Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34577/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto dal difensore diBarbiero [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Locri;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoSabrina [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza del 27 gennaio2026 in epigrafe, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 11giugno 2025 dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato lapena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 2.667,00 dimulta e ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Haconfermato nel resto la sentenza appellata.2.

Il G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che dagli attiemergeva che «nella mattina del 28.2.2025 i Carabinieri della stazione diMammola si erano recati presso l'abitazione dell'imputato al fine di eseguire undecreto di perquisizione e, in quel contesto, avevano rinvenuto, occultato in unabusta di plastica bianca riposta sul frigorifero sito nel ripostiglio dell'abitazione,un involucro termosigillato contenente sostanza vegetale del peso di circa 250gr., che l’imputato sosteneva essere frutto di una piantagione legale da lui curatain un terreno di proprietà dei padre.

Il predetto, nondimeno, non era in grado diesibire i cartellini della semente acquistata, né le fatture di acquisto, sebbene,nell'immediatezza, il [OSCURATO:PERSONA] avesse contattato telefonicamente il fornitoreStaffolani [OSCURATO:PERSONA] di Macrì, facendosi inviare la fattura 1/2024 del22.6.2024 relativa all'acquisto di 100 gr di semi di cannabis sativa L. varietàKompoliti.

La perquisizione era stata estesa presso il terreno in c.da Maluventu,di proprietà del padre dell'imputato, distante un paio di km dall'abitazione delBarbiero ed ivi i militari constatavano l'assenza di qualsivoglia coltivazione,rinvenendo, nel contempo, all'interno di un garage attiguo al terreno, un ingentequantitativo di sostanza stupefacente dei tipo marijuana, come confermato dagliesiti del narcotest.

La sostanza era contenuta in 22 sacchi e in un bidone inplastica nero, all'interno di alcuni dei quali si presentava suddivisa in pacchettitermosaldati.

Nello specifico, all'interno dei reperti 1-9, nonché 21 eranocontenuti fogliame e residui di sostanza stupefacente del tipo canapa indiana divario peso, da un minimo di kg 2,210 circa ad un massimo di kg 7,280 circa;all'interno del reperto di cui nn. 12-20 erano stati rinvenuti 9 pacchettitermosaldati in cellophane del peso complessivo di 1.217 kg circa, nonchéinfiorescenze di sostanza stupefacente del tipo canapa indiana del pesocomplessivo lordo di 1,308 kg; nei reperti 10 e 11 altrettante infiorescenze peroltre 10 kg circa complessivi: all'interno del reperto 22, 27 pacchettitermosaldati contenenti infiorescenze verosimilmente di tipo canapa indiana delpeso complessivo lordo di circa 6 kg e, nel bidone repertato al n. 23, 56pacchetti termosaldati di infiorescenze verosimilmente di tipo canapa indiana delpeso complessivo lordo di circa 13,950 kg.

Le analisi chinico tossicologiche suireperti in sequestro avevano attestato trattarsi di cannabis per un totale diprincipio attivo riconducibile all'intero compendio sequestrato di circa 2.824 gr,con una media di principio attivo di oltre 1,4 %, sebbene diversi campionicontenessero principio attivo superiore al 5%, di cui uno pari al 17,98% circa»(pag. 1 della sentenza impugnata).

Il G.u.p. ha, quindi, ritenuto che, sebbenel'imputato potesse avere intrapreso, inizialmente, un'attività in parte destinataalla coltivazione di cannabis sativa L., avesse poi approfittato dell'apparenzacreata tramite la struttura imprenditoriale per coltivare anche cannabis nonconsentita, essendo stato rinvenuto lo stupefacente con un più alta percentualedi principio attivo all'interno dei numerosi sacchi, nei quali era frazionalo solo inparte, mentre quello con principio attivo più basso, nell'ordine di 0,21-0,36%,all'interno di buste di plastica tra i 150 ed i 250 grammi.Il G.u.p. ha, pertanto, ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cuiall’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché in data 28 febbraio2025 illecitamente deteneva ai fini di spaccio, all’interno di un garage sito inGrotteria c.da Maluventu, kg. 79 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, giàsuddivisi in pacchetti termosaldati pronti per la vendita al dettaglio, e, concessele circostanze attenuanti generiche, con la diminuente del rito, lo ha condannatoalla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 5.000,00 di multa.3.

La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], come sopra anticipato, hariformato la sentenza del G.u.p. soltanto in relazione alla pena, confermando ilgiudizio di penale responsabilità dell’imputato e, in particolare, ritenendo che nonsi ravvisassero elementi per invocare l'applicabilità della legge 2 dicembre 2016,n. 242, posto che nel caso in esame non risultava accertata alcuna condotta dicoltivazione della cannabis oggetto di sequestro, essendo stata rinvenuta lasostanza riposta all'interno di sacchi, laddove sul terreno, che l'imputato asserivaaver destinato a coltivazione di cannabis sativa L., non era stata rinvenutaalcuna coltivazione e che, inoltre, l’imputato non era neppure in possesso deicartellini identificativi delle sementi, per quanto dal medesimo sostenuto in sededi interrogatorio, così violando le prescrizioni di cui all'art. 3 della legge n.242/2016.

Ha, quindi, richiamato il principio di diritto espresso dalle SezioniUnite, secondo cui, in tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere,la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabissativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art.73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THCinferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016,n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante opsicotropa, secondo il principio di offensività.4.

Avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia,articolando quattro motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att.,cod. proc. pen.4.1.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale e segnatamente dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, e dell’art. 4 L. 2 dicembre 2016, n. 242 – ex art. 606, comma 1,lett. b) cod. proc. pen. – per avere la Corte di appello ritenuto che la circostanzache al momento del controllo non fosse in atto una coltivazione, per essere lasostanza già raccolta e stoccata, escludesse l’applicazione della L. 2 dicembre2016, n. 242.Sostiene il difensore: che la L. 2 dicembre 2016, n. 242, non limita la suaportata alla sola fase della semina o della crescita delle piante, ma disciplinal'intera “filiera agroindustriale della canapa” (art. 1), includendo quindinecessariamente le fasi di raccolta, trasformazione e conservazione del prodottoagricolo; che la sostanza sequestrata proveniva da una coltivazione lecitamenteintrapresa ai sensi della citata legge; che l'imputato era titolare di un'impresaagricola specificamente dedicata alla “coltivazione di spezie, piante aromatiche efarmaceutiche” (codice ATECO 01.28) e ha prodotto la fattura d'acquisto disementi di canapa varietà "Kompoliti", iscritta nel catalogo comune europeo edunque lecita ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. n. 242 del 2016.

Si duoleche, pertanto, la Corte territoriale non abbia applicato la disciplina di cui all'art. 4della L. n. 242 del 2016, che regola specificamente l'ipotesi di superamento dellesoglie di THC nel prodotto coltivato, e sostiene che il comma 7 dell’art. 4 dellalegge n. 242 del 2016 introduca una vera e propria causa di non punibilità perl'agricoltore che, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge (acquisto disementi certificate, conservazione delle fatture), si trovi a raccogliere unprodotto con una percentuale di THC superiore allo 0,6%, in quanto ilsuperamento può dipendere da fattori naturali e imprevedibili.

Lamenta pertantol’erroneità del richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 30475 del 2019, cheha ad oggetto la commercializzazione al pubblico dei derivati della canapa (c.d."cannabis light") da parte di soggetti diversi dall'agricoltore, e non affronta iltema della responsabilità penale del coltivatore in caso di superamento dellesoglie di THC; mentre la posizione dell'agricoltore è specificamente tutelatadall'art. 4 della L. 2 dicembre 2016, n. 242, che costituisce norma speciale eprevalente rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, con conseguente error in iudicando della Corte territoriale.4.2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietàe manifesta illogicità della motivazione – ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen. – in relazione alla ritenuta inapplicabilità della L. n. 242 del 2016 ealla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato.Sostiene il difensore che la motivazione della sentenza impugnata siamanifestamente illogica e contraddittoria laddove, pur non potendo negarel'esistenza di un'attività imprenditoriale agricola lecita, desume il dolo di spaccioda elementi fattuali ambigui e mere congetture.Si duole, in particolare, che la Corte di appello, confermando la sentenza diprimo grado, abbia implicitamente affermato, l'esistenza e la congettura deldoppio binario produttivo, ipotizzando che l'imputato avrebbe approfittatodell'apparenza creata per coltivare anche cannabis illegale ossia che avrebbeusato l’attività lecita come “copertura” per una coltivazione illecita.

Sostiene chetale affermazione sia del tutto apodittica e non supportata da alcun elementoprobatorio concreto.Si duole, altresì, che la Corte di appello abbia desunto questa ipotesi dallediverse modalità di confezionamento e dai diversi livelli di THC e che abbiaignorato la spiegazione fornita dalla difesa per cui la sostanza con THC più bassoe meglio confezionata era il prodotto di qualità destinato alla commercializzazionelecita, mentre il resto era ancora da analizzare o era di qualità inferiore epotenzialmente da distruggere.Lamenta, inoltre, mancanza di seria valutazione della buona fededell’imputato sia perché, sostiene, aveva agito alla luce del sole, aveva apertoun'impresa agricola, aveva acquistato semi certificati, aveva conservato ilprodotto presso la propria azienda e, soprattutto, aveva spontaneamente ecollaborativamente condotto i militari sul luogo di stoccaggio, distante chilometridal luogo della perquisizione iniziale; sia perché la sentenza di primo grado,richiamata per relationem, ritiene che la tesi difensiva non spiegava ilrinvenimento dell'elevato quantitativo di fogliame avente un livello di THCnettamente superiore allo 0,2%, dell'ordine del 5%" e tale ragionamento èmanifestamente illogico, in quanto presuppone, senza alcuna base scientifica,che una coltivazione di canapa lecita non possa, per cause naturali, produrrepiante o parti di esse con un THC superiore alla soglia dello 0,6%, mentre inveceè un dato di comune esperienza agronomica che il tenore di principio attivopossa variare significativamente all'interno della stessa coltivazione a causa distress ambientali, condizioni climatiche o variabilità genetica; sia perché trae laprova della finalità di spaccio dal mero confezionamento in buste termosaldate diuna parte della sostanza, pienamente compatibile con le esigenze diconservazione di un prodotto agricolo in attesa di essere venduto a imprese ditrasformazione.4.3.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale e segnatamente dell’art. 133 cod. pen. – ex art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. – nonché contestualmente manifestaillogicità della motivazione – ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – inrelazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio.Si duole il difensore che la Corte di appello, pur avendo riconosciuto lecircostanze attenuanti generiche, abbia operato il calcolo della pena partendo dauna pena base significativamente superiore al minimo edittale del reatocontestato.4.4.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale e segnatamente dell’art. 62 n. 6 cod. pen. – exart. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. – nonché contestualmente carenza emanifesta illogicità della motivazione – ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen. – in relazione al diniego della suddetta circostanza attenuante.Si duole, in particolare, che la Corte di appello abbia errato nel non valutarela seconda ipotesi prevista dall’art. 62 n. 6 cod. pen. ossia il cd. ravvedimentooperoso, nonostante il comportamento processuale collaborativo dell’imputato,che aveva condotto i militari operanti presso il garage, sito a chilometri didistanza dal luogo dove stava avvenendo la perquisizione, dove era custodita lasostanza, consentendone così l'immediato e completo sequestro, ciò cherappresenta un contributo "spontaneo" ed "efficace" volto a elidere leconseguenze pericolose del reato.

Richiama giurisprudenza di legittimità.5.

Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2.

Il primo motivo di ricorso e la doglianza del secondo motivo relativa alladedotta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione allaritenuta inapplicabilità della L. n. 242 del 2016, possono essere esaminaticongiuntamente, perché con essi il difensore ripropone in sede di legittimità ilprimo motivo dell’atto di appello con il quale aveva lamentato la mancataapplicazione dell’art. 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, nonostante che lasostanza sequestrata provenisse da una coltivazione lecitamente intrapresadall’imputato ai sensi della legge n. 242 del 2016.

In sostanza, il ricorrenteinvoca la clausola di non punibilità dell’art. 4 della L. 2 dicembre 2016, n. 242,che, al comma 5, qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THCdella coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6per cento, esclude la responsabilità dell’agricoltore che ha rispettato leprescrizioni della suddetta legge (salva la previsione della perdita del beneficioeconomico pubblico); e, al comma 7, qualora, a seguito di un accertamentoeffettuato secondo il metodo di cui al comma 3, risulti che il contenuto di THCnella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento, parimenti esclude laresponsabilità dell’agricoltore, prevedendo solo il sequestro o la distruzione dellecoltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dallasuddetta legge.2.1.

Il motivo è manifestamente infondato.2.2.

Dalla sentenza della Corte di appello e dalla sentenza del Tribunale, chetrattandosi di “doppia conforme" di affermazione di responsabilità vanno lettecome un tutt'uno, emerge che i Carabinieri della stazione di Mammola, a seguitodel rinvenimento presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] di un involucrotermosigillato contenente sostanza stupefacente avente il peso di circa 250grammi e delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che sosteneva essere fruttodi una piantagione legale da lui curata in un terreno di proprietà dei padre, sirecavano presso il terreno sito in c.da Maluventu, di proprietà del padredell'imputato, distante un paio di km dall'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], ed iviconstatavano l'assenza di qualsivoglia coltivazione, rinvenendo, nel contempo,all'interno di un garage attiguo al terreno, un ingente quantitativo di sostanzastupefacente dei tipo marijuana, composta da fogliame e infiorescenze nonchéda residui di sostanza stupefacente del tipo canapa indiana.

La sostanza eracontenuta in un bidone in plastica nero e in 22 sacchi, all'interno di alcuni deiquali si presentava suddivisa in pacchetti termosaldati.

Le analisi chimico-tossicologiche sui reperti in sequestro attestavano trattarsi di cannabis per untotale di principio attivo di circa 2.824 grammi, con una media di principio attivodi oltre 1,4 %, sebbene diversi campioni contenessero principio attivo superioreal 5%, di cui uno pari al 17,98% circa.2.3.

Secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite Castignani, «Lacommercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie,infiorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà dicanapa, non rientra nell'ambito di applicabilità della legge n. 242 del 2016, chequalifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietàammesse e iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di pianteagricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazioneche possono essere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e, in genere,la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabissativa L., quali foglie, infiorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano ilreato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, anche a fronte di un contenuto di THCinferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvoche tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa,secondo il principio di offensività» (Sez.

U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani,Rv. 275956 - 01).Le Sezioni Unite hanno osservato, in particolare, che «ogni condotta dicessione o di commercializzazione di categorie di prodotti, ricavati dallacoltivazione agroindustriale della cannabis sativa L., quali foglie, infiorescenze,olio e resina, diversi da quelli tassativamente indicati dall'art. 2, comma 2, leggen. 242 del 2016, da un lato è estranea dall'ambito di operatività della predettalegge, dall'altro integra una attività illecita, secondo la generale disciplinacontenuta nel T.U. stup.Segnatamente, le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietàdi cui al catalogo indicato nell'art. 1, comma 2, legge n. 242 del 2016 e larealizzazione di prodotti diversi da quelli inseriti nell'elenco di cui all'art. 2,comma 2, legge n. 242 cit., risultano penalmente rilevanti, ai sensi dell'art. 73,commi 1 e 4, T.U. stup., che sanziona, oltre alla coltivazione - con l'eccezione dicui all'art. 26, comma 2, sopra ripetutamente evidenziata - la produzione,l'estrazione, la vendita, la cessione, la distribuzione, il commercio, la consegna,la detenzione e altre attività di messa in circolazione delle sostanze stupefacentio psicotrope di cui alla Tabella II, prevista dall'art. 14.

Sul punto, devesottolinearsi che non assume alcuna rilevanza, al fine di escludere la illiceità dellacondotta, il mancato superamento delle percentuali di THC di cui all'art. 4,commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, atteso che tali valori riguardanoesclusivamente il contenuto consentito di THC presente nella coltivazione - e nonnei derivati - nell'ambito della specifica attività di coltivazione agroindustrialedella canapa, per gli usi consentiti, delineata dalla stessa novella, anche inriferimento alla erogazione dei contributi al coltivatore, secondo la disciplinasovranazionale già sopra ricordata.Pertanto, la commercializzazione di foglie, infiorescenze, olio e resina,derivanti dalla coltivazione di cannabis sativa L., integra la fattispecie di reato dicui all'art. 73, commi 1 e 4, T.U. stup., atteso che la tabella II richiamatestualmente tali derivati della cannabis, senza effettuare alcun riferimento alleconcentrazioni di THC presenti nel prodotto.

Ed il fatto che la normaincriminatrice di cui all'art. 73, commi 1 e 4, T.U. stup., riguardante lacircolazione delle sostanze indicate dalla Tabella II, non effettui alcun riferimentoalle concentrazioni di THC presenti nel prodotto commercializzato, non risultaincoerente rispetto ai limiti di tollerabilità di cui all'art. 4, commi 5 e 7, leggen. 242 del 2016, stante la disomogeneità sostanziale dei termini di riferimento.La norma incriminatrice, infatti, riguarda la commercializzazione dei derivati dellacoltivazione - foglie, infiorescenze, olio e resina - ove si concentra iltetraidrocannabinolo; diversamente, la novella del 2016, nel promuovere lacoltivazione agroindustriale della canapa a basso contenuto di THC, provenienteda semente autorizzata, pone dei limiti soglia rispetto alla concentrazionepresente nella coltura medesima, rilevanti anche ai fini della erogazione deibenefici economici per il coltivatore ed elenca tassativamente i prodotti che èpossibile ottenere dalla coltivazione, tra i quali non sono ricompresi foglie,infiorescenze, olio e resina» (Sez.

U, n. 30475 del 30/05/2019, cit.).Riassumendo, le Sezioni Unite hanno svolto «i rilievi che seguono:1) la legge n. 242 del 2016 è volta a promuovere la coltivazione agroindustrialedi canapa delle varietà ammesse (cannabis sativa L), coltivazione che beneficiadei contributi dell'Unione europea, ove il coltivatore dimostri di avere impiantatosementi ammesse;2) si tratta di coltivazione consentita senza necessità di autorizzazione ma dallastessa possono essere ottenuti esclusivamente i prodotti tassativamente indicatidall'art. 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016 (esemplificando: dallacoltivazione della canapa di cui si tratta possono ricavarsi fibre e carburanti, manon hashish e marijuana);3) la commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati, diversi daquelli elencati dalla legge del 2016, integra il reato di cui all'art. 73, commi 1 e4, d.P.R. n. 309/1990, anche se il contenuto di THC sia inferiore alleconcentrazioni indicate all'art. 4, commi 5 e 7 della legge del 2016.

L'art. 73,cit., incrimina la commercializzazione di foglie, infiorescenze, olio e resina,derivati della cannabis, senza operare alcuna distinzione rispetto alla percentualedi THC che deve essere presente in tali prodotti, attesa la richiamata nozionelegale di sostanza stupefacente, che informa gli artt. 13 e 14 T.U. stup.

Pertanto,impiegando il lessico corrente, deve rilevarsi che la cessione, la messa in venditaovvero la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, di prodotti - diversida quelli espressamente consentiti dalla legge n. 242 del 2016 - derivati dallacoltivazione della cosiddetta cannabis light, integra gli estremi del reato ex art.73, T.U. stup.» (Sez.

U, n. 30475 del 30/05/2019, cit.).2.4.

Orbene, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite sopra riportati,nel caso in esame, la disciplina della legge 2 dicembre 2016, n. 242, non èapplicabile sia perché [OSCURATO:PERSONA] deteneva ai fini di spaccio, all’interno di ungarage sito in Grotteria c.da Maluventu, kg. 79 di sostanza stupefacente del tipomarijuana, parte della quale già suddivisa in pacchetti termosaldati pronti per lavendita al dettaglio, mentre la legge 2 dicembre 2016, n. 242, qualifica comelecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nelCatalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalitàtassativamente indicate dall'art. 1 della predetta legge; sia perché la L. n. 242del 2016 elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possonoessere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e, in genere, lacommercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativaL., quali foglie, infiorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato dicui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, anche a fronte di un contenuto di THCinferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvoche tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa,secondo il principio di offensività (non ricorrente nel caso in esame).3.

La doglianza del secondo motivo di ricorso, relativa alla dedottamancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elementopsicologico del reato, è manifestamente infondata.La inapplicabilità, sotto tutti i profili, della legge 2 dicembre 2016, n. 242,rende evidente il dolo del contestato reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, inteso come coscienza e volontà di detenere, ai fini dispaccio, la sostanza stupefacente caduta in sequestro.stupefacente del tipo marijuana (kg. 79) e dalla suddivisione in pacchettitermosaldati pronti per la vendita al dettaglio.4.

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La Corte di appello ha ridotto la pena inflitta dal G.u.p., ritenendo tuttaviaadeguata, alla luce del significativo quantitativo di sostanza stupefacentesequestrato, una pena base superiore al minimo edittale.Si deve ricordare allora che, per giurisprudenza costante, la graduazionedella pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice dimerito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, può limitarsi adar conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni deltipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con ilrichiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece,necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguitosoltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quellaedittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01).5.

Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.La Corte di appello, con motivazione congrua e non manifestamente illogica,ha osservato che la difesa non ha allegato alcun elemento che possa giustificareil riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., inquanto, per un verso, non vi era stata alcuna condotta riparativa del dannoovvero delle conseguenze del reato e, per altro verso, non risultava apprezzabilela collaborazione processuale dell'imputato, avendo egli reso una versione deifatti del tutto inverosimile.6.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, inoltre, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellasomma che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro tremila infavore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpaquanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 05/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto dal difensore diBarbiero [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Locri;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoSabrina [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza del 27 gennaio2026 in epigrafe, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 11giugno 2025 dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato lapena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 2.667,00 dimulta e ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Haconfermato nel resto la sentenza appellata.2. Il G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che dagli attiemergeva che «nella mattina del 28.2.2025 i Carabinieri della stazione diMammola si erano recati presso l'abitazione dell'imputato al fine di eseguire undecreto di perquisizione e, in quel contesto, avevano rinvenuto, occultato in unabusta di plastica bianca riposta sul frigorifero sito nel ripostiglio dell'abitazione,un involucro termosigillato contenente sostanza vegetale del peso di circa 250gr., che l’imputato sosteneva essere frutto di una piantagione legale da lui curatain un terreno di proprietà dei padre. Il predetto, nondimeno, non era in grado diesibire i cartellini della semente acquistata, né le fatture di acquisto, sebbene,nell'immediatezza, il [OSCURATO:PERSONA] avesse contattato telefonicamente il fornitoreStaffolani [OSCURATO:PERSONA] di Macrì, facendosi inviare la fattura 1/2024 del22.6.2024 relativa all'acquisto di 100 gr di semi di cannabis sativa L. varietàKompoliti. La perquisizione era stata estesa presso il terreno in c.da Maluventu,di proprietà del padre dell'imputato, distante un paio di km dall'abitazione delBarbiero ed ivi i militari constatavano l'assenza di qualsivoglia coltivazione,rinvenendo, nel contempo, all'interno di un garage attiguo al terreno, un ingentequantitativo di sostanza stupefacente dei tipo marijuana, come confermato dagliesiti del narcotest. La sostanza era contenuta in 22 sacchi e in un bidone inplastica nero, all'interno di alcuni dei quali si presentava suddivisa in pacchettitermosaldati. Nello specifico, all'interno dei reperti 1-9, nonché 21 eranocontenuti fogliame e residui di sostanza stupefacente del tipo canapa indiana divario peso, da un minimo di kg 2,210 circa ad un massimo di kg 7,280 circa;all'interno del reperto di cui nn. 12-20 erano stati rinvenuti 9 pacchettitermosaldati in cellophane del peso complessivo di 1.217 kg circa, nonchéinfiorescenze di sostanza stupefacente del tipo canapa indiana del pesocomplessivo lordo di 1,308 kg; nei reperti 10 e 11 altrettante infiorescenze peroltre 10 kg circa complessivi: all'interno del reperto 22, 27 pacchettitermosaldati contenenti infiorescenze verosimilmente di tipo canapa indiana delpeso complessivo lordo di circa 6 kg e, nel bidone repertato al n. 23, 56pacchetti termosaldati di infiorescenze verosimilmente di tipo canapa indiana delpeso complessivo lordo di circa 13,950 kg. Le analisi chinico tossicologiche suireperti in sequestro avevano attestato trattarsi di cannabis per un totale diprincipio attivo riconducibile all'intero compendio sequestrato di circa 2.824 gr,con una media di principio attivo di oltre 1,4 %, sebbene diversi campionicontenessero principio attivo superiore al 5%, di cui uno pari al 17,98% circa»(pag. 1 della sentenza impugnata). Il G.u.p. ha, quindi, ritenuto che, sebbenel'imputato potesse avere intrapreso, inizialmente, un'attività in parte destinataalla coltivazione di cannabis sativa L., avesse poi approfittato dell'apparenzacreata tramite la struttura imprenditoriale per coltivare anche cannabis nonconsentita, essendo stato rinvenuto lo stupefacente con un più alta percentualedi principio attivo all'interno dei numerosi sacchi, nei quali era frazionalo solo inparte, mentre quello con principio attivo più basso, nell'ordine di 0,21-0,36%,all'interno di buste di plastica tra i 150 ed i 250 grammi.Il G.u.p. ha, pertanto, ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cuiall’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché in data 28 febbraio2025 illecitamente deteneva ai fini di spaccio, all’interno di un garage sito inGrotteria c.da Maluventu, kg. 79 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, giàsuddivisi in pacchetti termosaldati pronti per la vendita al dettaglio, e, concessele circostanze attenuanti generiche, con la diminuente del rito, lo ha condannatoalla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 5.000,00 di multa.3. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], come sopra anticipato, hariformato la sentenza del G.u.p. soltanto in relazione alla pena, confermando ilgiudizio di penale responsabilità dell’imputato e, in particolare, ritenendo che nonsi ravvisassero elementi per invocare l'applicabilità della legge 2 dicembre 2016,n. 242, posto che nel caso in esame non risultava accertata alcuna condotta dicoltivazione della cannabis oggetto di sequestro, essendo stata rinvenuta lasostanza riposta all'interno di sacchi, laddove sul terreno, che l'imputato asserivaaver destinato a coltivazione di cannabis sativa L., non era stata rinvenutaalcuna coltivazione e che, inoltre, l’imputato non era neppure in possesso deicartellini identificativi delle sementi, per quanto dal medesimo sostenuto in sededi interrogatorio, così violando le prescrizioni di cui all'art. 3 della legge n.242/2016. Ha, quindi, richiamato il principio di diritto espresso dalle SezioniUnite, secondo cui, in tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere,la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabissativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art.73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THCinferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016,n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante opsicotropa, secondo il principio di offensività.4. Avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia,articolando quattro motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att.,cod. proc. pen.4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale e segnatamente dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, e dell’art. 4 L. 2 dicembre 2016, n. 242 – ex art. 606, comma 1,lett. b) cod. proc. pen. – per avere la Corte di appello ritenuto che la circostanzache al momento del controllo non fosse in atto una coltivazione, per essere lasostanza già raccolta e stoccata, escludesse l’applicazione della L. 2 dicembre2016, n. 242.Sostiene il difensore: che la L. 2 dicembre 2016, n. 242, non limita la suaportata alla sola fase della semina o della crescita delle piante, ma disciplinal'intera “filiera agroindustriale della canapa” (art. 1), includendo quindinecessariamente le fasi di raccolta, trasformazione e conservazione del prodottoagricolo; che la sostanza sequestrata proveniva da una coltivazione lecitamenteintrapresa ai sensi della citata legge; che l'imputato era titolare di un'impresaagricola specificamente dedicata alla “coltivazione di spezie, piante aromatiche efarmaceutiche” (codice ATECO 01.28) e ha prodotto la fattura d'acquisto disementi di canapa varietà "Kompoliti", iscritta nel catalogo comune europeo edunque lecita ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. n. 242 del 2016. Si duoleche, pertanto, la Corte territoriale non abbia applicato la disciplina di cui all'art. 4della L. n. 242 del 2016, che regola specificamente l'ipotesi di superamento dellesoglie di THC nel prodotto coltivato, e sostiene che il comma 7 dell’art. 4 dellalegge n. 242 del 2016 introduca una vera e propria causa di non punibilità perl'agricoltore che, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge (acquisto disementi certificate, conservazione delle fatture), si trovi a raccogliere unprodotto con una percentuale di THC superiore allo 0,6%, in quanto ilsuperamento può dipendere da fattori naturali e imprevedibili. Lamenta pertantol’erroneità del richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 30475 del 2019, cheha ad oggetto la commercializzazione al pubblico dei derivati della canapa (c.d."cannabis light") da parte di soggetti diversi dall'agricoltore, e non affronta iltema della responsabilità penale del coltivatore in caso di superamento dellesoglie di THC; mentre la posizione dell'agricoltore è specificamente tutelatadall'art. 4 della L. 2 dicembre 2016, n. 242, che costituisce norma speciale eprevalente rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, con conseguente error in iudicando della Corte territoriale.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietàe manifesta illogicità della motivazione – ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen. – in relazione alla ritenuta inapplicabilità della L. n. 242 del 2016 ealla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato.Sostiene il difensore che la motivazione della sentenza impugnata siamanifestamente illogica e contraddittoria laddove, pur non potendo negarel'esistenza di un'attività imprenditoriale agricola lecita, desume il dolo di spaccioda elementi fattuali ambigui e mere congetture.Si duole, in particolare, che la Corte di appello, confermando la sentenza diprimo grado, abbia implicitamente affermato, l'esistenza e la congettura deldoppio binario produttivo, ipotizzando che l'imputato avrebbe approfittatodell'apparenza creata per coltivare anche cannabis illegale ossia che avrebbeusato l’attività lecita come “copertura” per una coltivazione illecita. Sostiene chetale affermazione sia del tutto apodittica e non supportata da alcun elementoprobatorio concreto.Si duole, altresì, che la Corte di appello abbia desunto questa ipotesi dallediverse modalità di confezionamento e dai diversi livelli di THC e che abbiaignorato la spiegazione fornita dalla difesa per cui la sostanza con THC più bassoe meglio confezionata era il prodotto di qualità destinato alla commercializzazionelecita, mentre il resto era ancora da analizzare o era di qualità inferiore epotenzialmente da distruggere.Lamenta, inoltre, mancanza di seria valutazione della buona fededell’imputato sia perché, sostiene, aveva agito alla luce del sole, aveva apertoun'impresa agricola, aveva acquistato semi certificati, aveva conservato ilprodotto presso la propria azienda e, soprattutto, aveva spontaneamente ecollaborativamente condotto i militari sul luogo di stoccaggio, distante chilometridal luogo della perquisizione iniziale; sia perché la sentenza di primo grado,richiamata per relationem, ritiene che la tesi difensiva non spiegava ilrinvenimento dell'elevato quantitativo di fogliame avente un livello di THCnettamente superiore allo 0,2%, dell'ordine del 5%" e tale ragionamento èmanifestamente illogico, in quanto presuppone, senza alcuna base scientifica,che una coltivazione di canapa lecita non possa, per cause naturali, produrrepiante o parti di esse con un THC superiore alla soglia dello 0,6%, mentre inveceè un dato di comune esperienza agronomica che il tenore di principio attivopossa variare significativamente all'interno della stessa coltivazione a causa distress ambientali, condizioni climatiche o variabilità genetica; sia perché trae laprova della finalità di spaccio dal mero confezionamento in buste termosaldate diuna parte della sostanza, pienamente compatibile con le esigenze diconservazione di un prodotto agricolo in attesa di essere venduto a imprese ditrasformazione.4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale e segnatamente dell’art. 133 cod. pen. – ex art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. – nonché contestualmente manifestaillogicità della motivazione – ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – inrelazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio.Si duole il difensore che la Corte di appello, pur avendo riconosciuto lecircostanze attenuanti generiche, abbia operato il calcolo della pena partendo dauna pena base significativamente superiore al minimo edittale del reatocontestato.4.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale e segnatamente dell’art. 62 n. 6 cod. pen. – exart. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. – nonché contestualmente carenza emanifesta illogicità della motivazione – ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen. – in relazione al diniego della suddetta circostanza attenuante.Si duole, in particolare, che la Corte di appello abbia errato nel non valutarela seconda ipotesi prevista dall’art. 62 n. 6 cod. pen. ossia il cd. ravvedimentooperoso, nonostante il comportamento processuale collaborativo dell’imputato,che aveva condotto i militari operanti presso il garage, sito a chilometri didistanza dal luogo dove stava avvenendo la perquisizione, dove era custodita lasostanza, consentendone così l'immediato e completo sequestro, ciò cherappresenta un contributo "spontaneo" ed "efficace" volto a elidere leconseguenze pericolose del reato. Richiama giurisprudenza di legittimità.5. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Il primo motivo di ricorso e la doglianza del secondo motivo relativa alladedotta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione allaritenuta inapplicabilità della L. n. 242 del 2016, possono essere esaminaticongiuntamente, perché con essi il difensore ripropone in sede di legittimità ilprimo motivo dell’atto di appello con il quale aveva lamentato la mancataapplicazione dell’art. 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, nonostante che lasostanza sequestrata provenisse da una coltivazione lecitamente intrapresadall’imputato ai sensi della legge n. 242 del 2016. In sostanza, il ricorrenteinvoca la clausola di non punibilità dell’art. 4 della L. 2 dicembre 2016, n. 242,che, al comma 5, qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THCdella coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6per cento, esclude la responsabilità dell’agricoltore che ha rispettato leprescrizioni della suddetta legge (salva la previsione della perdita del beneficioeconomico pubblico); e, al comma 7, qualora, a seguito di un accertamentoeffettuato secondo il metodo di cui al comma 3, risulti che il contenuto di THCnella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento, parimenti esclude laresponsabilità dell’agricoltore, prevedendo solo il sequestro o la distruzione dellecoltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dallasuddetta legge.2.1. Il motivo è manifestamente infondato.2.2. Dalla sentenza della Corte di appello e dalla sentenza del Tribunale, chetrattandosi di “doppia conforme" di affermazione di responsabilità vanno lettecome un tutt'uno, emerge che i Carabinieri della stazione di Mammola, a seguitodel rinvenimento presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] di un involucrotermosigillato contenente sostanza stupefacente avente il peso di circa 250grammi e delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che sosteneva essere fruttodi una piantagione legale da lui curata in un terreno di proprietà dei padre, sirecavano presso il terreno sito in c.da Maluventu, di proprietà del padredell'imputato, distante un paio di km dall'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], ed iviconstatavano l'assenza di qualsivoglia coltivazione, rinvenendo, nel contempo,all'interno di un garage attiguo al terreno, un ingente quantitativo di sostanzastupefacente dei tipo marijuana, composta da fogliame e infiorescenze nonchéda residui di sostanza stupefacente del tipo canapa indiana. La sostanza eracontenuta in un bidone in plastica nero e in 22 sacchi, all'interno di alcuni deiquali si presentava suddivisa in pacchetti termosaldati. Le analisi chimico-tossicologiche sui reperti in sequestro attestavano trattarsi di cannabis per untotale di principio attivo di circa 2.824 grammi, con una media di principio attivodi oltre 1,4 %, sebbene diversi campioni contenessero principio attivo superioreal 5%, di cui uno pari al 17,98% circa.2.3. Secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite Castignani, «Lacommercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie,infiorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà dicanapa, non rientra nell'ambito di applicabilità della legge n. 242 del 2016, chequalifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietàammesse e iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di pianteagricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazioneche possono essere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e, in genere,la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabissativa L., quali foglie, infiorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano ilreato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, anche a fronte di un contenuto di THCinferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvoche tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa,secondo il principio di offensività» (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani,Rv. 275956 - 01).Le Sezioni Unite hanno osservato, in particolare, che «ogni condotta dicessione o di commercializzazione di categorie di prodotti, ricavati dallacoltivazione agroindustriale della cannabis sativa L., quali foglie, infiorescenze,olio e resina, diversi da quelli tassativamente indicati dall'art. 2, comma 2, leggen. 242 del 2016, da un lato è estranea dall'ambito di operatività della predettalegge, dall'altro integra una attività illecita, secondo la generale disciplinacontenuta nel T.U. stup.Segnatamente, le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietàdi cui al catalogo indicato nell'art. 1, comma 2, legge n. 242 del 2016 e larealizzazione di prodotti diversi da quelli inseriti nell'elenco di cui all'art. 2,comma 2, legge n. 242 cit., risultano penalmente rilevanti, ai sensi dell'art. 73,commi 1 e 4, T.U. stup., che sanziona, oltre alla coltivazione - con l'eccezione dicui all'art. 26, comma 2, sopra ripetutamente evidenziata - la produzione,l'estrazione, la vendita, la cessione, la distribuzione, il commercio, la consegna,la detenzione e altre attività di messa in circolazione delle sostanze stupefacentio psicotrope di cui alla Tabella II, prevista dall'art. 14. Sul punto, devesottolinearsi che non assume alcuna rilevanza, al fine di escludere la illiceità dellacondotta, il mancato superamento delle percentuali di THC di cui all'art. 4,commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, atteso che tali valori riguardanoesclusivamente il contenuto consentito di THC presente nella coltivazione - e nonnei derivati - nell'ambito della specifica attività di coltivazione agroindustrialedella canapa, per gli usi consentiti, delineata dalla stessa novella, anche inriferimento alla erogazione dei contributi al coltivatore, secondo la disciplinasovranazionale già sopra ricordata.Pertanto, la commercializzazione di foglie, infiorescenze, olio e resina,derivanti dalla coltivazione di cannabis sativa L., integra la fattispecie di reato dicui all'art. 73, commi 1 e 4, T.U. stup., atteso che la tabella II richiamatestualmente tali derivati della cannabis, senza effettuare alcun riferimento alleconcentrazioni di THC presenti nel prodotto. Ed il fatto che la normaincriminatrice di cui all'art. 73, commi 1 e 4, T.U. stup., riguardante lacircolazione delle sostanze indicate dalla Tabella II, non effettui alcun riferimentoalle concentrazioni di THC presenti nel prodotto commercializzato, non risultaincoerente rispetto ai limiti di tollerabilità di cui all'art. 4, commi 5 e 7, leggen. 242 del 2016, stante la disomogeneità sostanziale dei termini di riferimento.La norma incriminatrice, infatti, riguarda la commercializzazione dei derivati dellacoltivazione - foglie, infiorescenze, olio e resina - ove si concentra iltetraidrocannabinolo; diversamente, la novella del 2016, nel promuovere lacoltivazione agroindustriale della canapa a basso contenuto di THC, provenienteda semente autorizzata, pone dei limiti soglia rispetto alla concentrazionepresente nella coltura medesima, rilevanti anche ai fini della erogazione deibenefici economici per il coltivatore ed elenca tassativamente i prodotti che èpossibile ottenere dalla coltivazione, tra i quali non sono ricompresi foglie,infiorescenze, olio e resina» (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, cit.).Riassumendo, le Sezioni Unite hanno svolto «i rilievi che seguono:1) la legge n. 242 del 2016 è volta a promuovere la coltivazione agroindustrialedi canapa delle varietà ammesse (cannabis sativa L), coltivazione che beneficiadei contributi dell'Unione europea, ove il coltivatore dimostri di avere impiantatosementi ammesse;2) si tratta di coltivazione consentita senza necessità di autorizzazione ma dallastessa possono essere ottenuti esclusivamente i prodotti tassativamente indicatidall'art. 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016 (esemplificando: dallacoltivazione della canapa di cui si tratta possono ricavarsi fibre e carburanti, manon hashish e marijuana);3) la commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati, diversi daquelli elencati dalla legge del 2016, integra il reato di cui all'art. 73, commi 1 e4, d.P.R. n. 309/1990, anche se il contenuto di THC sia inferiore alleconcentrazioni indicate all'art. 4, commi 5 e 7 della legge del 2016. L'art. 73,cit., incrimina la commercializzazione di foglie, infiorescenze, olio e resina,derivati della cannabis, senza operare alcuna distinzione rispetto alla percentualedi THC che deve essere presente in tali prodotti, attesa la richiamata nozionelegale di sostanza stupefacente, che informa gli artt. 13 e 14 T.U. stup. Pertanto,impiegando il lessico corrente, deve rilevarsi che la cessione, la messa in venditaovvero la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, di prodotti - diversida quelli espressamente consentiti dalla legge n. 242 del 2016 - derivati dallacoltivazione della cosiddetta cannabis light, integra gli estremi del reato ex art.73, T.U. stup.» (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, cit.).2.4. Orbene, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite sopra riportati,nel caso in esame, la disciplina della legge 2 dicembre 2016, n. 242, non èapplicabile sia perché [OSCURATO:PERSONA] deteneva ai fini di spaccio, all’interno di ungarage sito in Grotteria c.da Maluventu, kg. 79 di sostanza stupefacente del tipomarijuana, parte della quale già suddivisa in pacchetti termosaldati pronti per lavendita al dettaglio, mentre la legge 2 dicembre 2016, n. 242, qualifica comelecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nelCatalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalitàtassativamente indicate dall'art. 1 della predetta legge; sia perché la L. n. 242del 2016 elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possonoessere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e, in genere, lacommercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativaL., quali foglie, infiorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato dicui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, anche a fronte di un contenuto di THCinferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvoche tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa,secondo il principio di offensività (non ricorrente nel caso in esame).3. La doglianza del secondo motivo di ricorso, relativa alla dedottamancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elementopsicologico del reato, è manifestamente infondata.La inapplicabilità, sotto tutti i profili, della legge 2 dicembre 2016, n. 242,rende evidente il dolo del contestato reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, inteso come coscienza e volontà di detenere, ai fini dispaccio, la sostanza stupefacente caduta in sequestro.stupefacente del tipo marijuana (kg. 79) e dalla suddivisione in pacchettitermosaldati pronti per la vendita al dettaglio.4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La Corte di appello ha ridotto la pena inflitta dal G.u.p., ritenendo tuttaviaadeguata, alla luce del significativo quantitativo di sostanza stupefacentesequestrato, una pena base superiore al minimo edittale.Si deve ricordare allora che, per giurisprudenza costante, la graduazionedella pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice dimerito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, può limitarsi adar conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni deltipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con ilrichiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece,necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguitosoltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quellaedittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01).5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.La Corte di appello, con motivazione congrua e non manifestamente illogica,ha osservato che la difesa non ha allegato alcun elemento che possa giustificareil riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., inquanto, per un verso, non vi era stata alcuna condotta riparativa del dannoovvero delle conseguenze del reato e, per altro verso, non risultava apprezzabilela collaborazione processuale dell'imputato, avendo egli reso una versione deifatti del tutto inverosimile.6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, inoltre, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellasomma che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro tremila infavore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpaquanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 05/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34577/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris