CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 14163/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12651/2014 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA], con lui elettivamente domiciliati, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 71, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis. controricorrente F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 12651/2014 Numero sezionale 1406/2022 Numero di raccolta generale 14163/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 avverso la sentenza n. 314/52/13 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 13/11/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito, CTR), di cui in epigrafe, che aveva rigettato l'appello da loro proposto, confermando la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli. La controversia prende origine dall'impugnazione dell’avviso di accertamento, relativo ad Irpef, per l'anno d'imposta 2004, con il quale veniva contestato, nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], socia al 41,66%, il maggior reddito di partecipazione al capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]., nei cui confronti vennero accertati ricavi non contabilizzati, né dichiarati, per euro 9.302.219,00. 2. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. 3. A ridosso dell’udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente, ha presentato, telematicamente, istanza di rinvio deducendo di aver presentato al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate istanza di annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento oggetto di causa, stante le palesi incongruenze tra il processo verbale di constatazione ed i rilievi di cui all’avviso di accertamento; evidenzia altresì, che analoghe istanze di rinvio, per i giudizi aventi ad oggetto le cartelle di pagamento emesse nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., sono state avanzate ed accolte con ordinanze di questa sezione nn. 21645/2014, 23318/14, 6371/2016, che allega all’istanza. 2 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 12651/2014 Numero sezionale 1406/2022 Numero di raccolta generale 14163/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti hanno rappresentato e documentato la presentazione dell’istanza di autotutela volta alla rideterminazione della pretesa fiscale nei confronti del socio - [OSCURATO:PERSONA] - della [OSCURATO:SOCIETA]. (e quindi dei suoi eredi), nonché della richiesta di autotutela analogamente avanzata per la rideterminazione della pretesa fiscale della società [OSCURATO:SOCIETA]., e dei provvedimenti di rinvio disposti da questa Sezione nei giudizi riguardanti quest’ultima. L’Agenzia delle entrate non ha formulato opposizione al rinvio. [OSCURATO:PERSONA], ritiene opportuno disporre il rinvio della presente causa, in considerazione di esigenze di economia processuale, legate alle sorti del giudizio, pregiudiziale, riguardante la società [OSCURATO:SOCIETA]. per la quale, questa stessa sezione, ha accolto l’istanza di rinvio in attesa degli esiti della procedura di autotutela. P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo la trattazione del presente giudizio. Così deciso, in data 21 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] 3 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N