CassazionedecretoSezione 4Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 42277/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP del Tribunale di Roma disponeva, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., la correzione del dispositivo della ordinanza pronunciata il 30.09.2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendo che fosse eliminata la dicitura "revoca il decreto penale opposto", trattandosi di un mero errore materiale. Nella predetta ordinanza veniva infatti dichiarata la estinzione del reato e la riduzione della metà della sanzione amministrativa della sospensione della patente inflitta a Ramazzotti con decreto penale di condanna n.213/20, in quanto risultava concluso il servizio di pubblica utilità nel quale era stata convertita la pena di giorni 7 di arresto e 1200,00 euro di ammenda. 2.Avverso l'ordinanza e il decreto di correzione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato chiedendone l'annullamento per erronea applicazione della legge penale processuale in quanto vi era stata una modificazione sostanziale dell'atto, inaudita altera parte, cui erano conseguiti gli effetti negativi della comunicazione al casellario giudiziario della condanna per decreto penale, se pur estinto il reato per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità. 2.1. Nel primo motivo di ricorso lamentava infatti che il dispositivo non poteva essere corretto con la procedura prevista dall'art. 130 c.p.p., ma eventualmente poteva essere modificato solo con gli ordinari mezzi di impugnazione. 2.2.Con il secondo motivo sollevava questione di legittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 28 DPR 313 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in quanto non prevede anche l'avvenuta estinzione del reato ai sensi dell'ad 186 comma 9 bis CDS come ipotesi per la quale non deve essere svolta alcuna comunicazione al casellario giudiziale, diversamente da quanto invece previsto per l'art. 131 bis cod.pen.. 2.3. Con il terzo motivo lamentava che la sospensione amministrativa della patente di guida era stata già eseguita dal Prefetto per la durata di mesi sei e quindi l'effetto premiale del dimezzamento della sanzione amministrativa accessoria, all'esito del completamento positivo del lavoro di pubblica utilità, non avrebbe alcun effetto favorevole per l'imputato. 3.11 Procuratore Generale nella requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ha rilevato la manifesta infondatezza del primo motivo; quanto alla seconda doglianza ha osservato che la questione - già oggetto di intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/20) con il quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 24 D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 313 (T.U. del casellario giudiziale), limitatamente alla parte in cui non stabilisce che, nel caso in cui il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.D.S.) sia stato dichiarato estinto a seguito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, sia omessa l'indicazione dell' iscrizione della relativa sentenza di condanna, nonché dell'ordinanza dichiarativa di detta estinzione - è del tutto priva di rilevanza quanto al provvedimento impugnato, conseguendo la non iscrizione automaticamente alla declaratoria di estinzione del reato e non necessitando di apposita statuizione da parte del giudice della cognizione. 4.In data 13.10.2022 è stata depositata da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia di Ramazzotti munito di procura speciale la rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta anche da [OSCURATO:PERSONA], alla luce della sentenza n. 179/220 della Corte Costituzionale (G.U.032de105/08/2020) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)», nella parte in cui non prevede, tanto nella versione antecedente, quanto in quella successiva alle modifiche intervenute ad opera del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n 103), che nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nonché dell'ordinanza che dichiara l'estinzione del reato medesimo ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada; ha dichiarato altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 t.u. casellario giudiziale nel testo in vigore anteriormente alla sua abrogazione ad opera del d.lgs. n. 122 del 2018, nella parte in cui non prevede che nel certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'art. 186 cod. strada che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nonché dell'ordinanza che dichiara I' estinzione del reato medesimo ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada. 5. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale.L'indicata 'rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, considerato che il ricorso è datato il 2.11.2021, quindi successivo alla pronuncia della Corte Costituzionale sopra richiamata, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro 500,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore dell