Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 68/1973
ECLI:IT:COST:1973:68
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], il
tribunale di Cassino, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 336, primo comma,
e 341, primo ed ultimo comma, del codice penale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
:
Rispetto allo stesso art. 3 della Costituzione (e ad altri numerosi
articoli: 1, 2, 4, 28, 35, 54, 97, 98 e 113), la questione, in ordine
all'art. 341 (e all'art. 344) del codice penale, è stata dichiarata
non fondata con la sentenza di questa Corte n. 165 del 1972, che ha
fatto pure richiamo alla precedente sentenza n. 109 del 1968; ed è
stata poi, conseguentemente, dichiarata la manifesta infondatezza della
stessa questione con le ordinanze n. 6 e n. 61 del 1973.
Orbene, pur riguardando la presente ordinanza di rimessione, oltre
all'art. 341 (oltraggio a pubblico ufficiale), anche l'art. 336 cod.
pen., nel quale l'incriminazione è sorretta dalla medesima ratio
(violenza o minaccia a pubblico ufficiale), non vengono prospettati
profili né addotti argomenti nuovi che inducano la Corte a modificare
la sua consolidata giurisprudenza.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 336, primo comma, del codice penale, sollevata con
l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 341, primo ed ultimo comma, del codice penale,
sollevata con la stessa ordinanza, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, e già ritenuta non fondata con la sentenza n. 165 del
1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973.
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere