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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 maggio 2026

Cassazione n. 14599/2026

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ELISA, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e2026 difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1160 - ricorrenti -controMINISTERO DELL' ISTRUZIONE - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA];- intimati -Numero registro generale 16818/2022avverso la sentenza n. 1556/2021 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 14599/2026MILANO, depositata il 21/12/2021 R.G.N. 942/2021;Data pubblicazione 17/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di appello di Milano confermava la sentenza delTribunale della stessa sede che aveva dichiarato il propriodifetto di giurisdizione in ordine alla richiesta di condanna delMIUR all’attuazione delle procedure di mobilità professionalec.d. verticale per il passaggio dall’Area B, personale ATA all’Areadirigenziale DSGA Area D), e respinto le ulteriori domandevolte a sentire accertare il già menzionato avanzamento dicarriera e alla mobilità professionale verticale.1.1 La Corte distrettuale, in primo luogo, declinava lagiurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domandadi condanna del MIUR all'attuazione delle procedure di mobilitàdall'area B all'area D, esulando dalla cognizione del giudiceordinario le azioni volte ad ottenere l'instaurazione tramiteappositi provvedimenti amministrativi di procedure selettivefinalizzate al passaggio a diversa area funzionale.

Precisava chela domanda di condanna di natura contrattuale non poteva cheavere riferimento all'attuazione del contratto di lavoro, ma nonsi estendeva all'applicazione della disciplina contrattualecollettiva, laddove essa implicasse, come nel caso di specie,l'esercizio di poteri autoritativi ed esulanti da quelli tipici deldatore di lavoro di diritto privato.1.2 Nel merito confermava la decisione del Tribunale che avevaescluso il diritto alla progressione con il cosiddetto doppio saltoin quanto la stessa era pienamente conforme al quadronormativo delineato dalla contrattazione collettiva.Numero registro generale 16818/2022Numero sezionale 1160/2026Ad avviso della Corte tale avanzamento era previsto dall'Naurmteircoo dli ora ccolta generale 14599/2026Data pubblicazione 17/05/202612 CCNI del 03/12/2009 in fase di prima applicazione ed indell'area C.1.3 Richiamava la pronuncia del Consiglio di Stato resa nellacontroversia amministrativa instaurata dalla sola [OSCURATO:PERSONA],che aveva partecipato alla procedura speciale 2009/2011,secondo cui era stato ritenuto irrilevante il fatto che per il profiloprofessionale al quale appartengono gli appellanti non esistal'area C in quanto comunque questi beneficiano di una mobilitàparticolarmente favorevole per i dipendenti, per cuilegittimamente l'amministrazione aveva ritenuto inapplicabili leregole degli ordinari procedimenti di mobilità ed ha rilevato chei concorsi interni vanno considerati procedimenti eccezionali percui le relative norme non sono applicabili estensivamente.Precisava inoltre che gli articoli 48 e 49 CCNL 2007 nonriguardano l'avanzamento per saltum, bensì passaggi daun'area inferiore all'area immediatamente superiore, conconseguente mancanza di appiglio normativo per il richiestopassaggio dalla categoria B alla categoria D.2.

