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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 33413/2026

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6avverso la sentenza del 06/11/2025 della Corte d'appello di BresciaVisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsiRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato lasentenza del Tribunale di Mantova che, all’esito di giudizio abbreviato, avevadichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato loro ascrittoe, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle recidive rispettivamentecontestate, calcolata la riduzione per il rito, aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] allapena di mesi 8 di reclusione e il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di reclusione oltre alpagamento delle spese processuali.2.

Contro la sentenza della Corte di Appello l’imputato ha presentato ricorso,per tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Errico, affidato ad un unico motivo diseguito illustrato nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.La difesa lamenta il vizio di illogicità e mancanza della motivazione in relazionealla dichiarata inammissibilità del motivo di appello relativo al riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. in regime di equivalenzarispetto alla contesta recidiva per entrambi gli imputati.

Deduce che: 1) con l’attodi appello, la difesa aveva richiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche inprevalenza sulle recidive applicate, ciò a fronte della equivalenza fissata dalTribunale; 2) la Corte di appello si era limitata a dichiarare inammissibile larichiesta in quanto le attenuanti generiche erano state già riconosciute in primogrado; 3) così operando, la medesima Corte aveva radicalmente frainteso larichiesta formulata in appello, di conseguenza offrendo una motivazioneincongrua.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato limitatamente alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] mentre èinammissibile per il [OSCURATO:PERSONA].2.

Come premesso, la doglianza è fondata per [OSCURATO:PERSONA].2.1.

L’appello deduceva la richiesta di riconoscere le attenuanti generiche inrapporto di prevalenza sulle recidive quando il Tribunale aveva sì concesso leIn tal senso, oltre alla stessa intestazione del motivo di appello, depone la richiestaarticolata a p. 4 dell’atto di appello, all’esito di indicazione dei criteri di cui sichiedeva la applicazione (cfr. atto di appello: «In applicazione degli esposti principiil giudicante ha errato, evitando di affrontare compiutamente il tema deltrattamento sanzionatorio e applicando le circostanze generiche in rapporto dimera equivalenza con la recidiva contestata»).2.2.

Il motivo non si appalesava nemmeno propriamente inammissibileseppure argomentato in termini non privi di tratti di genericità.2.3.

A fronte di ciò, effettivamente la pronuncia della Corte di appello, che sisi è limitata a constatare che il Tribunale aveva già concesso le attenuantigeneriche, non ha avuto riguardo allo specifico tema della prevalenza delleimpugnazione.

Nemmeno risulta dal complesso della motivazione una implicitadeterminazione sul punto.Così operando, la sentenza impugnata ha omesso la pronuncia sul tema devoluto,per l’effetto apprezzandosi una carenza di motivazione che ne comportal’annullamento con rinvio alla Corte di Appello per nuova valutazione.3.

È, invece, inammissibile il ricorso presentato nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA].3.1.

Il predetto ricorrente è stato condannato con applicazione della recidivareiterata.

Era, pertanto, in radice preclusa la possibilità di riconoscere laprevalenza delle attenuanti generiche per la previsione ostativa di cui all’art. 69comma 4 cod. pen.3.2.

A tale constatazione consegue che il motivo specifico era inammissibile,situazione che deve essere rilevata nella presente sede.Secondo consolidato orientamento, in tema d'impugnazioni è inammissibile, percarenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo gradoche non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "aborigine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento delladoglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n. 47722 del 06/10/2015, Rv. 265878 –

01. Cfr. anche Sez. 3 - , n. 46588 del03/10/2019, Rv. 277281 – 01)4.

Deve, dunque, essere dichiarato inammissibile il ricorso di PatrickGangitano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deve essereannullata, invece, la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, conrinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, conrinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6avverso la sentenza del 06/11/2025 della Corte d'appello di BresciaVisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsiRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato lasentenza del Tribunale di Mantova che, all’esito di giudizio abbreviato, avevadichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato loro ascrittoe, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle recidive rispettivamentecontestate, calcolata la riduzione per il rito, aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] allapena di mesi 8 di reclusione e il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di reclusione oltre alpagamento delle spese processuali.2. Contro la sentenza della Corte di Appello l’imputato ha presentato ricorso,per tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Errico, affidato ad un unico motivo diseguito illustrato nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.La difesa lamenta il vizio di illogicità e mancanza della motivazione in relazionealla dichiarata inammissibilità del motivo di appello relativo al riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. in regime di equivalenzarispetto alla contesta recidiva per entrambi gli imputati. Deduce che: 1) con l’attodi appello, la difesa aveva richiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche inprevalenza sulle recidive applicate, ciò a fronte della equivalenza fissata dalTribunale; 2) la Corte di appello si era limitata a dichiarare inammissibile larichiesta in quanto le attenuanti generiche erano state già riconosciute in primogrado; 3) così operando, la medesima Corte aveva radicalmente frainteso larichiesta formulata in appello, di conseguenza offrendo una motivazioneincongrua.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] mentre èinammissibile per il [OSCURATO:PERSONA].2. Come premesso, la doglianza è fondata per [OSCURATO:PERSONA].2.1. L’appello deduceva la richiesta di riconoscere le attenuanti generiche inrapporto di prevalenza sulle recidive quando il Tribunale aveva sì concesso leIn tal senso, oltre alla stessa intestazione del motivo di appello, depone la richiestaarticolata a p. 4 dell’atto di appello, all’esito di indicazione dei criteri di cui sichiedeva la applicazione (cfr. atto di appello: «In applicazione degli esposti principiil giudicante ha errato, evitando di affrontare compiutamente il tema deltrattamento sanzionatorio e applicando le circostanze generiche in rapporto dimera equivalenza con la recidiva contestata»).2.2. Il motivo non si appalesava nemmeno propriamente inammissibileseppure argomentato in termini non privi di tratti di genericità.2.3. A fronte di ciò, effettivamente la pronuncia della Corte di appello, che sisi è limitata a constatare che il Tribunale aveva già concesso le attenuantigeneriche, non ha avuto riguardo allo specifico tema della prevalenza delleimpugnazione. Nemmeno risulta dal complesso della motivazione una implicitadeterminazione sul punto.Così operando, la sentenza impugnata ha omesso la pronuncia sul tema devoluto,per l’effetto apprezzandosi una carenza di motivazione che ne comportal’annullamento con rinvio alla Corte di Appello per nuova valutazione.3. È, invece, inammissibile il ricorso presentato nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA].3.1. Il predetto ricorrente è stato condannato con applicazione della recidivareiterata. Era, pertanto, in radice preclusa la possibilità di riconoscere laprevalenza delle attenuanti generiche per la previsione ostativa di cui all’art. 69comma 4 cod. pen.3.2. A tale constatazione consegue che il motivo specifico era inammissibile,situazione che deve essere rilevata nella presente sede.Secondo consolidato orientamento, in tema d'impugnazioni è inammissibile, percarenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo gradoche non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "aborigine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento delladoglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n. 47722 del 06/10/2015, Rv. 265878 – 01. Cfr. anche Sez. 3 - , n. 46588 del03/10/2019, Rv. 277281 – 01)4. Deve, dunque, essere dichiarato inammissibile il ricorso di PatrickGangitano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deve essereannullata, invece, la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, conrinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, conrinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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