CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 agosto 2026
Cassazione n. 24386/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
om.ti in C.so Trieste n. 173, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA]Intino, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroIspettorato Nazionale del Lavoro - sede territoriale di Bari, in personadel legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via dei Portoghesi n.12, Roma, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.controricorrentiavverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 2000/2021 pubblicata indata 23/11/2021, n.r.g. 3/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 03/07/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- Con ordinanza ingiunzione n. 2 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata in data16/02/2016, la Direzione provinciale del lavoro di Bari ingiungeva a MontroneLuca, in proprio, e a [OSCURATO:SOCIETA] il pagamento della sanzione amministrativadi euro 401.901,05 per violazione dell’art. 6, co. 2, d.lgs.C.P.S. n. 708/1947Numero registro generale 3754/2022Numero sezionale 3219/2026Numero di raccolta generale 24386/2026per aver “fatto agire n. 11 lavoratori” autonomi “dello spettacolo appartenentiData pubblicazione 02/08/2026alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell’art. 3 d.lgs. C.P.S. n. 708/1947 ss.mm.ii.,sprovvisti di certificato di agibilità per complessivi n. 3215 giorni”, risultantedalla moltiplicazione della sanzione di euro 125,00 per ciascun lavoratore eper ciascuna giornata di lavoro effettivo.La predetta ordinanza traeva fondamento dal verbale unico diaccertamento e di contestazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui erano stateaccertate le predette violazioni commesse nel periodo 01/05/2010 –30/09/2014, e faceva seguito al mancato pagamento della sanzione in misuraridotta ex art. 16 L. n. 689/1981.2.- Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e la società proponevanoopposizione ex artt. 22 L. n. 689/1981 e 6 d.lgs. n. 150/2011, eccependo,per quanto ancora rileva in questa sede:- la decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, in quanto la durata dell’ispezioneaveva superato ampiamente i novanta giorni previsti dalla norma e comunquequel termine fissato dal legislatore non era stato rispettato;– l’insussistenza del fatto, poiché la società era in regola con il pagamentodei contributi, come dimostrato dai DURC (ben ventisei) rilasciati dagli entiprevidenziali nel periodo (2010-2014) cui si riferiva l’asserito illecito, ed erain regola anche con le comunicazioni UNILAV valide pure ai fini dell’agibilità;- la mancanza di prova della presenza dei lavoratori sprovvisti di certificatodi agibilità nei locali dell’impresa;- il difetto dell’elemento soggettivo, avendo la società ritenuto un buonafede sufficiente la comunicazione UNILAV;- l’impossibilità di munirsi del certificato, pur richiesto, a causa di un erroredel sistema informativo, che, nonostante i DURC regolari, non avevaconsentito il rilascio del certificato per “morosità contributiva” inveceinesistente;- la prescrizione della sanzione relativa ai fatti antecedenti il quinquenniocalcolato a ritroso dalla notifica della contestazione dell’illecito, avvenutal’[OSCURATO:DATA_NASCITA];- l’erroneità del calcolo della sanzione, computata con il criterio del cumulomateriale piuttosto che con quello del cumulo giuridico di cui all’art. 8, co. 2,Numero registro generale 3754/2022Numero sezionale 3219/2026Numero di raccolta generale 24386/2026Data pubblicazione 02/08/2026L. n. 689/1981, stante l’evidente vincolo di continuazione omogenea fra leviolazioni.3.- Costituitosi il contraddittorio, l’Ispettorato territoriale del lavorocontestava la regolarità contributiva della società, evidenziando – fra l’altro –che non era stata in regola proprio con i contributi relativi ai lavoratoriENPALS, tanto che era stato emesso il verbale di recupero contributivo pereuro 197.648,27, sicché per legge giammai avrebbe potuto essere rilasciatoil certificato di agibilità.4.- Istruita la causa mediante richiesta di informazioni all’INPS, il Tribunalerigettava l’opposizione.5.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dagli originari opponenti.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) il termine di novanta giorni previsto dall’art. 14 L. n. 689/1981 decorredalla conclusione degli accertamenti necessari per l’amministrazioneprocedente;b) nel caso di specie emerge evidente la complessità dell’accertamento perla quantità e la qualità della documentazione presa in considerazione ela pluralità e le peculiarità delle caratteristiche lavorative e contributivedei soggetti coinvolti, fatti che hanno determinato la protrazione delladurata del procedimento ispettivo;c) inoltre, la durata è giustificata anche dalla necessità di garantirel’interlocuzione con il destinatario del provvedimento finale, perassicurargli l’esercizio del diritto di difesa;d) dagli atti emerge che il 03/12/2015 (rectius 2014) era sentito l’avv.[OSCURATO:PERSONA] in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] e in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] venivano raccolte spontanee dichiarazioni di quest’ultimo;e) il verbale ispettivo si è concluso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];f) dunque, correttamente il Tribunale ha calcolato la data di decorrenzadel termine di decadenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] o al più dal 29/05/2015,sicché la notifica del verbale ispettivo in data 11/06/2015 è tempestiva;g) la data dell’avvenuta restituzione della documentazione – 03/12/2014– è irrilevante, posto che si trattava solo di un’attività materiale diNumero registro generale 3754/2022Numero sezionale 3219/2026Numero di raccolta generale 24386/2026restituzione, che si inseriva nella più complessa attività di accertamentoData pubblicazione 02/08/2026compiuta dall’Ispettorato;h) l’attività ispettiva non era meramente documentale, sì da potersiritenere conclusa con la restituzione della documentazione in data03/12/2014;i) in base ad una valutazione ex ante, considerata la peculiarità dellavicenda, per l’Ispettorato si rendeva necessario dar corso ad ulterioriaccertamenti per tutelare il contraddittorio ed il diritto di difesa dellasocietà, nonché per determinare in modo puntuale la qualificazionegiuridica dell’illecito ed il trattamento sanzionatorio;j) l’audizione del Montrone in data 29/05/2015 non è stato un espedienteutilizzato dall’amministrazione per differire il dies a quo del termine didecadenza, poiché quell’incombente è stato richiesto proprio dalMontrone con apposita istanza;k) il termine decadenziale non può iniziare a decorrere prima che il fattomateriale sia stato qualificato giuridicamente dall’autorità procedente,sicché l’acquisizione di ulteriori elementi, anche con la partecipazionedel destinatario dell’accertamento, ben potrebbe preludere ad unanuova qualificazione o all’integrazione di una diversa fattispecie diillecito amministrativo;l) ne deriva che è inconferente il rilievo degli appellanti in ordineall’assenza di specifica attività ispettiva successiva al 03/12/2024 ecomunque alla sua superfluità;m) l’art. 6 d.lgs. C.P.S. n. 708/1947 va interpretato unitamente all’art. 10dello stesso decreto legislativo, che stabilisce che l’INPS (ex ENPALS) ètenuto a rilasciare il certificato di agibilità alle imprese del settore dellospettacolo, che hanno presentato apposita denuncia delle personeoccupate ai sensi dell’art. 9 del medesimo decreto;n) il messaggio INPS n. 1612 del 19/04/2019 conferma che secondo l’art.6 cit., come novellato dall’art. 3 quinquies, co. 1, lett. a), d.l. n.135/2018, conv. dalla L. n. 122/2019, l’obbligo di richiedere il certificatoafferisce al titolare del rapporto di lavoro instaurato con gli artisti ed itecnici per cui sussistono i requisiti, ossia al datore di lavoro /committente; se il committente non coincide con l’impresa o con l’enteNumero registro generale 3754/2022Numero sezionale 3219/2026Numero di raccolta generale 24386/2026Data pubblicazione 02/08/2026presso cui i lavoratori si trovano ad agire, quest’ultimo ha l’onere dichiedere copia del certificato di agibilità e di custodirlo;o) quindi l’assunto difensivo degli appellanti – secondo cui l’obbligo diottenere il certificato di agibilità è in capo al lavoratore e non all’impresa– è smentito ed in ogni caso sull’impresa grava l’obbligo di verificare laregolarità dell’adempimento e di custodire la relativa documentazione;p) ed infatti l’art. 6 cit., al co. 3, prevede come destinatari della sanzionele imprese e non i lavoratori;q) l’esigenza del legislatore è quella di approntare una tutela rafforzata alprestatore di lavoro nel peculiare settore dello spettacolo, tanto è veroche il rilascio del certificato di agibilità è subordinato ad unaccertamento preventivo ed effettivo di regolarità contributiva (Cass.n. 3579/1998);r) quanto all’elemento soggettivo, non è neppure contestato che la societàabbia tenuto la descritta condotta nella piena consapevolezza di esserein difetto del prescritto certificato di agibilità, né costituisce esimente ilfatto di aver tentato, infruttuosamente (a causa di asseriti problemiinformatici dell’amministrazione), di ottenerlo;s) inoltre, risulta documentalmente provato che l’impresa non era incondizione di regolarità contributiva per taluni periodi temporali, nonessendo risultata in regola con la contribuzione ENPALS per il valore dicirca duecentomila euro;t) in ogni caso solo a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] l’adempimento deve esserecompiuto con apposita procedura telematica per la richiesta el’emissione on-line del certificato di agibilità; l’impresa ben potevapremurarsi di chiedere ed ottenere la certificazione in forma nontelematica, come prevede la circolare ENPALS n. 17/2007, secondo uncomportamento diligente;u) non ha rilievo la natura risalente della disposizione normativa,indiscutibilmente ancora in vigore;v) l’eventuale errore dell’impresa circa la perdurante vigenza della normaè irrilevante, perché sarebbe un errore sul precetto; in ogni caso ai sensidell’art. 3 L. n. 689/1981 gli illeciti amministrativi sono puniti anchesolo a titolo di colpa e non sono stati allegati elementi positivi, estraneiNumero registro generale 3754/2022Numero sezionale 3219/2026Numero di raccolta generale 24386/2026Data pubblicazione 02/08/2026all’autore dell’infrazione, che siano idonei ad ingenerare la convinzionedella liceità della condotta (Cass. n. 33441/2019);w) il possesso del DURC è comunque irrilevante, poiché non è unequipollente del certificato di agibilità, non potendo le normesanzionatorie essere oggetto di interpretazione analogica ed essendo ilDURC un documento con proprie e distinte finalità, quali quella diconsentire all’operatore economico di partecipare alle procedure adevidenza pubblica;x) identico discorso vale per le comunicazioni UNILAV e flussi EMENS –UNIEMENS;y) l’onere della prova a carico dell’amministrazione è soddisfatto; quantoalla presenza dei lavoratori sprovvisti del certificato di agibilitàall’interno dei locali della società, non accertata direttamente dagliispettori, essa risulta documentalmente dimostrata dalle denuncecontributive effettuate dall’impresa e dal loro valore probatorioprivilegiato nei confronti dell’imprenditore ex art. 2709 c.c.;z) la predetta presenza dei lavoratori è inoltre desumibile dalla naturadelle mansioni svolte (speaker, conduttore etc.), mansioni che nonavrebbero potuto esplicarsi al di fuori dei locali dell’impresa;aa) le singole giornate lavorative di cui alla contestazione risultano dallemedesime scritture contabili;bb) il fatto che la società non abbia offerto alcuna prova contraria confermala rilevanza probatoria di quelle scritture;cc) tali evidenze non sono certo superabili mediante la chiesta provatestimoniale, che correttamente è stata esclusa dal Tribunale, stante,fra l’altro, la ridotta attendibilità rispetto alle risultanze documentali,aventi carattere privilegiato ex art. 2709 c.c., ancor più se si consideriche i testimoni sarebbero i prestatori di lavoro oggetto di accertamento,che hanno un interesse di natura economica che li lega alla società;dd) quanto alla prescrizione dell’illecito, il debitore deve sollevarla sullabase dell’allegazione di fatti specifici, che consentano di ritenereesercitabile il diritto con conseguente inizio della decorrenza del relativotermine; tale specificazione deve avvenire in primo grado con il ricorso,Numero registro generale 3754/2022Numero sezionale 3219/2026Numero di raccolta generale 24386/2026Data pubblicazione 02/08/2026stante le preclusioni del rito del lavoro ex art. 414 c.p.c.; tale onere nonè stato soddisfatto dagli appellanti;ee) in ogni caso l’eccezione di prescrizione è infondata, poiché quelloprevisto dall’art. 6 cit. è un illecito permanente, sicché la situazioneantigiuridica può cessare solo a seguito all’accertamento compiutodall’autorità amministrativa oppure per volontaria cessazione dellacondotta vietata; in mancanza, il termine di prescrizione non cominciaa decorrere;ff) secondo la Suprema Corte la cessazione della permanenza può aversisolo con la notifica dell’ordinanza ingiunzione, non essendo rilevante lamera contestazione della violazione (Cass. n. 5334/1988; Cass. n.143/2007);gg) il perfezionamento della fattispecie non avviene giornalmente conriferimento ad ogni singola giornata, ma costituisce un unico illecitopermanente;hh) tanto induce ad escludere anche il regime del cumulo sanzionatorioprevisto dall’art. 8 L. n. 689/1981 solo per il concorso formale, ossiaper un’unica azione od omissione produttiva di una pluralità diviolazioni;ii) non è applicabile il regime del cumulo giuridico di cui all’art. 81 c.p.,poiché il regime della continuazione non si applica agli illecitiamministrativi e comunque non vi è prova del medesimo disegno ossiadel peculiare elemento psicologico.