Avverso la sentenza di appello i lavoratori hanno propostoricorso per cassazione articolato in tre motivi.L’Amministrazione è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedelle norme di diritto ed in particolare l’art. 63 d.lgs. n.165/2001, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.La Corte di appello avrebbe errato nel declinare la propriagiurisdizione, nella misura in cui la presente controversia nonavrebbe ad oggetto alcuna posizione di interesse legittimoavendo ad oggetto la lesione di un diritto dei ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16818/2022Numero sezionale 1160/2026disciplinato dalle norme contrattuali del comparto scuolNau mleer oc dui rai ccolta generale 14599/2026Data pubblicazione 17/05/2026norme risultano essere state del tutto disattesedall'amministrazione resistente.2.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli articoli 10 48 e 49 CCNL 2007 art. 4 comma4 CCNL Comparto scuola, art 12 comma 1 del CCNL del3/12/2009 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.Le norme contrattuali indicate in rubrica riconoscono il dirittodei ricorrenti all’avanzamento di carriera e quindi alla mobilitàprofessionale.Alcuna procedura interna era stata attuata dallaamministrazione con evidente lesione del diritto dei ricorrentiall’avanzamento di carriera e inadempimento delle normecontrattuali che prevedono con cadenza biennale l’attivazionedelle procedure di mobilità professionale c.d. verticale.Dunque, l’Amministrazione ha continuato ad eludere le normecontrattuali del CCNL Scuola e anziché provvedere allacopertura dei posti vacanti da DSGA mediante l’attivazione concadenza biennale delle procedure di mobilità ha continuato adavvalersi della superiore prestazione di lavoro degli assistentiamministrativi.La Corte di appello pertanto avrebbe dovuto accogliere ladomanda di risarcimento del danno, peraltro, richiesto in viaequitativa, e liquidarlo in considerazione della durata per laquale si è protratta la situazione di lesione del suindicato dirittoo, in subordine, statuire una condanna generica giustappuntoda quantificarsi con separato giudizio in considerazione di tuttele argomentazioni in punto di diritto.3.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto -art. 91 comma 1 c.p.c. –Numero registro generale 16818/2022condanna alle spese pubblica amministrazione (art. 360 n. 1N umero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 14599/2026punto 3 c.p.c).Data pubblicazione 17/05/2026Si chiede la riforma della sentenza anche con riferimento allastatuizione relativa alle spese legali per violazione dell’art. 91,comma 1, c.p.c. in riferimento alla condanna delle spese digiudizio a favore dell’amministrazione resistente.Infatti, la condanna alla refusione delle spese avutasi, inassenza di una dettagliata nota spesa, risulta a maggior ragioneillegittima ed evidentemente eccessiva rispetto all’esigua4.

Ha carattere prioritario l’esame del primo motivo con cui èposta questione di giurisdizione.

Ritiene il Collegio che la stessadebba essere rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventualeassegnazione alle Sezioni Unite di questa Corte.Ora, secondo la previsione dell’art. 374, primo comma, cod.proc. civ.: «La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previstinel n. 1) dell'articolo 360 e nell'articolo

362. Tuttavia, tranneche nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio diStato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alleSezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta sisono già pronunciate le Sezioni Unite».Come già affermato da questa Corte, le Sezioni semplici dellaCorte di Cassazione possono conoscere della questione digiurisdizione oggetto del ricorso, non essendo necessaria la suadevoluzione alle Sezioni Unite, quando queste ultime si sianogià espresse sulla medesima questione, ancorché non sullospecifico caso, affermando sul punto chiari e precisi principiinformatori, suscettibili di rappresentare una guida orientativaper le sezioni semplici (v., Cass., n. 7152 del 2025).

Tuttavia,nella specie, non si rinviene specifica pronuncia delle SezioniUnite.Numero registro generale 16818/20225.

La Corte territoriale ha declinato la propria giurisdizione inN umero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 14599/2026ordine alla domanda di condanna del MIUR all’attuazione delleData pubblicazione 17/05/2026procedure di mobilità dall’Area B all’Area D, esulando la stessadall’ambito della cognizione del giudice ordinario nella qualerientrano le controversie aventi ad oggetto l’esecuzione delcontratto di lavoro tramite l’esercizio di poteri di diritto privato,ma non già le azioni volte ad ottenere l’instaurazione – tramiteappositi provvedimenti amministrativi – di procedure selettivefinalizzate al passaggio a diversa area funzionale.5.1.

A sostegno del decisum, nella sentenza impugnata sirichiamano i principi affermati da questa Corte, secondo cui intema di lavoro pubblico contrattualizzato rientrano nellagiurisdizione amministrativa, alla stregua dell'articolo 63 deld.lgs. n.165 del 2001, oltre a quelli preordinati alla costituzionedi rapporti di lavoro aperti a candidati esterni i procedimenticoncorsuali che realizzando un'innovazione oggettiva delrapporto consentono l'inquadramento in aree funzionali ocategorie più elevate.

Appartengono alla giurisdizione ordinariaalle controversie attinenti alle procedure riservate ai dipendentidirette ai passaggi di qualifica nell'ambito della medesima areafunzionale classificata dal contratto collettivo applicabile epertanto comportanti l'esercizio di poteri di diritto privato(Cass., S.U., n. 7171 del 2014, Cass.

S.U. n. 26925 del 2008).5.2.

Questa Corte, nell’esaminare il riparto di giurisdizione tra ilG.O. e il G.A. in materia di pubblico impiego contrattualizzatoha già avuto modo di affermare (Cass SU 7218 del 2020, cherichiama Cass., S.U., n. 29080 del 2018) che l’ambito dellagiurisdizione amministrativa copre ‘'intero “iter” attinente alreclutamento, dal suo avvio (generalmente coincidente con ladeterminazione adottata dall'organo competente di ricorrerealla procedura stessa) sino all’approvazione della graduatoriaNumero registro generale 16818/2022finale con la proclamazione dei vincitori, la quale pertantoN umero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 14599/2026costituisce lo spartiacque del criterio di riparto; all'affermazioneData pubblicazione 17/05/2026dei suddetti principi si è giunti per effetto dell'interpretazionedell’art. 63 cit., comma 4, adottata sulla base dei principielaborati dalla Corte costituzionale a proposito dell'art. 97 Cost.;in base a tale interpretazione, il lemma “assunzione” (contenutonel comma 4 cit.) è stato inteso in senso estensivo, così dacomprendervi, come si è detto, non solo i concorsi aperti agliesterni (essendo indifferente che vi partecipino anche lavoratorigià dipendenti pubblici) ma anche quelli riservati agli interni efinalizzati a “progressioni verticali novative”, da identificare edistinguere da quelle meramente orizzontali sulla base dellefonti che le regolano, di volta in volta e che , di contro, altermine “concorsuale” è stato attribuito un significatorestrittivo, riferito alle sole procedure caratterizzatedall'emanazione di un bando, da una successiva fase disvolgimento delle prove e di confronto delle capacità, dallavalutazione comparativa dei candidati e dalla compilazionefinale di una graduatoria di merito, cioè alle procedure conformiai principi indicati nel d.lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3.Tali principi trovano conferma nelle pronunce più recenti (Cass.,S.U. , n. 18653 del 2024, n. 2420 del 2024) che affermano che,ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sonocontroversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, inclusequelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il conferimento diincarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale allagiurisdizione amministrativa, ai sensi del comma 4 del citatoarticolo 63, concerne esclusivamente le procedure concorsualistrumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., le qualipossono essere anche interne, purché configurino progressioniNumero registro generale 16818/2022verticali novative e non meramente economiche, oppureN umero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 14599/2026comportanti, in base alla contrattazione collettiva applicabile, ilData pubblicazione 17/05/2026conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessaarea, categoria o fascia d’inquadramento.5.3.

Peraltro, in materia di attività negoziale della PubblicaAmministrazione, è affermato il principio secondo cui “tutte lecontroversie che attengono alla fase preliminare, antecedente eprodromica al contratto, inerenti alla formazione della suavolontà ed alla scelta del contraente privato in base alle regolec.d. dell’evidenza pubblica, appartengono al giudiceamministrativo, mentre quelle che radicano le loro ragioni nellaserie negoziale successiva che va dalla stipulazione del contrattofino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplinadei rapporti che dal contratto scaturiscono, sono devolute algiudice ordinario: conseguentemente, appartengono al giudiceordinario le controversie concernenti l’interpretazione dei dirittie degli obblighi derivanti dal contratto” (ex aliis, Cass., S.U. n.2144 del 2018, n. 7219 del 2020).5.4.

I principi sopra richiamati in materia di impiego pubblicoprivatizzato sono stati affermati con riguardo a fattispecie di nonimmediata sovrapposizione a quella in esame, che riguardal’indizione da parte dell’Amministrazione della procedura aregime per il passaggio “per saltum” del personale ATA nelprofilo professionale di "direttore dei servizi generali eamministrativi” (poi passaggio dall’Area degli Assistenti all’[OSCURATO:PERSONA] e delle elevate Qualificazioni), ambito in relazioneal quale questa Corte, a Sezione semplice, è intervenuta conriguardo alla disciplina transitoria (si v., Cass., Sez.

Lav., n.15210 del 2016, n. 11732 del 2025, n. 1005 del 2026).5.5.

Alla stregua delle sopra esposte argomentazioni, si rimettela controversia al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazioneNumero registro generale 16818/2022Numero sezionale 1160/2026del ricorso alle Sezioni Unite in ordine alla questiNounmeero ddi rai ccolta generale 14599/2026Data pubblicazione 17/05/2026giurisdizione di cui in motivazione.

