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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01429/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23932-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di socia accomandataria della società [OSCURATO:PERSONA] sas, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente- avverso la sentenza n. 181/2/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socia accomandataria della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C., e da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio accomandante, avverso la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto i ricorsi proposti dalla società e dai soci contro gli avvisi di accertamento con i quali, in relazione all'anno d'imposta 2008, veniva determinato il maggior reddito d'impresa della società e, conseguentemente, il maggiore reddito di partecipazione dei soci.

Avverso la suddetta sentenza, la società e i soci hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L'Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione.

Con ordinanza n. 22129/2019 questa Corte, considerato che i contribuenti avevano depositato istanza con la quale manifestavano l'intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla

I. 17 dicembre 2018, n. 136, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Con istanza in data 30.9.2019, l'Agenzia delle entrate ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, avendo i contribuenti, ai sensi dell'art. 6 d.l. 23 Ric. 2018 n. 23932 sez.

MT - ud. 19-10-2021 -2- ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla

I. 17 dicembre 2018, n. 136, provveduto al pagamento di quanto previsto per la definizione agevolata della controversia.

Sulla proposta del relatore risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che: Va preliminarmente rilevato che l'Agenzia delle entrate, con istanza del 30.9.2019, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, avendo il contribuente, ai sensi dell'art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla

I. 17 dicembre 2018, n. 136, provveduto al pagamento di quanto previsto per la definizione agevolata della controversia.

L'intervenuta definizione agevolata comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, alla stregua di un principio che ha portata generale, tanto da essere espressamente previsto dall'articolo 46, comma 1, d.lgs. n. 546/92, secondo cui: «Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere».

Il terzo comma della medesima disposizione stabilisce che «Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate».

Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio.

Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Ric. 2018 n. 23932 sez.

MT - ud. 19-10-2021 -3- Così deciso in Roma il 19 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] DEPCSRATO íN CA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23932-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di socia accomandataria della società [OSCURATO:PERSONA] sas, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente- avverso la sentenza n. 181/2/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socia accomandataria della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C., e da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio accomandante, avverso la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto i ricorsi proposti dalla società e dai soci contro gli avvisi di accertamento con i quali, in relazione all'anno d'imposta 2008, veniva determinato il maggior reddito d'impresa della società e, conseguentemente, il maggiore reddito di partecipazione dei soci. Avverso la suddetta sentenza, la società e i soci hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L'Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione. Con ordinanza n. 22129/2019 questa Corte, considerato che i contribuenti avevano depositato istanza con la quale manifestavano l'intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla I. 17 dicembre 2018, n. 136, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo. Con istanza in data 30.9.2019, l'Agenzia delle entrate ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, avendo i contribuenti, ai sensi dell'art. 6 d.l. 23 Ric. 2018 n. 23932 sez. MT - ud. 19-10-2021 -2- ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla I. 17 dicembre 2018, n. 136, provveduto al pagamento di quanto previsto per la definizione agevolata della controversia. Sulla proposta del relatore risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Va preliminarmente rilevato che l'Agenzia delle entrate, con istanza del 30.9.2019, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, avendo il contribuente, ai sensi dell'art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla I. 17 dicembre 2018, n. 136, provveduto al pagamento di quanto previsto per la definizione agevolata della controversia. L'intervenuta definizione agevolata comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, alla stregua di un principio che ha portata generale, tanto da essere espressamente previsto dall'articolo 46, comma 1, d.lgs. n. 546/92, secondo cui: «Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere». Il terzo comma della medesima disposizione stabilisce che «Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate». Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate. Ric. 2018 n. 23932 sez. MT - ud. 19-10-2021 -3- Così deciso in Roma il 19 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] DEPCSRATO íN CA
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