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. hannoproposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.5.- L’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro - sede territoriale di Bari ha resistitocon controricorso.6.- Il ricorrente ha depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Preliminarmente va dichiarata la tardività del controricorso.A fronte della notifica del ricorso per cassazione, avvenuta in data24/01/2022 (con conseguente applicazione del regime previgente al d.lgs. n.149/2022), il controricorso è stato notificato in data 07/03/2023. Tuttavia,Numero registro generale 3754/2022Numero sezionale 3219/2026Numero di raccolta generale 24386/2026Data pubblicazione 02/08/2026tale atto processuale andava notificato entro il 40° giorno dalla notifica delricorso e, quindi, entro il 05/03/2023, che, cadendo di domenica, è daintendersi differito al lunedì successivo, 06/03/2023 ex art. 155 c.p.c.La deduzione dell’Avvocatura dello Stato, secondo cui la notifica del ricorsoper cassazione sarebbe stata nulla perché indirizzata all’Avvocaturadistrettuale di Bari e non – come invece necessario – all’Avvocatura generaledi Roma, è infondata. Dall’esame del fascicolo informatico risultano infattidepositate due ricevute di consegna della PEC con cui i ricorrenti hannoeffettuato le due notifiche contestuali del ricorso per cassazione, unaall’Avvocatura generale dello Stato e l’altra all’Avvocatura distrettuale. Neconsegue che la notifica del ricorso per cassazione è valida e, di conseguenza,il controricorso è tardivo.2.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 4),c.p.c. i ricorrenti lamentano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1362,1363, 2697 c.c., 115 c.p.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 4) e 5),c.p.c., violazione degli artt. 12 disp.prel.c.c., 111 Cost., 132, co. 2, n. 4),c.p.c. per avere la Corte territoriale, rispettivamente, rigettato l’eccezione diestinzione del potere sanzionatorio per intervenuta decadenza, considerandoterminato l’accertamento ispettivo in data 29/05/2015, e per avere motivatoin modo contraddittorio e comunque apparente sul punto.Il motivo è inammissibile in relazione alla prima parte, infondato inrelazione alla seconda.Inammissibile è, in primo luogo, il vizio denunziato ai sensi dell’art. 360,co. 1, n. 5), c.p.c., perché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360,penult. co., c.p.c.). Peraltro, i ricorrenti non hanno indicato, come invece eraloro onere, le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado equelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, né hanno allegato edimostrato che esse siano tra loro diverse (Cass. n. 5528/2018; Cass. n.26774/2016; Cass. n. 19001/2016).Il motivo è altresì inammissibile perché tende surrettiziamente a sollecitarea questa Corte un diverso accertamento di fatto relativo al momento in cuisarebbe sostanzialmente ed effettivamente terminato l’accertamentoispettivo e, quindi, iniziato a decorrere il termine di decadenza. In tal senso èvolta anche la censura relativa al carattere asseritamente “imposto” e quindiNumero registro generale 3754/2022Numero sezionale 3219/2026Numero di raccolta generale 24386/2026Data pubblicazione 02/08/2026non spontaneo della dichiarazione del legale rappresentante della società resoil 29/05/2015, a fronte dell’opposto accertamento compiuto dai Giudicid’appello, secondo cui – a prescindere dall’esattezza nella datazione deglieventi, chiaramente frutto di lapsus calami – era stato lo stesso legalerappresentante della società a presentare istanza di audizione all’autoritàispettiva. Si tratta, dunque, di ricostruzioni della vicenda che attengono alfatto e, quindi, sono riservate al giudice di merito, come tali interdette in sededi legittimità.Il motivo è nel resto infondato, poiché la motivazione sussiste, soddisfaampiamente il minimum costituzionale (Cass. sez. un. n. 8053/2014) ed èlogicamente idonea a rappresentare le ragioni in virtù delle quali la Corteterritoriale si è formata il proprio convincimento nel rigettare l’eccezione diestinzione del potere sanzionatorio.3.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 5) e4), c.p.c. i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.,per avere la Corte territoriale deciso sulla base di prove inesistenti, nonchédenunciano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, co. 2, n.4), c.p.c. e 111 Cost. per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabilinella motivazione della sentenza impugnata.Il motivo è inammissibile per la prima parte, infondato per la seconda.Inammissibile è, in primo luogo, il vizio denunziato ai sensi dell’art. 360,co. 1, n. 5), c.p.c., perché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360,penult. co., c.p.c.).Il motivo è poi infondato, poiché la Corte territoriale ha espressamentefatto riferimento alla complessità non solo degli accertamenti compiuti, maaltresì delle conseguenti valutazioni sia per l’individuazione dell’illecito, sia perla sua qualificazione giuridica, sia infine per la quantificazione della sanzione.Nella sentenza impugnata, dunque, si dà ampiamente conto delle ragioni percui la data del 03/12/2014 – in cui è cessata l’acquisizione documentalepresso la società odierna ricorrente, alla quale sono stati perciò restituiti i“faldoni” contenenti tutta quella documentazione – non potesse in alcun modoessere considerata come dies a quo di decorrenza del termine di decadenzaprevisto dall’art. 14 L. n. 689/1981. Infatti, secondo l’accertamento compiutodai Giudici d’appello, tutta quella documentazione acquisita doveva essereNumero registro generale 3754/2022Numero sezionale 3219/2026Numero di raccolta generale 24386/2026Data pubblicazione 02/08/2026necessariamente oggetto di studio e di valutazione, ai fini delle conseguentideterminazioni dell’Ispettorato, sia di tipo accertativo, sia di tiposanzionatorio. Si tratta, dunque, di una motivazione che esprime in modochiaro e lineare il ragionamento seguito, sul piano logico-giuridico, perpervenire a quel determinato convincimento.4.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5),c.p.c. i ricorrenti lamentano “violazione e falsa applicazione” dell’art. 6 d.lgs.C.P.S. n. 708/1947, nonché un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili, per avere la Corte territoriale da un lato ritenuto che l’obbligo diottenere il certificato di agibilità gravasse sull’impresa e dall’altro, pur indifetto assoluto di prova, che l’onere probatorio a carico dell’Amministrazionefosse stato adempiuto.Il motivo è inammissibile.In primo luogo va evidenziato che, sia pure in relazione ai lavoratorisubordinati dello spettacolo, il presupposto giuridico da cui muove la sentenzacostituzionale n. 73/2026 (con cui è stata dichiarata l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,nella parte in cui non prevede l’applicazione retroattiva della disciplina piùfavorevole da essa dettata in tema di violazione dell’obbligo del certificato diagibilità per i lavoratori dello spettacolo) è che l’obbligo ricada sull’impresache voglia utilizzare lavoratori dello spettacolo.In secondo luogo, nella parte in cui insistono nell’interpretare la norma nelsenso per cui l’obbligo di ottenere il certificato di agibilità graverebbe sullavoratore, i ricorrenti non si confrontano con la specifica motivazionearticolata nella sentenza impugnata, in cui i Giudici d’appello hannoevidenziato che l’illecito in esame è rappresentato non tanto dal mancatoottenimento del predetto certificato, quanto dall’utilizzo di prestazionilavorative dei lavoratori dello spettacolo in locali di proprietà o di cui si abbiala disponibilità, senza previamente assicurarsi che il lavoratore abbia ilpredetto certificato.In ogni caso questa Corte ha già prospettato la necessità diun’interpretazione sistematica dell’art. 6 con gli artt. 9 e 10 d.lgs. cit., chelavoro subordinato; committente, in caso di lavoro autonomo) sui quali gravaNumero registro generale 3754/2022Numero sezionale 3219/2026Numero di raccolta generale 24386/2026Data pubblicazione 02/08/2026l’obbligo di avanzarne la richiesta all’INPS (gestione ex ENPALS) (Cass. n.28773/2025).Infine, a conferma di questa interpretazione sta pure la “riformulazione”dell’art. 6 d.lgs. C.P.S. cit., ad opera dell’art. 3-quinquies, co. 1, lett. a), D.L.n. 135/2018 (“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazioneper le imprese e per la pubblica amministrazione”, convertito, conmodificazioni, nella L. n. 12/2019), sebbene inapplicabile ratione temporis alcaso in esame. La norma, come riformulata, prevede che solo nel caso dilavoratori autonomi esercenti attività musicali (di cui all’art. 3, co. 23 bis,d.lgs. C.P.S. cit.) sia il lavoratore obbligato a richiedere il certificato, fermorestando l’obbligo del committente di verificarne l’avvenuto rilascio, di farseloconsegnare dal lavoratore e di custodirlo. Ed infatti la sanzione è pur sempreprevista soltanto a carico del committente e non pure del lavoratoreautonomo. Ne derivano due conseguenze: per tutte le altre categorie dilavoratori autonomi dello spettacolo il soggetto obbligato alla richiesta delcertificato di agibilità sono pur sempre le imprese che intendano utilizzarne leprestazioni “nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale digodimento”; per i soli lavoratori autonomi esercenti attività musicali laquestione del soggetto obbligato a richiedere il certificato di agibilità divieneirrilevante, perché comunque l’impresa committente è obbligata a farseloconsegnare dal lavoratore e a custodirlo, tanto è vero che la sanzione restaconfigurabile sempre e soltanto a suo carico.Inammissibile è, poi, il vizio denunziato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5),c.p.c., perché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, penult. co.,c.p.c.).Inammissibile è infine anche la censura relativa all’asserito difetto assolutodi prova, attenendo essa ad un asserito errore di valutazione degli elementiprobatori, che tuttavia rappresenta un’attività riservata al giudice di merito e,quindi, interdetta a questa Corte di legittimità (dinanzi alla quale èprospettabile unicamente il vizio di “errore di percezione” della prova, neilimiti delineati da Cass. sez. un. n. 5792/2024). Infatti, secondo unconsolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, “non è consentitain sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispettoa quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle proveNumero registro generale 3754/2022Numero sezionale 3219/2026Numero di raccolta generale 24386/2026Data pubblicazione 02/08/2026potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenutodal giudice di merito” (Cass. ord. n. 4513/2023, che richiama Cass. n.7394/2010; Cass. n. 13954/2007; Cass. n. 12052/2007; Cass. n. 7972/2007;Cass. n. 5274/2007; Cass. n. 2577/2007; Cass. n. 27197/2006; Cass. n.14267/2006; Cass. n. 12446/2006; Cass. n. 9368/2006; Cass. n. 9233/2006;Cass. n. 3881/2006; e ricorda che sin da Cass. n. 1674/1963 venne affermatoil principio secondo cui “la valutazione e la interpretazione delle prove in sensodifforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).5.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corteterritoriale omesso di pronunziare sull’eccepita illegittimità del bloccoinformatico presso l’INPS.Il motivo è infondato.Contrariamente all’assunto dei ricorrenti, i Giudici d’appello hanno preso inesame quella circostanza (v. sentenza impugnata, ult.cpv. di pag. 7 e poi p.8) ed hanno escluso che avesse efficacia esimente per le ragioni ivi indicate.6.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 4) e 5),c.p.c. i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. e111 Cost., con conseguente nullità della sentenza, per avere la Corteterritoriale rigettato il motivo con cui era stata riproposta l’eccezione dimancanza dell’elemento soggettivo dell’illecito. Lamentano altresì, ai sensidell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., “violazione e falsa applicazione” degli artt.115 e 116 c.p.c., 4 e 5 D.M. 24/10/2007 per avere la Corte territoriale esclusola buona fede, ritenendo sussistente l’irregolarità contributiva sulla base di unprospetto riepilogativo di parte, formato in epoca successiva al rilascio dei 26DURC prodotti dalla società per dimostrare la situazione, invece, di regolaritàcontributiva. Si dolgono, infine, di una manifesta ed irriducibilecontraddittorietà della motivazione.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.Inammissibile è, in primo luogo, il vizio denunziato ai sensi dell’art. 360,co. 1, n. 5), c.p.c., perché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360,penult. co., c.p.c.).Il motivo è poi inammissibile in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. In temadi ricorso per cassazione, questa Corte ha più volte affermato che la doglianzaNumero registro generale 3754/2022Numero sezionale 3219/2026Numero di raccolta generale 24386/2026Data pubblicazione 02/08/2026circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che ilgiudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, nonabbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora laprova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato divalutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove sideduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudenteapprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellatoart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. sez. un.30/09/2020, n. 20867). Dunque, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.,occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita conla prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianzache egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. sez. un. 30/09/2020, n.20867). In conclusione, la questione della “violazione” o della “falsaapplicazione” degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile dinanzi alla Corte dilegittimità solo se si alleghi che il giudice di appello abbia posto a base delladecisione prove non dedotte dalle parti, oppure prove disposte d’ufficio al difuori dei limiti legali, oppure abbia disatteso prove legali, oppure abbiaconsiderato come facenti piena prova (recependoli senza apprezzamentocritico) elementi probatori soggetti invece a prudente valutazione (Cass. ord.n. 27000/2016; Cass. ord. n. 1229/2019; Cass. ord. n. 6774/2022). Nessunodi tali vizi è stato prospettato dai ricorrenti.Il motivo è nel resto infondato.La Corte territoriale ha ampiamente motivato sia con riferimentoall’irrilevanza dell’errore sulla ritenuta non vigenza della norma, in quantomero errore sul precetto e, quindi, errore di diritto, sia perché l’art. 3 L. n.Numero registro generale 3754/2022Numero sezionale 3219/2026Numero di raccolta generale 24386/2026Data pubblicazione 02/08/2026689/1981 prevede la sufficienza della colpa quale criterio di imputazionesoggettiva della responsabilità amministrativa. Nel caso di specie i Giudicid’appello hanno ritenuto sussistente la negligenza ed anzi aggravatadall’accertata consapevolezza, da parte della società, di essere sprovvista delcertificato di agibilità, tanto da averne tentato (sia pure infruttuosamente) larichiesta.7.- Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 4),c.p.c. i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 115, 244, 245, 246, 414,416 c.p.c., 2727, 2729, 2709 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale nonammesso la prova testimoniale riproposta dagli appellanti e per avere ritenutoraggiunta la prova delle prestazioni lavorative e del loro svolgimento neiluoghi dell’impresa. Lamentano, infine, l’omessa considerazione di un fattodecisivo per il giudizio, ossia l’assoluta mancanza di prova di quelle prestazionilavorative e del loro svolgimento nei luoghi dell’impresa.Il motivo è inammissibile.Inammissibile è, in primo luogo, il vizio denunziato ai sensi dell’art. 360,co. 1, n. 5), c.p.c., perché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360,penult. co., c.p.c.).Il motivo è altresì inammissibile laddove i ricorrenti omettono di trascriverei capitoli di prova e di dimostrarne la decisività (Cass ord. n. 23194/2017),ossia che l’esito della prova testimoniale sarebbe stato tale da determinarecon certezza una decisione diversa da quella impugnata.8.- Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 4),c.p.c. i ricorrenti lamentano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1362,1363 e 2935 c.c., 6 d.lgs. C.P.S. n. 708/1947 per avere la Corte territorialeerroneamente interpretato “gli atti” e per avere di conseguenza erroneamenterigettato l’eccezione di prescrizione.Il motivo è infondato.La Corte territoriale ha esattamente ricordato che l’illecito in esame èpermanente, sicché il termine di prescrizione comincia a decorrere solo allacessazione della permanenza, che può aversi o con la spontaneaconformazione da parte dell’autore dell’infrazione (ossia con l’utilizzazione deiprestatori di lavoro dotati di certificato di agibilità) oppure con la notificadell’ordinanza ingiunzione (o al più con la notifica del verbale di accertamentoNumero registro generale 3754/2022Numero sezionale 3219/2026Numero di raccolta generale 24386/2026Data pubblicazione 02/08/2026ispettivo). I Giudici d’appello hanno dunque accertato che la cessazione dellapermanenza poteva al più dirsi verificata alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], quandoera stato notificato il verbale di accertamento ispettivo, sicché la prescrizionequinquennale non poteva dirsi maturata.9.- Nulla va disposto sulle spese, attesa la tardività del controricorso. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data03/07/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]