P.Q.MLa Corte rimette la causa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventualeassegnazione alle Sezioni Unite in ordine alla questione digiurisdizione di cui in motivazione.Così deciso a Roma nella camera di consiglio della SezioneLavoro del 5 marzo 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELISA, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e2026 difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1160 - ricorrenti -controMINISTERO DELL' ISTRUZIONE - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA];- intimati -Numero registro generale 16818/2022avverso la sentenza n. 1556/2021 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 14599/2026MILANO, depositata il 21/12/2021 R.G.N. 942/2021;Data pubblicazione 17/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Milano confermava la sentenza delTribunale della stessa sede che aveva dichiarato il propriodifetto di giurisdizione in ordine alla richiesta di condanna delMIUR all’attuazione delle procedure di mobilità professionalec.d. verticale per il passaggio dall’Area B, personale ATA all’Areadirigenziale DSGA Area D), e respinto le ulteriori domandevolte a sentire accertare il già menzionato avanzamento dicarriera e alla mobilità professionale verticale.1.1 La Corte distrettuale, in primo luogo, declinava lagiurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domandadi condanna del MIUR all'attuazione delle procedure di mobilitàdall'area B all'area D, esulando dalla cognizione del giudiceordinario le azioni volte ad ottenere l'instaurazione tramiteappositi provvedimenti amministrativi di procedure selettivefinalizzate al passaggio a diversa area funzionale. Precisava chela domanda di condanna di natura contrattuale non poteva cheavere riferimento all'attuazione del contratto di lavoro, ma nonsi estendeva all'applicazione della disciplina contrattualecollettiva, laddove essa implicasse, come nel caso di specie,l'esercizio di poteri autoritativi ed esulanti da quelli tipici deldatore di lavoro di diritto privato.1.2 Nel merito confermava la decisione del Tribunale che avevaescluso il diritto alla progressione con il cosiddetto doppio saltoin quanto la stessa era pienamente conforme al quadronormativo delineato dalla contrattazione collettiva.Numero registro generale 16818/2022Numero sezionale 1160/2026Ad avviso della Corte tale avanzamento era previsto dall'Naurmteircoo dli ora ccolta generale 14599/2026Data pubblicazione 17/05/202612 CCNI del 03/12/2009 in fase di prima applicazione ed indell'area C.1.3 Richiamava la pronuncia del Consiglio di Stato resa nellacontroversia amministrativa instaurata dalla sola [OSCURATO:PERSONA],che aveva partecipato alla procedura speciale 2009/2011,secondo cui era stato ritenuto irrilevante il fatto che per il profiloprofessionale al quale appartengono gli appellanti non esistal'area C in quanto comunque questi beneficiano di una mobilitàparticolarmente favorevole per i dipendenti, per cuilegittimamente l'amministrazione aveva ritenuto inapplicabili leregole degli ordinari procedimenti di mobilità ed ha rilevato chei concorsi interni vanno considerati procedimenti eccezionali percui le relative norme non sono applicabili estensivamente.Precisava inoltre che gli articoli 48 e 49 CCNL 2007 nonriguardano l'avanzamento per saltum, bensì passaggi daun'area inferiore all'area immediatamente superiore, conconseguente mancanza di appiglio normativo per il richiestopassaggio dalla categoria B alla categoria D.2. Avverso la sentenza di appello i lavoratori hanno propostoricorso per cassazione articolato in tre motivi.L’Amministrazione è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedelle norme di diritto ed in particolare l’art. 63 d.lgs. n.165/2001, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.La Corte di appello avrebbe errato nel declinare la propriagiurisdizione, nella misura in cui la presente controversia nonavrebbe ad oggetto alcuna posizione di interesse legittimoavendo ad oggetto la lesione di un diritto dei ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16818/2022Numero sezionale 1160/2026disciplinato dalle norme contrattuali del comparto scuolNau mleer oc dui rai ccolta generale 14599/2026Data pubblicazione 17/05/2026norme risultano essere state del tutto disattesedall'amministrazione resistente.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli articoli 10 48 e 49 CCNL 2007 art. 4 comma4 CCNL Comparto scuola, art 12 comma 1 del CCNL del3/12/2009 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.Le norme contrattuali indicate in rubrica riconoscono il dirittodei ricorrenti all’avanzamento di carriera e quindi alla mobilitàprofessionale.Alcuna procedura interna era stata attuata dallaamministrazione con evidente lesione del diritto dei ricorrentiall’avanzamento di carriera e inadempimento delle normecontrattuali che prevedono con cadenza biennale l’attivazionedelle procedure di mobilità professionale c.d. verticale.Dunque, l’Amministrazione ha continuato ad eludere le normecontrattuali del CCNL Scuola e anziché provvedere allacopertura dei posti vacanti da DSGA mediante l’attivazione concadenza biennale delle procedure di mobilità ha continuato adavvalersi della superiore prestazione di lavoro degli assistentiamministrativi.La Corte di appello pertanto avrebbe dovuto accogliere ladomanda di risarcimento del danno, peraltro, richiesto in viaequitativa, e liquidarlo in considerazione della durata per laquale si è protratta la situazione di lesione del suindicato dirittoo, in subordine, statuire una condanna generica giustappuntoda quantificarsi con separato giudizio in considerazione di tuttele argomentazioni in punto di diritto.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto -art. 91 comma 1 c.p.c. –Numero registro generale 16818/2022condanna alle spese pubblica amministrazione (art. 360 n. 1N umero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 14599/2026punto 3 c.p.c).Data pubblicazione 17/05/2026Si chiede la riforma della sentenza anche con riferimento allastatuizione relativa alle spese legali per violazione dell’art. 91,comma 1, c.p.c. in riferimento alla condanna delle spese digiudizio a favore dell’amministrazione resistente.Infatti, la condanna alla refusione delle spese avutasi, inassenza di una dettagliata nota spesa, risulta a maggior ragioneillegittima ed evidentemente eccessiva rispetto all’esigua4. Ha carattere prioritario l’esame del primo motivo con cui èposta questione di giurisdizione. Ritiene il Collegio che la stessadebba essere rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventualeassegnazione alle Sezioni Unite di questa Corte.Ora, secondo la previsione dell’art. 374, primo comma, cod.proc. civ.: «La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previstinel n. 1) dell'articolo 360 e nell'articolo 362. Tuttavia, tranneche nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio diStato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alleSezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta sisono già pronunciate le Sezioni Unite».Come già affermato da questa Corte, le Sezioni semplici dellaCorte di Cassazione possono conoscere della questione digiurisdizione oggetto del ricorso, non essendo necessaria la suadevoluzione alle Sezioni Unite, quando queste ultime si sianogià espresse sulla medesima questione, ancorché non sullospecifico caso, affermando sul punto chiari e precisi principiinformatori, suscettibili di rappresentare una guida orientativaper le sezioni semplici (v., Cass., n. 7152 del 2025). Tuttavia,nella specie, non si rinviene specifica pronuncia delle SezioniUnite.Numero registro generale 16818/20225. La Corte territoriale ha declinato la propria giurisdizione inN umero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 14599/2026ordine alla domanda di condanna del MIUR all’attuazione delleData pubblicazione 17/05/2026procedure di mobilità dall’Area B all’Area D, esulando la stessadall’ambito della cognizione del giudice ordinario nella qualerientrano le controversie aventi ad oggetto l’esecuzione delcontratto di lavoro tramite l’esercizio di poteri di diritto privato,ma non già le azioni volte ad ottenere l’instaurazione – tramiteappositi provvedimenti amministrativi – di procedure selettivefinalizzate al passaggio a diversa area funzionale.5.1. A sostegno del decisum, nella sentenza impugnata sirichiamano i principi affermati da questa Corte, secondo cui intema di lavoro pubblico contrattualizzato rientrano nellagiurisdizione amministrativa, alla stregua dell'articolo 63 deld.lgs. n.165 del 2001, oltre a quelli preordinati alla costituzionedi rapporti di lavoro aperti a candidati esterni i procedimenticoncorsuali che realizzando un'innovazione oggettiva delrapporto consentono l'inquadramento in aree funzionali ocategorie più elevate. Appartengono alla giurisdizione ordinariaalle controversie attinenti alle procedure riservate ai dipendentidirette ai passaggi di qualifica nell'ambito della medesima areafunzionale classificata dal contratto collettivo applicabile epertanto comportanti l'esercizio di poteri di diritto privato(Cass., S.U., n. 7171 del 2014, Cass. S.U. n. 26925 del 2008).5.2. Questa Corte, nell’esaminare il riparto di giurisdizione tra ilG.O. e il G.A. in materia di pubblico impiego contrattualizzatoha già avuto modo di affermare (Cass SU 7218 del 2020, cherichiama Cass., S.U., n. 29080 del 2018) che l’ambito dellagiurisdizione amministrativa copre ‘'intero “iter” attinente alreclutamento, dal suo avvio (generalmente coincidente con ladeterminazione adottata dall'organo competente di ricorrerealla procedura stessa) sino all’approvazione della graduatoriaNumero registro generale 16818/2022finale con la proclamazione dei vincitori, la quale pertantoN umero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 14599/2026costituisce lo spartiacque del criterio di riparto; all'affermazioneData pubblicazione 17/05/2026dei suddetti principi si è giunti per effetto dell'interpretazionedell’art. 63 cit., comma 4, adottata sulla base dei principielaborati dalla Corte costituzionale a proposito dell'art. 97 Cost.;in base a tale interpretazione, il lemma “assunzione” (contenutonel comma 4 cit.) è stato inteso in senso estensivo, così dacomprendervi, come si è detto, non solo i concorsi aperti agliesterni (essendo indifferente che vi partecipino anche lavoratorigià dipendenti pubblici) ma anche quelli riservati agli interni efinalizzati a “progressioni verticali novative”, da identificare edistinguere da quelle meramente orizzontali sulla base dellefonti che le regolano, di volta in volta e che , di contro, altermine “concorsuale” è stato attribuito un significatorestrittivo, riferito alle sole procedure caratterizzatedall'emanazione di un bando, da una successiva fase disvolgimento delle prove e di confronto delle capacità, dallavalutazione comparativa dei candidati e dalla compilazionefinale di una graduatoria di merito, cioè alle procedure conformiai principi indicati nel d.lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3.Tali principi trovano conferma nelle pronunce più recenti (Cass.,S.U. , n. 18653 del 2024, n. 2420 del 2024) che affermano che,ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sonocontroversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, inclusequelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il conferimento diincarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale allagiurisdizione amministrativa, ai sensi del comma 4 del citatoarticolo 63, concerne esclusivamente le procedure concorsualistrumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., le qualipossono essere anche interne, purché configurino progressioniNumero registro generale 16818/2022verticali novative e non meramente economiche, oppureN umero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 14599/2026comportanti, in base alla contrattazione collettiva applicabile, ilData pubblicazione 17/05/2026conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessaarea, categoria o fascia d’inquadramento.5.3. Peraltro, in materia di attività negoziale della PubblicaAmministrazione, è affermato il principio secondo cui “tutte lecontroversie che attengono alla fase preliminare, antecedente eprodromica al contratto, inerenti alla formazione della suavolontà ed alla scelta del contraente privato in base alle regolec.d. dell’evidenza pubblica, appartengono al giudiceamministrativo, mentre quelle che radicano le loro ragioni nellaserie negoziale successiva che va dalla stipulazione del contrattofino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplinadei rapporti che dal contratto scaturiscono, sono devolute algiudice ordinario: conseguentemente, appartengono al giudiceordinario le controversie concernenti l’interpretazione dei dirittie degli obblighi derivanti dal contratto” (ex aliis, Cass., S.U. n.2144 del 2018, n. 7219 del 2020).5.4. I principi sopra richiamati in materia di impiego pubblicoprivatizzato sono stati affermati con riguardo a fattispecie di nonimmediata sovrapposizione a quella in esame, che riguardal’indizione da parte dell’Amministrazione della procedura aregime per il passaggio “per saltum” del personale ATA nelprofilo professionale di "direttore dei servizi generali eamministrativi” (poi passaggio dall’Area degli Assistenti all’[OSCURATO:PERSONA] e delle elevate Qualificazioni), ambito in relazioneal quale questa Corte, a Sezione semplice, è intervenuta conriguardo alla disciplina transitoria (si v., Cass., Sez. Lav., n.15210 del 2016, n. 11732 del 2025, n. 1005 del 2026).5.5. Alla stregua delle sopra esposte argomentazioni, si rimettela controversia al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazioneNumero registro generale 16818/2022Numero sezionale 1160/2026del ricorso alle Sezioni Unite in ordine alla questiNounmeero ddi rai ccolta generale 14599/2026Data pubblicazione 17/05/2026giurisdizione di cui in motivazione. P.Q.MLa Corte rimette la causa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventualeassegnazione alle Sezioni Unite in ordine alla questione digiurisdizione di cui in motivazione.Così deciso a Roma nella camera di consiglio della SezioneLavoro del 5 marzo 2026.La PresidenteIrene Tricomi
Sentenza Cassazione n. 14599/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris