANZAsul ricorso n. 30117/2020 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.2 C arlo Ganini, il qualedichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifich 2e2 r8e7la7t2iv8e7 /a2l 0p1re9s enteprocedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettiva-R.G.N. 11368/2017mente domiciliata in Roma presso il suo studio, via [OSCURATO:PERSONA], n.-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappre-sentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato rilasciatocon foglio separato, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Carbone e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma,via Guido d'Arezzo, n. 28, presso il loro studio, i quali dichiarano di voler1 RG n. 30117/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente pro-cedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati- controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2382/2020,depositata il 18/5/2020.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/10/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. aggiudicava l'appalto perla realizzazione della galleria a semplice binario alla società CIR Co-struzioni, stipulando il contratto del 26/3/2002.La consegna dei lavori avveniva il 7/3/2002, mentre il progettoveniva redatto, per conto della RFI, da Italferr.Cir redigeva il primo programma operativo dei lavori in data 22/4/2002, trasmesso alla direzione dei lavori ed accettato il 5/6/2002.[OSCURATO:PERSONA], poi, l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] iniziava la bonifica degli ordigni bellici.La prima sospensione parziale dei lavori avveniva il 30/1/2003ed il Comune di Ortona revocava l'autorizzazione di accesso all'areail [OSCURATO:DATA_NASCITA].In data 7/7/2003 veniva disposta la sospensione totale dei lavori.La società Cir provvedeva all'iscrizione della riserva in calce alverbale di sospensione totale.RFI recedeva unilateralmente dall'appalto il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il collaudo veniva effettuato il 20/12/2005, mentre lo stato diavanzamento lavori finale veniva redatto il 28/9/2006.2. Con atto di citazione del 18/1/2010 la CIR, in amministrazionestraordinaria, conveniva in giudizio RFI, per conseguirne la condannaal pagamento degli importi relativi alle riserve iscritte.2 RG n. 30117/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/20263. RFI si costituiva eccependo, in via preliminare, la tardivitàdelle riserve 1, 2, 3 e 4.4. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5795 del 13/3/2015,condannava RFI al pagamento della somma complessiva di euro1.295.305,99. In relazione alla riserva n. 1 (maggiori oneri e dannisubiti per l'anomalo andamento dei lavori appaltati) veniva liquidatol'importo di euro 542.495,16.5. Proponeva appello RFI, deducendo che il Tribunale aveva er-roneamente ritenuto la tempestività della riserva n. 1.La committente concludeva che, in riforma parziale della sen-tenza impugnata, venisse dichiarata l'inammissibilità della riserva n.1 per intervenuta decadenza, oppure, in subordine, l'infondatezzadella stessa o, in ulteriore subordine, la riduzione dell'importo eco-nomico riconosciuto.6. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2382/2020, de-positata il 18/5/2020, accoglieva parzialmente l'appello di RFI.In particolare, la Corte territoriale riteneva che i fatti e le circo-stanze su cui si fondavano le contestazioni e le riserve erano cono-scibili dall'appaltatore già dal luglio 2002; in particolare si menzio-navano le note di RFI indirizzate alla società appaltatrice n. 885 del23/7/2002, n. 1006 del 29/8/2002 e n. 1011 del 30/8/2002, mentrela riserva era stata iscritta solo il 19/3/2003, per i lavori dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 28/2/2003.[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado evidenziava che le riserve, in rela-zione ai fatti continuativi, dovevano essere iscritte nel termine di 15giorni decorrente dal momento in cui, nel mondo fenomenico, si ve-rificava obiettivamente la denunciata diversità della situazione difatto rispetto a quella programmata, secondo la normale diligenza.In caso di fatti continuativi rilevava la potenziale dannosità deglistessi, in tal caso spostandosi l'onere della riserva nel tempo ed in-3 RG n. 30117/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026sorgendo allorché «la rilevanza onerosa del protrarsi della sospen-sione divenga immediatamente percepibile», sempre in base allanormale diligenza.La Corte d'appello riportava il contenuto della nota n. 885 del 23/7/2002, con particolare riferimento alla «rampa che si dovrebbe rea-lizzare per raccordare l'attraversamento del fosso e l'estradosso dellegallerie, per superare un dislivello di mt. 11,00 una pendenza di oltreil 20% con delle scarpate dell'Agip».Menzionava anche il contenuto della nota n. 1006 del 29/8/2002,con cui si faceva presente che «una volta giunti alla sommità dellagalleria esistente l'ostacolo di maggiore rilevanza resterebbe lo stra-piombo tra l'estradosso della galleria FS a quota 12,00 e l'affiancatoterrapieno con sommità quota 25,00».Veniva riportato anche il contenuto della nota 1.011 del 30/8/2002 facendo riferimento alla «sopravvenuta costruzione, alla basenord delle mura del Castello, di una paratia di pali» che aveva «mo-dificato l'andamento planimetrico del terreno così da non consentirela realizzazione dei fori come indicato nell'elaborato».Nella riserva n. 1 del 19/3/2003 si individuavano gli impedimentiche avevano comportato l'andamento anomalo dell'appalto: «impos-sibilità di eseguire ogni attività inerente le lavorazioni di intasamentodella galleria Sangritana (al proposito si richiama e conferma quantogià segnalato dalla scrivente con propria nota del 29/8/2002 prot. n.1006, da considerarsi come qui integralmente richiamata e tra-scritta); impossibilità di effettuare trattamenti colonnari in zona Val-lecola; rinvenimento di strati di arenaria compatta nell'esecuzionedei pali».Per la Corte d'appello, dunque, «[a]ppare evidente come la ri-serva comunicata in data 19/3/2003 risultasse tardiva e come l'ec-cezione di decadenza sollevata dalla RFI fosse fondata».4 RG n. 30117/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026Ciò in quanto il danno lamentato nella riserva «trovava la suafonte nei fenomeni e nelle circostanze già emerse molto tempo primadel marzo 2003, ed esattamente nell'estate del 2002 con successivieventi e situazioni anomale che avevano contribuito alla emersionedi ulteriori fenomeni negativi per l'appaltatrice, la quale aveva l'o-nere di comunicare formalmente le riserve del caso onde rispettarela previsione dell'art. 44 del contratto».7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laCIR [OSCURATO:SOCIETA]8. Ha resistito con controricorso RFI, depositando anche memo-ria scritta.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«violazione e/o falsa applicazione dell'art. 165 del d.P.R. n. 554/1999e/o dell'art. 31 del D.M. n. 145/2000, in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.».Per la ricorrente i lavori dovevano essere eseguiti sulla base delprogetto redatto, per conto della committente, dalla Italferr ed alle-gato al contratto d'appalto.Durante la fase iniziale dei lavori erano però emersi impedimentioggettivi ed errori progettuali che avevano sostanzialmente primarallentato e poi fermato del tutto il prosieguo delle lavorazioni, stra-volgendo quanto programmato.La ricorrente riporta il contenuto della lettera della CIR Costru-zioni del 23/7/2002, come pure di quella successiva del 29/8/2002,ricordando sia la sospensione parziale dei lavori del 30/1/2003, siaquella totale del 7/7/2003.La società ha provveduto alla iscrizione della riserva il 19/3/2003, con riferimento all'anomalo andamento dell'appalto.5 RG n. 30117/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026La riserva è stata poi confermata ed aggiornata con lettera del9/4/2003.Per la ricorrente, dunque, la riserva «deve ritenersi tempestiva econforme alle previsioni contrattuali normative».Ad avviso della ricorrente, poi, è vero che le note del 23/7/2002del 29/8/2002 «contengono una specifica contestazione dei fatti cheimpedivano l'ordinario svolgimento dei lavori», ma «[l]'onere dell'im-mediata iscrizione della riserva […] non sussiste allorché l'appalta-tore abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavoriper avere consapevolezza del preteso maggior onere che il fatto dan-noso comporta».Sottolinea la ricorrente che la riserva n. 1 è stata iscritta dopol'emissione del SAL n. 5, quando «i danni da minor produzione hannoiniziato a divenire apprezzabili giacché le lavorazioni bloccate nonpotevano essere ulteriormente procrastinate».Solo dal periodo compreso tra l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 28/2/2003 il dannoimputabile alla responsabilità della committente «assume caratteri-stiche rilevanti», giacché, a fronte di una previsione di avanzamentoprogressivo di euro 963.590,00, l'importo effettivamente realizzatoera risultato pari ad euro 62.088,01, con una minor produzione percirca l'88%.