CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04387/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] - rico rrent e - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto -controricorrente - avverso la sentenza n. 13 74/ 202 1 della Corte d ’ appello di Bari depositata il 22 luglio 2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Bari ha accolto parzialmente il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] censurare la liquidazione delle spese effettuata dal giudice di prima istanza al di sotto dei minimi tariffari, rimodulandole spese liquidate per il primo grado di giudizio; 2. per quel che qui rileva,la Corte territoriale ha compensato le spese della fase di appello sul rilievo che l’erronea statuizione non era dipesa dal contegno dell’I.N.P.S. («Quanto alle spese processuali del giudizio di appello, atteso che l’erroneo computo delle competenze del giudizio di prime cure non è dipeso dal contegno difensivo dell’INPS, si ritiene di disporne l’integrale compensazione tra le parti.»); 3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] h a proposto ricorso per cassazione affidato ad unico moti vo, cui resiste l’I. N . P . S . con controricorso; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1. con l’unico motivo l a ricorrente deduc e , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,comma 1 , e 92 , co mma 2 , cod. proc. civ. (testo riformato nel 2009) in riferimento alla compensazione delle spese processuali in favore della parte vittoriosa; 2. il motivo è fondato, posto che la motivazione addotta dalla Corte territoriale per la disposta compensazione delle spese non può valere ad integrare le condizioni richieste dall’art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis , come da consolidato indirizzo di questa Corte, da cui non vi sono ragioni per discostarsi (Cass. Sez. 6 - L, 09/04/2019, n. 9977: «In tema di spese giudiziali, le “ gravi ed eccezionali ragioni ” , indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile “ratione temporis”, introdotta dalla l. n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.»; sulla stessa linea, Cass. Sez. 6 - L, 26/09/2018, n. 23059 , secondo cui « In tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni” richieste per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile “ratione temporis”, non sono determinabili “a priori”ma devono essere specificate in via interpretativa dal giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche.»); 3. poiché la Corte territoriale non si è attenuta ai predetti principi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata sul punto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bari, indiversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del giudiziodi cassazione. Così deciso in Roma