CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35416/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 36482 /20 1 8 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.S., in persona del legale rappre- sentantep.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]: IVA- rimborso (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] stino(PEC: [OSCURATO:EMAIL] ), do- miciliatapresso la Cancelleria della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Pie- monte, n.1 4 04 / 18 /20 1 8 depositata il 18 settembre 20 1 8 , non notifi- cata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 9 ottobre 202 3 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte , veniva rigetta to l’appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Torino n. 2060/4/2016la quale aveva parzialmente accolto i l ricors o della So- cietàAgricola Delle Combe S.s. ad oggetto il diniego di rimborso n. 2015/132020relativo ad IVA per l’anno di imposta 20 14 . 2.Nella sentenza impugnata si legge che l a questione posta riguarda va ilcredito IVA derivante dalla fattur a zione di costi per la costruzione di uncentro agricolo comprensivo di abitazione civile, stalla e fienile per lequali la contribuente versa va l'IVA. Il terreno, allorquando il centro era a ncora in costruzione, veniva venduto ad altra società con atto notariledel 5/12/2011, asso g gettato alla sola imposta di registro e non anchead IVA. La società i n data 29/4/2015 presentava istanza di rim- borsoIva per euro 15.000, deducendo quale suo presupposto la minor eccedenzadetraibile n el triennio, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del d.P.R. n. 633/1972 . L 'Amministrazione finanziaria , previa interlocu- zionecon la contribuente, denegava il rimborso , sia per la sussistenza dioperazioni ritenute non inerenti all’attività della società , sia per non sussistenzadel diritto all'esenzione IVA . L’Amministrazione contestava chefosse richiesta in relazione alla cessione di fabbricato in corso di costruzione, effettuata da un soggetto passivo I VA , in un momento anteriorealla data di ultimazione de i lavori . P ertanto , secondo l’Ammi- nistrazione, l'operazione doveva essere assoggettata ad IVA, a pre- scinderedalla incerta destinazione catastale dell'immobile. 3.Il giudice di prime cure a ccoglieva il ricorso , limitatamente all 'istanza dirimborso di euro 12.767,02 , in quanto la vendita avente ad oggetto terreni agricoli con il fabbricato sovrastante, in c orso di costruzione, erada considerarsi un'operazione non soggetta ad IV A ai sensi dell'ar t . 2,c. 3, lett. c) d. P . R . 633/ 72, trattandosi di vendita di terreni non su- scettibilidi utilizzazione edificatoria e solo a destinazione rurale , deci- sioneconfermata dal giudice d’appello . 4.Avverso la decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato adun unico motiv o , cui replica la contribuente con controricorso . Consideratoche: 5.Con l’ unico motivo di ricorso viene dedotta la f alsa applicazione dell'art.2 terzo comma, lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972 da parte dellaCTR nella parte in cui ha statuito che i beni trasferiti nelle ope- razioni economiche alla base delle riprese , e in particolare la parte edificata,derivavano da una licenza edilizia rilasciata unicamente per una destinazione rurale, ovvero alla sola abitazione dell'agricoltore cheavrebbe operato sul terreno , con la conseguenza che la classifi- cazionecatastale altro non poteva essere che coerente . Al contrario, secondol’Agenzia, i l caso di specie non sarebbe sussumibile nei casi diesenzione dell'IVA , dal momento che l 'imponibilità ai fini IVA dei terreninon edificabili ricomprende anche le opere rurali presenti sul fondoe l'esenzione può operare esclusivamente in presenza di immo- bili finiti e di acclarata destinazione rurale, elementi fattuali assenti nelcaso di specie . 6.In via preliminare, la controricorrente ha eccepito l’inammissibilità dellacensura, e quindi del ricorso , per doppia conforme. 7.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la doglianza sia inammissibile in quanto di- rettaad ottenere un nuovo apprezzamento del merito . 7.1.Deve ribadirsi che « In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una normadi legge implicando necessariamente un problema interpreta- tivo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sededi legittimità, attraverso il vizio di motivazione » ( ex multis, Cass.n.26110 del 2015). 7.2.Anche se il motivo è articolato come volto a censurare una viola- zione di legge, è chiaramente diretto diretta a sovvertire l’accerta- mentocondotto dal giudice d’appello, come pure dal giudice di prime cure,secondo il quale l’operazione in questione è non soggetta ad IVA inquanto cessione che ha ad oggetto terreni non suscettibili di utiliz- zazione edificatoria.Sul punto infatti, tra l e altr e considerazioni , nella sentenzaimpugnata si legge: « (…) i beni trasferiti, e in particolare la parte edificata, derivavano da una licenza edilizia rilasciata unica- menteper una destinazione rurale, ovvero alla sola abitazione dell'a- gricoltore che avrebbe operato sul terreno. Quindi la conseguente classificazionecatastale altro non poteva essere che coerente col fine peril quale si era proceduto ad avviare la costruzione. Osservazione questache risulta confermata da quanto dichiarato in atto dall'acqui- rente(contrariamente da quanto sostenuto dall'appellante) che a pa- gina13 del medesimo atto dichiara di rivestire la qualifica di impren- ditoreagricolo e di volere utilizzare i beni acquisiti nell'ambito di tale attività.Affermazione che risulta coerente con l'estensione del terreno (semprerilevabile dal suddetto atto). » . 7.3.Dalla piana lettura si evince che l a motivazione della CTR chiara- mentecompie un accertamento anche circa l'inerenza all' operazione all’attivitàagricola, attraverso la verifica della sussistenza di un nesso oggettivo tra il bene e l'esercizio dell'attività del soggetto passivo, tenendoanche conto di una valutazione prospettica temporale . 7.4.Va al proposito rammentato anche che « Con la proposizione del ricorsoper cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendoneuno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici delmerito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili edin sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove èsottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo,non è conferito il potere di riesaminare e valutare il me- rito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formalee della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudicedi merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimentoe, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendi- bilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione » (Cass. 7 aprile 2017n. 9097) . La doglianza in disamina è dunque preclusa in sede di legittimitàperché essenzialmente impinge nel merito . 8. Quanto sopra considerato determina l’inammissibilità del ricorso , con liquidazione delle spese di lite come da dispositivo, secondo il criteriodella soccombenza. In presenza di rigetto della domanda pro- posta dalla parte ammessa alla prenotazione a debito, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, non sussistono i presuppostiper il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contri- butounificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13,comma 1 - bis. P.Q.M. La