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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 12938/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 settembre 2021 il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza del 9 settembre 2021 del Tribunale di Castrovillari, con la quale era stata disposta l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria in relazione al reato di cui all'art. 73, comma d.P.R. 309/90.

2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) bis, cod. proc. pen., a causa della mancata considerazione di quanto prospettato dalla difesa a proposito della erroneità della ricostruzione della condotta contestata, in quanto questa, secondo la ricostruzione contenutane nel provvedimento applicativo della misura, sarebbe stata commessa alle ore 16.30 del 7 settembre 2021, allorquando, alle ore 16.43, il ricorrente si trovava presso il SER.D. di [OSCURATO:PERSONA] per la somministrazione della terapia prescrittagli per la sua dipendenza dagli oppiacei, come da certificazione del responsabile di tale Servizio, prodotta nel corso del giudizio di riesame, con la conseguente incompatibilità della ricostruzione della condotta compiuta dai giudici di merito con quanto attestato in tale certificazione.

Ha censurato anche l'affermazione del rinvenimento, presso l'abitazione del ricorrente, di strumenti e oggetti per la pesatura e il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente, non essendo stato rinvenuto alcunché in esito alla perquisizione domiciliare presso l'abitazione del ricorrente, e la rilevanza attribuita alla disponibilità da parte del ricorrente (percettore di reddito di cittadinanza) della somma di 500,00 euro.

2.2. Con il secondo motivo ha lamentato l'errata applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90, con riferimento alla sussistenza di gravi indizi della cessione di un involucro contenente quattro dosi di eroina (che il ricorrente avrebbe ceduto a [OSCURATO:PERSONA] e che erano state poi ritrovate nella abitazione di quest'ultimo, nella quale il ricorrente non aveva fatto ingresso), non essendo stati considerati la presenza in altro luogo del ricorrente, il mancato rinvenimento di strumenti e oggetti per la suddivisione e il confezionamento in dosi dello stupefacente, la mancata osservazione della cessione contestata tra il ricorrente e il Marinaro.

2.3. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e un vizio della motivazione riguardo alla sussistenza del pericolo di recidiva, fondata esclusivamente sull'esistenza di procedimenti pendenti a carico del ricorrente, senza l'indicazione di altri elementi concreti dai quali desumere la ravvisabilità di tale pericolo, né le ragioni per le quali tale pericolo poteva essere ritenuto concreto e attuale, come richiesto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso, sottolineando la correttezza delle valutazioni compiute dal Tribunale, che aveva valorizzato l'osservazione e il pedinamento della polizia giudiziaria, idonea a superare anche il dato della presenza al SER.D. dell'indagato, e aveva adeguatamente giustificato anche la sussistenza dell'esigenza cautelare, in considerazione della condotta abitualmente dedita alla commissione di delitti dell'indagato.

4. Con memoria del 22 febbraio 2022 il ricorrente ha contestato le conclusioni del Procuratore Generale, ribadendo la fondatezza dei propri motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il primo e il secondo motivo, esaminabili congiuntamente, in considerazione della sostanziale sovrapponibilità delle censure con essi formulate, mediante le quali sono state lamentate l'omessa considerazione sia della certificazione del responsabile del SER.D. di [OSCURATO:PERSONA], attestante la presenza del ricorrente in luogo diverso rispetto a quella di realizzazione della condotta contestata; sia dell'esito negativo della perquisizione domiciliare presso l'abitazione del ricorrente; sia della spiegazione fornita in ordine alla disponibilità da parte del ricorrente della somma di 500,00 euro; sia della mancata osservazione diretta da parte della polizia giudiziaria della contestata cessione da parte del ricorrente medesimo; risultano fondati, in quanto nell'ordinanza impugnata non v'è alcun cenno ai documenti prodotti nel corso del procedimento di riesame, in particolare alla suddetta certificazione del responsabile del SER.D. e al verbale di perquisizione domiciliare negativa eseguita presso l'abitazione del ricorrente, e anzi il Tribunale ha fondato la ricostruzione del quadro indiziario proprio sul rinvenimento presso l'abitazione del ricorrente di oggetti per il confezionamento dello stupefacente in dosi, che, invece, non emerge dal suddetto verbale di perquisizione, che è stato inserito, come la certificazione del SER.D., nel corpo del ricorso.

Si tratta di omissioni rilevanti, sia perché, come notato, il Tribunale ha fondato la valutazione di gravità del quadro indiziario anche sul rinvenimento di oggetti per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente, sottolineando che il nastro adesivo di colore marrone è identico a quello che custodiva la sostanza stupefacente sequestrata, circostanza che, come evidenziato, non emerge dal •-• t t...n verbale di perquisizione domiciliare; sia perché non è stata spiegata la compatibilità della realizzazione della condotta a partire dalle ore 16.30 con la presenza del ricorrente medesimo nella stessa data alle ore 16.43 presso il SER.D. di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente insufficienza e illogicità manifesta della motivazione nella parte relativa alla valutazione di gravità del quadro indiziario, non essendo stato dato atto della considerazione di tali aspetti, incidenti sulla adeguatezza e sulla logicità della motivazione nella parte relativa alla ricostruzione del quadro indiziario.

3. Il terzo motivo, relativo alla valutazione delle esigenze cautelari e, in particolare, alla sussistenza del pericolo di recidiva, che sarebbe stato desunto in modo illogico solamente dalla pendenza di altri procedimenti a carico del ricorrente, è anch'esso fondato, sia per ragioni dipendenti dalla fondatezza del primo e del secondo motivo, in quanto il giudizio di pericolosità del ricorrente e l'affermazione della sussistenza del pericolo di recidiva sono stati fondati anche sulle modalità di realizzazione della condotta, ricostruite, come evidenziato, senza adeguato esame degli aspetti sottolineati dalla difesa; sia perché risulta generico il riferimento, disgiunto da una loro illustrazione, dei procedimenti pendenti a carico del ricorrente che sarebbero dimostrativi del pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere.

4. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, che riprenderà in considerazione la richiesta di riesame del ricorrente tenendo conto dei rilievi da questi sollevati e dei documenti dallo stesso prodotti, illustrando anche l'incidenza dei procedimenti pendenti a suo carico sul pericolo di recidiva.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 settembre 2021 il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza del 9 settembre 2021 del Tribunale di Castrovillari, con la quale era stata disposta l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria in relazione al reato di cui all'art. 73, comma d.P.R. 309/90. 2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) bis, cod. proc. pen., a causa della mancata considerazione di quanto prospettato dalla difesa a proposito della erroneità della ricostruzione della condotta contestata, in quanto questa, secondo la ricostruzione contenutane nel provvedimento applicativo della misura, sarebbe stata commessa alle ore 16.30 del 7 settembre 2021, allorquando, alle ore 16.43, il ricorrente si trovava presso il SER.D. di [OSCURATO:PERSONA] per la somministrazione della terapia prescrittagli per la sua dipendenza dagli oppiacei, come da certificazione del responsabile di tale Servizio, prodotta nel corso del giudizio di riesame, con la conseguente incompatibilità della ricostruzione della condotta compiuta dai giudici di merito con quanto attestato in tale certificazione. Ha censurato anche l'affermazione del rinvenimento, presso l'abitazione del ricorrente, di strumenti e oggetti per la pesatura e il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente, non essendo stato rinvenuto alcunché in esito alla perquisizione domiciliare presso l'abitazione del ricorrente, e la rilevanza attribuita alla disponibilità da parte del ricorrente (percettore di reddito di cittadinanza) della somma di 500,00 euro. 2.2. Con il secondo motivo ha lamentato l'errata applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90, con riferimento alla sussistenza di gravi indizi della cessione di un involucro contenente quattro dosi di eroina (che il ricorrente avrebbe ceduto a [OSCURATO:PERSONA] e che erano state poi ritrovate nella abitazione di quest'ultimo, nella quale il ricorrente non aveva fatto ingresso), non essendo stati considerati la presenza in altro luogo del ricorrente, il mancato rinvenimento di strumenti e oggetti per la suddivisione e il confezionamento in dosi dello stupefacente, la mancata osservazione della cessione contestata tra il ricorrente e il Marinaro. 2.3. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e un vizio della motivazione riguardo alla sussistenza del pericolo di recidiva, fondata esclusivamente sull'esistenza di procedimenti pendenti a carico del ricorrente, senza l'indicazione di altri elementi concreti dai quali desumere la ravvisabilità di tale pericolo, né le ragioni per le quali tale pericolo poteva essere ritenuto concreto e attuale, come richiesto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso, sottolineando la correttezza delle valutazioni compiute dal Tribunale, che aveva valorizzato l'osservazione e il pedinamento della polizia giudiziaria, idonea a superare anche il dato della presenza al SER.D. dell'indagato, e aveva adeguatamente giustificato anche la sussistenza dell'esigenza cautelare, in considerazione della condotta abitualmente dedita alla commissione di delitti dell'indagato. 4. Con memoria del 22 febbraio 2022 il ricorrente ha contestato le conclusioni del Procuratore Generale, ribadendo la fondatezza dei propri motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo e il secondo motivo, esaminabili congiuntamente, in considerazione della sostanziale sovrapponibilità delle censure con essi formulate, mediante le quali sono state lamentate l'omessa considerazione sia della certificazione del responsabile del SER.D. di [OSCURATO:PERSONA], attestante la presenza del ricorrente in luogo diverso rispetto a quella di realizzazione della condotta contestata; sia dell'esito negativo della perquisizione domiciliare presso l'abitazione del ricorrente; sia della spiegazione fornita in ordine alla disponibilità da parte del ricorrente della somma di 500,00 euro; sia della mancata osservazione diretta da parte della polizia giudiziaria della contestata cessione da parte del ricorrente medesimo; risultano fondati, in quanto nell'ordinanza impugnata non v'è alcun cenno ai documenti prodotti nel corso del procedimento di riesame, in particolare alla suddetta certificazione del responsabile del SER.D. e al verbale di perquisizione domiciliare negativa eseguita presso l'abitazione del ricorrente, e anzi il Tribunale ha fondato la ricostruzione del quadro indiziario proprio sul rinvenimento presso l'abitazione del ricorrente di oggetti per il confezionamento dello stupefacente in dosi, che, invece, non emerge dal suddetto verbale di perquisizione, che è stato inserito, come la certificazione del SER.D., nel corpo del ricorso. Si tratta di omissioni rilevanti, sia perché, come notato, il Tribunale ha fondato la valutazione di gravità del quadro indiziario anche sul rinvenimento di oggetti per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente, sottolineando che il nastro adesivo di colore marrone è identico a quello che custodiva la sostanza stupefacente sequestrata, circostanza che, come evidenziato, non emerge dal •-• t t...n verbale di perquisizione domiciliare; sia perché non è stata spiegata la compatibilità della realizzazione della condotta a partire dalle ore 16.30 con la presenza del ricorrente medesimo nella stessa data alle ore 16.43 presso il SER.D. di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente insufficienza e illogicità manifesta della motivazione nella parte relativa alla valutazione di gravità del quadro indiziario, non essendo stato dato atto della considerazione di tali aspetti, incidenti sulla adeguatezza e sulla logicità della motivazione nella parte relativa alla ricostruzione del quadro indiziario. 3. Il terzo motivo, relativo alla valutazione delle esigenze cautelari e, in particolare, alla sussistenza del pericolo di recidiva, che sarebbe stato desunto in modo illogico solamente dalla pendenza di altri procedimenti a carico del ricorrente, è anch'esso fondato, sia per ragioni dipendenti dalla fondatezza del primo e del secondo motivo, in quanto il giudizio di pericolosità del ricorrente e l'affermazione della sussistenza del pericolo di recidiva sono stati fondati anche sulle modalità di realizzazione della condotta, ricostruite, come evidenziato, senza adeguato esame degli aspetti sottolineati dalla difesa; sia perché risulta generico il riferimento, disgiunto da una loro illustrazione, dei procedimenti pendenti a carico del ricorrente che sarebbero dimostrativi del pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere. 4. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, che riprenderà in considerazione la richiesta di riesame del ricorrente tenendo conto dei rilievi da questi sollevati e dei documenti dallo stesso prodotti, illustrando anche l'incidenza dei procedimenti pendenti a suo carico sul pericolo di recidiva. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai s
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