CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 09177/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/06/2022 del TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 25 giugno 2022 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma ha proceduto a rideterminare la pena in esecuzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], fissando il fine pena in data 23 novembre 2024. Il decreto, preso atto che l'ordinanza in data 17 febbraio 2022 del Tribunale di Parma, che, quale giudice dell'esecuzione, aveva parzialmente revocato la condanna pronunciata in data 15 giugno 2017 dalla Corte di appello di Napoli e ridotto la pena inflitta, era stata annullata, con rinvio, dalla Corte di cassazione in data 24 giugno 2022, ha proceduto alla rideterminazione del fine pena tenendo conto interamente della pena inflitta dalla menzionata sentenza della Corte di appello di Napoli. Con istanza in data 28 giugno 2022 i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto al giudice dell'esecuzione la revoca del provvedimento del pubblico ministero e la fissazione del fine pena per la data del 29 giugno 2022, essendo eseguibile l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione in data 17 febbraio 2022. Con decreto in data 28 giugno 2022 il giudice dell'esecuzione ha fissato udienza per la trattazione della richiesta della parte nel contraddittorio, respingendo la richiesta di scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] per il giorno 29 giugno 2022. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento del decreto impugnato. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen. e l'abnormità del provvedimento impugnato. L'ordinanza del giudice dell'esecuzione, che aveva disposto la revoca parziale della condanna e la riduzione della pena inflitta, era stata annullata con rinvio, e quindi, nella pendenza del giudizio di rinvio, era esecutiva, stante il chiaro disposto di cui all'art. 666, comma 7, cod. proc. pen. e avendo il medesimo giudice dell'esecuzione respinto, con decreto in data 3 marzo 2022, té:E;ptnto la richiesta del pubblico ministero di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza. Non giustificabile, e quindi abnorme, era la fissazione così procrastinata dell'udienza nel contraddittorio delle parti. Con il secondo motivo viene denunciata l'assenza di motivazione della decisione che non ha confermata l'esecutività dell'ordinanza emessa in data 17 febbraio 2022 dal giudice dell'esecuzione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, proposto avverso provvedimento non impugnabile. A seguito di richiesta presentata al giudice dell'esecuzione, questi ha fissato l'udienza ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., negando di poter, nelle more della fissazione dell'udienza, disporre la scarcerazione del condannato. Viene impugnato detto provvedimento, che, però, non è impugnabile ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen. In particolare, il provvedimento di rideterminazione del fine pena e di conseguente scarcerazione del condannato è adottabile, dal giudice dell'esecuzione, solo all'esito del contraddittorio tra le parti, e non con procedura de plano (Sez. 1, n. 4933 del 15/01/2020, TRIDICI, Rv. 278074). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a