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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 30603/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino c/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino il 6/3/2024 Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarare legittimo l'arresto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 6 marzo 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e ha restituito gli atti al Pubblico Ministero.

2. [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, che ha dedotto violazione di legge, per avere il Tribunale ritenuto che l'arresto non fosse giustificato dalla gravità del fatto né dalla personalità del soggetto, così esorbitando da quella verifica di ragionevolezza dell'operato della Polizia giudiziaria che la legge gli impone e sostituendosi alla stessa nel diretto apprezzamento dei presupposti oggettivi della facoltà di arresto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Costituisce principio consolidato quello secondo cui, in sede di convalida dell'arresto (anche facoltativo) in flagranza, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e dall'art. 390, comma 1, del codice di rito, deve limitarsi alla verifica della legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza valutare l'idoneità o meno degli indizi a configurare i reati ipotizzati, né in termini di gravità indiziaria, riservata alla successiva valutazione sull'applicabilità di una misura coercitiva, né in termini di apprezzamento della responsabilità dell'indagato, riservato alla cognizione del giudice di merito (Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Rv. 258230; Sez. 6, n. 21172 del 28/03/2007, Rv. 236672).

In tema di arresto facoltativo, si è precisato (Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, P.M. in proc.

Hraich, Rv. 252949 - 01) che il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza, evidentemente, estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità.

Peraltro, ai fini della legittimità dell'arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, essendo sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri.

3. A tali principi non si è attenuta l'ordinanza impugnata, pur se li ha correttamente richiamati. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale, premesso che nell'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 si procede all'arresto in fragranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto, desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto, e premesso, altresì, che, anche in tal caso, il controllo che il giudice deve operare è di mera ragionevolezza, per il quale deve porsi nella stessa situazione in cui ha operato la Polizia giudiziaria, ha affermato che «l'arresto non poteva ritenersi giustificato dalla gravità del fatto, atteso che Dematteis deteneva una modica quantità di hashish nella camera da letto della propria abitazione, il fatto era avvenuto in pieno giorno e non risultava aver destato allarme sociale o pericolo».

Ha aggiunto che la misura non era neppure giustificata dalla pericolosità del soggetto, essendo Dematteis totalmente incensurato e inserito lavorativamente e socialmente (vive con i genitori e lavora come mobiliere da anni).

La stessa circostanza per cui Dematteis risulta essere stato sanzionato amministrativamente ex art. 75 d.P.R. n. 309 del 90, lungi da avvalorare la pericolosità del soggetto, deponeva per la tesi dell'uso personale o, al più, per l'ipotesi di un consumatore che si dedica ad attività di piccolo spaccio.

Così argomentando, però, come dedotto dal Pubblico ministero ricorrente con rilievi sia pure impliciti ma chiari, il Giudice per le indagini preliminari ha effettuato una valutazione di merito e non, come sarebbe stato necessario e sufficiente, la sola verifica sulla ragionevolezza dell'operato della Polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'adozione della misura precautelare.

Situazione che, in ragione del quantitativo rinvenuto anche a casa del ricorrente (due frammenti di hashish del peso complessivo di 32 grammi, che si sommavano all'1,65 grammi di hashish consegnati spontaneamente al momento del controllo) e degli oggetti ivi trovati (oltre 10 bustine di cellophane e un bilancino di precisione), ragionevolmente palesava la gravità del fatto, pur nel quadro della sua riconducibilità all'ipotesi minore.4.

L'annullamento del provvedimento impugnato deve essere pronunciato senza rinvio, essendo la fase di convalida ormai definitivamente esaurita e dovendo questa Corte limitarsi a dare atto della legittimità dell'atto compiuto dalla Polizia giudiziaria.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino c/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino il 6/3/2024 Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarare legittimo l'arresto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 marzo 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e ha restituito gli atti al Pubblico Ministero. 2. [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, che ha dedotto violazione di legge, per avere il Tribunale ritenuto che l'arresto non fosse giustificato dalla gravità del fatto né dalla personalità del soggetto, così esorbitando da quella verifica di ragionevolezza dell'operato della Polizia giudiziaria che la legge gli impone e sostituendosi alla stessa nel diretto apprezzamento dei presupposti oggettivi della facoltà di arresto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Costituisce principio consolidato quello secondo cui, in sede di convalida dell'arresto (anche facoltativo) in flagranza, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e dall'art. 390, comma 1, del codice di rito, deve limitarsi alla verifica della legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza valutare l'idoneità o meno degli indizi a configurare i reati ipotizzati, né in termini di gravità indiziaria, riservata alla successiva valutazione sull'applicabilità di una misura coercitiva, né in termini di apprezzamento della responsabilità dell'indagato, riservato alla cognizione del giudice di merito (Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Rv. 258230; Sez. 6, n. 21172 del 28/03/2007, Rv. 236672). In tema di arresto facoltativo, si è precisato (Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, P.M. in proc. Hraich, Rv. 252949 - 01) che il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza, evidentemente, estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità. Peraltro, ai fini della legittimità dell'arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, essendo sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri. 3. A tali principi non si è attenuta l'ordinanza impugnata, pur se li ha correttamente richiamati. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale, premesso che nell'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 si procede all'arresto in fragranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto, desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto, e premesso, altresì, che, anche in tal caso, il controllo che il giudice deve operare è di mera ragionevolezza, per il quale deve porsi nella stessa situazione in cui ha operato la Polizia giudiziaria, ha affermato che «l'arresto non poteva ritenersi giustificato dalla gravità del fatto, atteso che Dematteis deteneva una modica quantità di hashish nella camera da letto della propria abitazione, il fatto era avvenuto in pieno giorno e non risultava aver destato allarme sociale o pericolo». Ha aggiunto che la misura non era neppure giustificata dalla pericolosità del soggetto, essendo Dematteis totalmente incensurato e inserito lavorativamente e socialmente (vive con i genitori e lavora come mobiliere da anni). La stessa circostanza per cui Dematteis risulta essere stato sanzionato amministrativamente ex art. 75 d.P.R. n. 309 del 90, lungi da avvalorare la pericolosità del soggetto, deponeva per la tesi dell'uso personale o, al più, per l'ipotesi di un consumatore che si dedica ad attività di piccolo spaccio. Così argomentando, però, come dedotto dal Pubblico ministero ricorrente con rilievi sia pure impliciti ma chiari, il Giudice per le indagini preliminari ha effettuato una valutazione di merito e non, come sarebbe stato necessario e sufficiente, la sola verifica sulla ragionevolezza dell'operato della Polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'adozione della misura precautelare. Situazione che, in ragione del quantitativo rinvenuto anche a casa del ricorrente (due frammenti di hashish del peso complessivo di 32 grammi, che si sommavano all'1,65 grammi di hashish consegnati spontaneamente al momento del controllo) e degli oggetti ivi trovati (oltre 10 bustine di cellophane e un bilancino di precisione), ragionevolmente palesava la gravità del fatto, pur nel quadro della sua riconducibilità all'ipotesi minore.4. L'annullamento del provvedimento impugnato deve essere pronunciato senza rinvio, essendo la fase di convalida ormai definitivamente esaurita e dovendo questa Corte limitarsi a dare atto della legittimità dell'atto compiuto dalla Polizia giudiziaria. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugna
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