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce «sulla nullitàdella sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c., in rela-zione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e/o sulla illegittimitàdella sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».Si deduce che «la tempestività della riserva n. 1 viene confer-mata dal fatto che con l'Ordine di Servizio n. 43 del 26/3/2003 […]con l'Ordine di Servizio n. 47 del 29/4/2003 […] e con l'Ordine di6 RG n. 30117/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026Servizio n. 50 del 20/5/2003 […] la committente, lungi dal conte-stare una ipotetica tardività delle riserve formulate dall'appaltatore,le ha esaminate nel merito respingendole».Per la ricorrente, dunque, la RFI, quale committente, avrebberinunciato ad eccepire la ipotetica tardività della riserva.La ricorrente ricorda di aver svolto l'eccezione di rinuncia dellacontroparte ad avvalersi della tardività della riserva anche nella com-parsa di costituzione del giudizio d'appello e nella seguente com-parsa conclusionale.Tuttavia, la Corte d'appello avrebbe «completamente omesso dipronunciarsi su tale eccezione».Di qui la violazione dell'art. 112 c.p.c.3. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce «omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».Per la ricorrente, la sentenza impugnata dovrebbe essere rifor-mata, con accoglimento della domanda relativa alla riserva n. 1, «inquanto la stessa, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti incorso di causa» dovrebbe ritenersi fondata.Vi sarebbe stata la piena consapevolezza da parte della stazioneappaltante «dell'assoluta irrealizzabilità dei lavori per le irrisolte ca-renze progettuali», tanto che, durante il periodo di sospensione to-tale dei lavori fino al recesso in data 7/4/2004, la committente nonavrebbe «mai rivolto alcun sollecito all'impresa ai fini della ripresadei lavori, né ha mai contestato alcun addebito all'impresa mede-sima».I lavori sarebbero stati rallentati dal «comportamento grave-mente negligente della RFI nel risolvere il vero problema che bloc-cava la possibilità di portare avanti tutto appalto, ossia la riproget-tazione della zona in frana».7 RG n. 30117/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/20264. Il primo motivo è inammissibile.4.1. Va, anzitutto, chiarito che ai contratti stipulati dalla RFI, perquanto riguarda la fase esecutiva, vanno applicate le condizioni ge-nerali di contratto predisposte dalla medesima società, le quali, purrichiamando in più luoghi le disposizioni del d.P.R. n. 1063 del 1962e riproducendole talvolta testualmente, non rivestono carattere nor-mativo, in riferimento a tali rapporti, configurandosi piuttosto comeclausole negoziali, la cui violazione da parte del giudice di merito ècensurabile in sede di legittimità esclusivamente per inosservanzadelle regole legali di ermeneutica contrattuale o per incongruenza oillogicità della motivazione (cfr. Cass., Sez. 1, n. 6192 del 2023;Cass., Sez. 1, 26/10/2018, n. 27309; 27/10/2016, n. 21734; 17/03/2009, n. 6443).Con riferimento al regolamento approvato con d.P.R. 21 dicem-bre 1999, n. 554, richiamato nel motivo di ricorso, la sua operativitàin riferimento ai singoli rapporti è subordinata necessariamente adun espresso rinvio contenuto nel contratto oppure nelle condizionigenerali nel frattempo adottate dalla società. Per effetto di tale rin-vio, le norme richiamate vengono ad assumere lo stesso valore diquelle che ad esse fanno riferimento, con la conseguenza che la lorointerpretazione è censurabile in sede di legittimità negli stessi limitiin cui può essere censurata quella degli atti di autonomia privata,ovverosia per violazione delle norme che disciplinano l'interpreta-zione dei contratti, oppure per illogicità ed incongruenza della moti-vazione, sempre che quest'ultima risulti talmente grave da impedirela ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito per giungerealla decisione (cfr. Cass., n. 6192 del 2023; Cass., Sez. 1, 16/06/2011, n. 13229; Cass., Sez. lav., 28/11/2001, n. 15057; Cass., Sez.III, 5/06/2001, n. 7584).8 RG n. 30117/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026La deduzione di tali vizi postula peraltro che la parte non si limitia prospettare un risultato interpretativo diverso da quello cui è per-venuta la sentenza impugnata, ma indichi specificamente i canoniermeneutici che ritiene in concreto violati ed il modo o le considera-zioni attraverso le quali il giudice di merito se ne è discostato, oppurele lacune argomentative o le contraddizioni in cui è incorso, o glielementi di giudizio ai quali ha attribuito un significato estraneo alsenso comune, o i punti inficiati da un'assoluta incompatibilità razio-nale degli argomenti, in modo tale da far emergere l'insostenibilitàlogica e giuridica del ragionamento decisorio (cfr. ex plurimis, Cass.,Sez. I, 9/04/2021, n. 9461; 22/07/2007, n. 4178; Cass., Sez. II,3/09/2010, n. 19044).Tale onere di specificazione non è stato in alcun modo adempiutodalle parti.4.2. Inoltre, la censura della ricorrente poggia sul presuppostoerroneo, per cui, anche in presenza di fatti continuativi, l'onere dellatempestiva iscrizione della riserva non sussisterebbe «allorché l'ap-paltatore abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione deilavori».5. In realtà, la ricorrente si pone in contrasto con l'indirizzo giu-risprudenziale di legittimità per cui, in ordine alla tempestività dell'i-scrizione della riserva si distinguono fatti ad effetti istantanei, chesono quelli che producono istantaneamente pregiudizio, come peresempio l'ordine di servizio che impone una lavorazione extracon-trattuale, e fatti ad effetti continuativi, che sono quelli in cui il pre-giudizio non si esaurisce in un solo momento, ma si prolunga per uncerto lasso di tempo più o meno lungo, come per esempio un ano-malo andamento che si protrae per tutto il corso dell'appalto (Cass.,sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13734).9 RG n. 30117/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/20266. Si ritiene che, con riguardo ai fatti ad effetti continuativi, lariserva è prescritta contestualmente o immediatamente dopo l'insor-genza del fatto lesivo anche in presenza di un fatto continuativo,allorché lo stesso sia percepibile con i criteri di normale diligenza,mentre solo la specifica quantificazione può operarsi successiva-mente, anche al cessare del fatto pregiudizievole (Cass., 21/7/2016,n. 15029).Con la precisazione per cui in tema di appalto pubblico, le riservedell'appaltatore derivanti da fatti dannosi continuativi devono essereiscritte nella contabilità, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.m. n.145 del 2000 (applicabile ratione temporis), contestualmente o im-mediatamente dopo l'insorgenza dell'evento lesivo, percepibile conla normale diligenza, mentre il quantum può essere indicato succes-sivamente (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impu-gnata, che aveva ritenuto tardiva la riserva per l'aumento di volumedel materiale di risulta, iscritta nel registro di contabilità anziché nelverbale di consegna dei lavori, attesa la immediata percepibilità dellamentato evento lesivo, essendo evidente che la frantumazione me-diante esplosivo avrebbe determinato la formazione di spazi vuoti trale parti frantumate) (Cass., 24/5/2024, n. 14522).Tra l'altro, spetta all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare latempestività delle riserve (Cass., sez. 1, 20/9/2022, n. 27451).7. Nella specie, la Corte d'appello, in piena adesione all'indirizzogiurisprudenziale sopra menzionato, ha ritenuto, con giudizio piena-mente meritale, che la società aveva avuto piena consapevolezzadell'andamento anomalo dei lavori, già a partire dal luglio del 2002.La Corte territoriale, infatti, ha valorizzato le tre note inviate dallasocietà alla committente RFI.Con la prima nota n. 885 del 23/7/2002, si è rimarcato che «l'ac-cesso alle piste dei pozzi di grande diametro a quota 30.00 è inagibile10 RG n. 30117/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026per via della realizzazione dei lavori per la costruzione di parcheggisotterranei».Nella medesima nota si è sottolineato che «[l]a vista che do-vrebbe dare l'accesso alla realizzazione della galleria artificiale Norda quota 14.00, ha diverse problematiche a cominciare dalla realizza-zione dell'opera provvisionale per l'attraversamento del fosso Petic-cio» aggiungendo che «[l]a rampa che si dovrebbe realizzare perraccordare l'attraversamento del fosso e l'estradosso delle gallerie,per superare un dislivello di metri 11,00 una pendenza di oltre il 20%con delle scarpate che colpirebbero dei pozzetti a quota piano dicampagna di proprietà dell'Agip. L'ostacolo maggiore comunque re-sta lo strapiombo che c'è fra la sommità FS di quota il terrapieno diquota 25.00».Analoghe considerazioni si rinvengono nella successiva nota1006 del 29/8/2002 ove si rimarca che «[u]na volta giunti alla som-mità della galleria esistente l'ostacolo di maggiore rilevanza reste-rebbe lo strapiombo tra l'estradosso della galleria FS a quota 12.00e l'affiancato terrapieno con sommità a quota 25.00», con l'ulterioreprecisazione per cui «realizzare una siffatta pista comporta per esi-genze di sicurezza, scalettare lo strapiombo mediante una serie discarpate».Problematiche analoghe si rinvengono nell'ulteriore nota 1011del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto la sopravvenuta costruzione di una paratiadi pali «ha modificato l'andamento planimetrico del terreno così danon consentire la realizzazione dei fori come indicato nell'elaborato».Con pieno giudizio di fatto il Giudice di secondo grado ha affer-mato che «il danno lamentato nella riserva […] trovava la sua fontenei fenomeni e nelle circostanze già emerse molto tempo prima delmarzo 2003, ed esattamente nell'estate del 2002 con successivi11 RG n. 30117/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026eventi e situazioni anomale che avevano contribuito alla emersionedi ulteriori fenomeni negativi per la appaltatrice».Per la Corte d'appello, allora, l'andamento anomalo dei lavori, aseguito delle circostanze di fatto evidenziato, era pienamente evin-cibile già dall'estate 2002, sicché iscrizione della riserva solo il 19/3/2003 ne ha comportato la tardività.8. Il secondo motivo è infondato.È evidente, leggendo le motivazioni della sentenza della Corted'appello impugnata, che la stessa ha affrontato la questione dellatempestività o meno della riserva iscritta il 19/3/2003, propendendoper la tardività, sulla scorta delle argomentazioni sopra riportate.È dunque altrettanto evidente che sulla domanda proposta dallasocietà appaltatrice, in ordine ad una pretesa rinuncia da parte dellacommittente RFI ad eccepire la tardività della riserva, v'è stata unapronuncia implicita di rigetto.Ed infatti, per questa Corte non ricorre il vizio di omessa pronun-cia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto delladomanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa nonespressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione lo-gico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'ecce-zione, pur non espressamente trattate, siano superate e travoltedalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, comenecessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infon-datezza (Cass., sez. 2, 26/9/2014, n. 25710).9. Il terzo motivo è inammissibile.In realtà, la ricorrente chiede nuovamente una rivalutazione deglielementi istruttori, non consentita in sede di legittimità.Si legge, infatti, a pagina 31 del ricorso per cassazione che «lasentenza impugnata va riformata, di talché la domanda attorea con-cernente detta riserva n. 1 va accolta in quanto la stessa, sulla scorta12 RG n. 30117/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30117/2020Numero sezionale 3661/2025Numero di raccolta generale 7583/2026Data pubblicazione 29/03/2026degli elementi probatori acquisiti in corso di causa, deve ritenersipienamente fondata».È palese la richiesta di una rinnovazione della lettura degli ele-menti istruttori.10. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il princi-pio della soccombenza, a carico dell'attrice e si liquidano come dadispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricor-rente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in comples-sivi euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetta-rio delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre2025Il PresidenteGuido Mercolino13 RG n. 30117/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioP.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricor-rente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in comples-sivi euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetta-rio delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre2025Il PresidenteGuido Mercolino13 RG n. 30117/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 07583/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris