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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 00144/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza de113/02/2023 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e all'asseritamente mancato «vagli[o] in modo approfondito [de]i criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.», è del tutto generico per indeterminatezza in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta in punto di responsabilità (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 della stessa) e dell'irrogazione di una pena nella misura del minimo edittale del delitto di rapina (cinque anni di reclusione ed € 927,00 di multa), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza de113/02/2023 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e all'asseritamente mancato «vagli[o] in modo approfondito [de]i criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.», è del tutto generico per indeterminatezza in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta in punto di responsabilità (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 della stessa) e dell'irrogazione di una pena nella misura del minimo edittale del delitto di rapina (cinque anni di reclusione ed € 927,00 di multa), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023.
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