CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 maggio 2024
Cassazione n. 26580/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14437-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2264/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 15/11/2017 R.G.N. 371/2015; Oggetto R.G.N.14437/2018 Cron. Rep. Ud.16/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 14437/18 Rilevato che: Con sentenza del 15.11.17 n. 2264, la Corte d’appello di Bari accoglieva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del tribunale di Bari che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta a far dichiarare l’illegittimità della trattenuta operata dall’Inps, con decorrenza dal mese di febbraio 2013 sul trattamento pensionistico in godimento al ricorrente, con condanna dell’Istituto previdenziale alla restituzione delle somme trattenute in eccesso. La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps , ha rilevato come, nella specie, non si versassein un’ipotesi di procedura esecutiva, ma di un caso di recupero di indebito previdenziale a mezzo trattenuta sul trattamento pensionistico spettante al Traversa, quindi di una trattenuta diretta sulla pensione: per cui l’Istituto poteva trattenere un quinto dell’importo pensionistico fatto salvo il trattamento minimo, quindi la trattenuta era legittima. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 545 comma 7 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto la Corte d’appello aveva errato nella determinazione dell’entità delle somme trattenibili sulla pensione.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1260 c.c. e dell’art.545 comma 7 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva acconsentito che l’Inps operasse la compensazione sul trattamento pensionistico in corso, che era tuttavia un credito, ad avviso del ricorrente, impignorabile. Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di indebito previdenziale, l'Inps, salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art 2033 cod. civ, può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione: tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione o di trattamento minimo, ne' incide su di esso l'art 6 comma 11 quinquies del D.L. 463/83, da riferire esclusivamente alla indebita percezione della integrazione al minimo e pertanto non contenente una deroga ai limiti vigenti, indicati dall'art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153” (Cass. n. 9001/03, conf. Cass. n. 206/16, 3648/19). Nella specie, la Corte d’appello ha accertato che si versava in un caso di recupero di indebito previdenziale a mezzo di trattenuta sul trattamento pensionistico spettante al pensionato e di conseguenza ha applicato i limiti di pignorabilità che devono essere rispettati dall’Istituto nell’effettuare la trattenuta, secondo quanto stabilito dall’art. 69 della legge n. 153 del 1969, quindi, che la trattenuta non superi la misura del quinto dell’ammontare del trattamento e che venga fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo, limiti che la Corte d’appello ha accertato che erano stati rispettati, nel recupero rateale disposto dall’Inps a carico del Traversa. Va, infine, rilevato che la novella dell’art. 545 c.p.c. di cui all’art. 13 comma 1 lettera l) del DL n. 83/15 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, che prevede specifici limiti di pignorabilità per le pensioni e gli altri assegni diquiescenza – consistenti (a seguito dell’ulteriore novella di cui all’art. 21 bis del DL 9.8.22 n. 115, convertito con mod. dalla legge n. 142/22) nel doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale con un minimo di € 1.000,00, nonché la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma del medesimo art. 545 c.p.c., nonché dalle speciali disposizioni di legge – pur trovando applicazione anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto (27 giugno 2015), ai sensi della pronuncia della Corte Cost. n. 12/19, è tuttavia applicabile quando la pensione viene aggredita da soggetti diversi dall’Istituto previdenziale, ovvero quando l’Inps agisca per crediti diversi dall’indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive, altrimenti, in quest’ultimo caso, si applica la norma di favore per l’Inps di cui all’art. 69 della legge n. 153 del 1969, secondo cui, “Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo. Le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per prestazioni indebitamente percepite, non possono essere gravate da interessi salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.” Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese, secondo quanto meglio indicato in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato, a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite, che liquida nell’importo di €700,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello c