CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15574/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona di conferma della condanna a carico dell'imputato per il reato di minaccia grave. 2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilil:à ed alla valutazione delle prove svolta dal giudice d'appello, non è ammissibile perché formulato attraverso mere doglianze in punto di fatto, tendenti ad ottenere una non consentita, diversa ricostruzione della vicenda utilizzando criteri valutativi differenti da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Ed è noto che si collocano al di fuori dell'orizzonte del sindacato di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il motivo è anche manifestamente infondato, per quanto risulta dalla ricostruzione argomentata e congrua proposta dalla sentenza impugnata sulle ragioni di astio da tempo presenti tra imputato e vittima e sulle testimonianze relative alla vicenda denunciata (cfr. pag. 7 e 8 in particolare). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il