CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25504/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato e disporsi la revoca della sospensione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 8 ottobre 2010, irrevocabile il 23 febbraio 2015, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha condannato [OSCURATO:PERSONA] perché ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in data 1 luglio 2010, concedendogli il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 cod. pen. 1.1. Con successiva sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 13 febbraio 2017, irrevocabile il 4 marzo 2017, Alterio è stato condannato alla pena 4 di anni 1 mesi 4 e giorni 20 di reclusione, inflitta per il delitto previsto dall'art. 624-bis cod. pen. commesso in data 11 febbraio 2017. 2. Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato l'istanza del Procuratore della Repubblica di revoca del benefico della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza del Tribunale di Napoli, in data 8 ottobre 2010, riformata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza in data 8 gennaio 2015, irrevocabile il 23 febbraio 2015. Osserva a ragione che non sussistono i presupposti richiesti dall'art. 168 cod. pen. .3. Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. Evidenzia che nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza con cui è stato concesso il beneficio, Alterio ha commesso il reato oggetto della successiva condanna [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Va premesso che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, primo comma, cod. pen., nel caso di una prima condanna per un delitto, con la quale sia stato concesso il predetto beneficio, e di una seconda condanna, anch'essa per delitto, ma senza la sospensione condizionale, non ha rilievo la circostanza che il cumulo delle pene detentive inflitte con le due condanne sia inferiore ai due anni. Infatti, la clausola di riserva contenuta nel primo comma dell'art. 168 cod. pen., che fa salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., sta a significare che in caso di nuova condanna la revoca della sospensione condizionale è sempre disposta, tranne che nel caso in cui il giudice di cognizione ritenga di reiterare il beneficio in relazione a una pena che, sommata a quella precedentemente inflitta, si mantenga entro il limite dei due anni, come prescritto dall'art. 163 cod. pen. Viceversa, la condanna a pena non sospesa inflitta per un reato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato di una precedente sentenza di condanna a pena sospesa impone sempre al giudice dell'esecuzione la revoca del beneficio, a nulla rilevando la circostanza che il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti stabiliti per la reiterazione del beneficio, poiché la valutazione di nneritevolezza a tal fine necessaria compete al solo giudice della cognizione (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic, Rv. 280682 - 01; Sez. 1, n. 36205 del 2023; Sez. 1, n. 24639 del 27/05/2015, Badanac, Rv. 263973 - 01; Sez. 1, n. 8465 del 27/01/2009, Safranovych, Rv. 244398 - 01). 2. Tanto osservato, deve rilevarsi che, effettivamente, dal casellario giudiziale allegato al ricorso emerge che, con la seconda sentenza, non è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Ne consegue che non è pertinente l'argomento con cui il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, ovvero che la seconda pena sospesa era stata concessa nei termini consentiti dall'art. 164, ultimo comma, cod. pen. Al contrario, nel caso di specie devono ritenersi sussistenti i presupposti per la revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., avendo il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in data 13 febbraio 2017, irrevocabile il 4 marzo 2017, condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto commesso in data 11 febbraio 2017, ovvero nel quinquennio dal passaggio in giudicato della precedente sentenza di condanna a pena sospesa, divenuta definitiva il 23 febbraio 2015. a. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, disponendosi, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 8 ottobre 2010, irrevocabile il 23 febbraio 2015. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata di rigetto della richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 8.10.2010, riformata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza in data 8.01.2015, irrevocabile il 23.02.2015, revoca che dispone. Così deciso, in Roma 16