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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 05425/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Trapani nella persona del Giudice monocratico, a seguito di eccezione della difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Vito citato a comparire a giudizio, con ordinanza resa alla pubblica udienza del 15 Febbraio 2021, disponeva la restituzione degli atti al PM dopo avere dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti successivi (compresa pertanto la citazione a giudizio) per difetto di notifica dell'avviso in quanto non erano state rispettate le forme di legge.

2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani deducendo violazione di legge in relazione alle forme in cui avrebbe dovuta essere eseguita la prima notifica all'indagato e al corretto esercizio dell'azione penale, evidenziando che la notifica dell'avviso era intervenuta, come previsto per legge, presso l'abitazione del destinatario a mani di persona convivente (madre dell'imputato).

Il sostituto Procuratore Generale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente rappresentante della pubblica accusa non denuncia l'abnormità del provvedimento giurisdizionale impugnato, per illegittima regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, limitandosi ad evidenziare la violazione di legge per mancata osservanza delle disposizioni che regolano il procedimento notificatorio.

Sotto questo profilo vige il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione secondo il quale non può essere interposta impugnazione avverso un provvedimento giudiziario in assenza di una specifica previsione di legge ovvero quando il provvedimento sia espressamente dichiarato non impugnabile.

2. Nella specie vanno inoltre esclusi profili di manifesta abnormità del provvedimento, atteso che la regressione del procedimento allo stato in cui si è verificata la nullità costituisce una conseguenza del tutto fisiologica della sua affermazione come peraltro indicato dal legislatore, ai sensi dell'art.185 comma 3 cod.proc.pen., né il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero rappresenta ipotesi estranea al sistema.

3. Sotto diverso profilo va altresì esclusa la autonoma impugnabilità per violazione di legge del provvedimento che dichiara la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti conseguenti che da esso dipendono per assenza di una previsione di rito che consenta l'esperimento di una tale impugnazione (sez.2, n.47389 del 25 Settembre 2003, PM in proc.Morleo, Rv.227577), così come nessun rimedio impugnatorio è previsto rispetto all'ordinanza dibattimentale con cui viene dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio "finendo per indirizzarsi avverso provvedimento non dichiarato espressamente impugnabile da una specifica disposizione di legge, come invece richiesto dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione" (sez. 3, n. 6531 del 23.1.2001, PM in proc.Turnu, Rv.218717).

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile in quanto non consentito avverso il provvedimento del giudice del dibattimento che, nel ravvisa profili di nullità della notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari, restituisca gli atti al rappresentante della procura perché proceda alla rinnovazione dell'atto riconosciuto nullo.

P.Q.M Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 20 Gennaio 2022.

Il consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] - Picci PalrLt DEPOGLIA101tiCMCELLERIA 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Trapani nella persona del Giudice monocratico, a seguito di eccezione della difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Vito citato a comparire a giudizio, con ordinanza resa alla pubblica udienza del 15 Febbraio 2021, disponeva la restituzione degli atti al PM dopo avere dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti successivi (compresa pertanto la citazione a giudizio) per difetto di notifica dell'avviso in quanto non erano state rispettate le forme di legge. 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani deducendo violazione di legge in relazione alle forme in cui avrebbe dovuta essere eseguita la prima notifica all'indagato e al corretto esercizio dell'azione penale, evidenziando che la notifica dell'avviso era intervenuta, come previsto per legge, presso l'abitazione del destinatario a mani di persona convivente (madre dell'imputato). Il sostituto Procuratore Generale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente rappresentante della pubblica accusa non denuncia l'abnormità del provvedimento giurisdizionale impugnato, per illegittima regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, limitandosi ad evidenziare la violazione di legge per mancata osservanza delle disposizioni che regolano il procedimento notificatorio. Sotto questo profilo vige il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione secondo il quale non può essere interposta impugnazione avverso un provvedimento giudiziario in assenza di una specifica previsione di legge ovvero quando il provvedimento sia espressamente dichiarato non impugnabile. 2. Nella specie vanno inoltre esclusi profili di manifesta abnormità del provvedimento, atteso che la regressione del procedimento allo stato in cui si è verificata la nullità costituisce una conseguenza del tutto fisiologica della sua affermazione come peraltro indicato dal legislatore, ai sensi dell'art.185 comma 3 cod.proc.pen., né il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero rappresenta ipotesi estranea al sistema. 3. Sotto diverso profilo va altresì esclusa la autonoma impugnabilità per violazione di legge del provvedimento che dichiara la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti conseguenti che da esso dipendono per assenza di una previsione di rito che consenta l'esperimento di una tale impugnazione (sez.2, n.47389 del 25 Settembre 2003, PM in proc.Morleo, Rv.227577), così come nessun rimedio impugnatorio è previsto rispetto all'ordinanza dibattimentale con cui viene dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio "finendo per indirizzarsi avverso provvedimento non dichiarato espressamente impugnabile da una specifica disposizione di legge, come invece richiesto dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione" (sez. 3, n. 6531 del 23.1.2001, PM in proc.Turnu, Rv.218717). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile in quanto non consentito avverso il provvedimento del giudice del dibattimento che, nel ravvisa profili di nullità della notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari, restituisca gli atti al rappresentante della procura perché proceda alla rinnovazione dell'atto riconosciuto nullo. P.Q.M Dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 20 Gennaio 2022. Il consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] - Picci PalrLt DEPOGLIA101tiCMCELLERIA 0
Sentenza Cassazione n. 05425/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris