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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 68/1973

ECLI:IT:COST:1973:68
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], il tribunale di Cassino, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 336, primo comma, e 341, primo ed ultimo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. : Rispetto allo stesso art. 3 della Costituzione (e ad altri numerosi articoli: 1, 2, 4, 28, 35, 54, 97, 98 e 113), la questione, in ordine all'art. 341 (e all'art. 344) del codice penale, è stata dichiarata non fondata con la sentenza di questa Corte n. 165 del 1972, che ha fatto pure richiamo alla precedente sentenza n. 109 del 1968; ed è stata poi, conseguentemente, dichiarata la manifesta infondatezza della stessa questione con le ordinanze n. 6 e n. 61 del 1973.

Orbene, pur riguardando la presente ordinanza di rimessione, oltre all'art. 341 (oltraggio a pubblico ufficiale), anche l'art. 336 cod. pen., nel quale l'incriminazione è sorretta dalla medesima ratio (violenza o minaccia a pubblico ufficiale), non vengono prospettati profili né addotti argomenti nuovi che inducano la Corte a modificare la sua consolidata giurisprudenza.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336, primo comma, del codice penale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341, primo ed ultimo comma, del codice penale, sollevata con la stessa ordinanza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e già ritenuta non fondata con la sentenza n. 165 del 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

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[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], il tribunale di Cassino, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 336, primo comma, e 341, primo ed ultimo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. : Rispetto allo stesso art. 3 della Costituzione (e ad altri numerosi articoli: 1, 2, 4, 28, 35, 54, 97, 98 e 113), la questione, in ordine all'art. 341 (e all'art. 344) del codice penale, è stata dichiarata non fondata con la sentenza di questa Corte n. 165 del 1972, che ha fatto pure richiamo alla precedente sentenza n. 109 del 1968; ed è stata poi, conseguentemente, dichiarata la manifesta infondatezza della stessa questione con le ordinanze n. 6 e n. 61 del 1973. Orbene, pur riguardando la presente ordinanza di rimessione, oltre all'art. 341 (oltraggio a pubblico ufficiale), anche l'art. 336 cod. pen., nel quale l'incriminazione è sorretta dalla medesima ratio (violenza o minaccia a pubblico ufficiale), non vengono prospettati profili né addotti argomenti nuovi che inducano la Corte a modificare la sua consolidata giurisprudenza. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336, primo comma, del codice penale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341, primo ed ultimo comma, del codice penale, sollevata con la stessa ordinanza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e già ritenuta non fondata con la sentenza n. 165 del 1972. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere