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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 33012/2026

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l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza con cui in data 6 marzo 2026 il Magistrato relatore designato dalPresidente del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, ai sensi dell'art. 678, comma1-ter, cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al serviziosociale, concedendo la detenzione domiciliare;preso atto che il ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al diniego della misura più ampia;ritenuto che «In tema di misure alternative alla detenzione, avversol'ordinanza di applicazione provvisoria emessa dal magistrato di sorveglianza, aisensi dell’art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen., è esperibile opposizione innanzial tribunale di sorveglianza, sicché il ricorso per cassazione proposto entro iltermine di impugnazione, per il principio generale di conservazione degli attigiuridici e del "favor impugnationis", deve essere qualificato come opposizione,con trasmissione degli atti al giudice competente» (Sez. 1, n. 3144 del14/12/2021, dep. 2022, Nati, Rv. 282494 - 01);ritenuto, pertanto, che l’impugnazione,in base al principio di cui all’art. 568,comma 5, cod. proc. pen., deve essere qualificata come opposizione e gli attidevono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila per la decisione; P.Q.Mqualificata l'impugnazione come opposizione ex art.678, comma 1-ter, cod. proc.pen. dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza con cui in data 6 marzo 2026 il Magistrato relatore designato dalPresidente del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, ai sensi dell'art. 678, comma1-ter, cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al serviziosociale, concedendo la detenzione domiciliare;preso atto che il ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al diniego della misura più ampia;ritenuto che «In tema di misure alternative alla detenzione, avversol'ordinanza di applicazione provvisoria emessa dal magistrato di sorveglianza, aisensi dell’art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen., è esperibile opposizione innanzial tribunale di sorveglianza, sicché il ricorso per cassazione proposto entro iltermine di impugnazione, per il principio generale di conservazione degli attigiuridici e del "favor impugnationis", deve essere qualificato come opposizione,con trasmissione degli atti al giudice competente» (Sez. 1, n. 3144 del14/12/2021, dep. 2022, Nati, Rv. 282494 - 01);ritenuto, pertanto, che l’impugnazione,in base al principio di cui all’art. 568,comma 5, cod. proc. pen., deve essere qualificata come opposizione e gli attidevono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila per la decisione; P.Q.Mqualificata l'impugnazione come opposizione ex art.678, comma 1-ter, cod. proc.pen. dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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