CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 gennaio 2024
Cassazione n. 34720/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato atto che il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, senza l'intervento delle parti che hanno concluso per iscritto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le note scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22 gennaio 2024, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo, difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., dell'imputato '[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Latina in data 22/05/2023 che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 30 e 31 I.n. 646/1982. < La Corte ha ritenuto l'inammissibilità perché l'imputato era stato giudicato in assenza e la sentenza era stata pronunciata successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs.n.150/2022 con conseguente applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 581, commi iter e 1 quater cod. proc. pen.; l'atto di impugnazione non era stato depositato unitamente a specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta con l'atto di appello dal difensore d'ufficio richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto. 2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione sulla ritenuta inammissibilità e sull'interpretazione dell'art. 581 commi iter e lquater cod. proc. pen., nonché violazione del diritto unionale per mancata disapplicazione delle predette norme contrastanti con l'art. 6, comma 2 lett. b), della Convenzione EDU, e infine richiedendo a questa Corte di sollevare rinvio pregiudiziale per stabilire se l'interpretazione dell'art. 48 della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea contempli che il diritto ad impugnare una sentenza sia subordinato alle gravose condizioni di cui all'art. 581 commi iter e lquater cod. proc. pen. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perché manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. 2. La questione dedotta dal ricorrente con le sue censure è stata risolta da questa Corte con più pronunce che hanno consolidato un orientamento dal quale non vi è motivo di discostarsi. Correttamente la Corte di appello di Roma ha dato applicazione all'art. 581, commi iter e 1 quater cod. proc. pen. nel caso di specie, nel quale durante il giudizio di primo grado l'imputato è stato assente e l'atto di impugnazione depositato dal suo difensore non era accompagnato dallo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio. Tale disposizione non contrasta né con i principi costituzionali né con le norme sovranazionali. Come ha affermato la giurisprudenza di legittimità, «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 otto re 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per cohtrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragibnevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine» (Sez. 4, n. 43718 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 285324- 01). Tali norme, peraltro, «non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge» (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Rv. 285900-01). Le doglianze proposte dal ricorrente, pertanto, non presentano alcun profilo di novità rispetto alla consolidata giurisprudenza di legittimità e pertanto il ricorso deve essere respinto con conseguente condanna alle spese. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso,