CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 11066/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente principale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ricorrenti incidentali-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 3839/2019 depositata il 07/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La vicenda trae origine dagli avvisi di accertamento emessidall’Amministrazione finanziaria per il periodo d’imposta 2008, a seguito diverifica condotta dalla Guardia di Finanza e dall’Ufficio, nel corso dellaquale la società aveva dichiarato di non poter esibire la documentazionecontabile in quanto asseritamente sottratta da ignoti. Dalle risultanze deiNumero registro generale 31402/2019Numero sezionale 2784/2026Numero di raccolta generale 11066/2026Data pubblicazione 24/04/2026processi verbali di constatazione emergevano rilevanti irregolarità nellaricostruzione delle operazioni imponibili, nonché la ritenuta fittizietà dicessioni dichiarate come intracomunitarie per l’importo di euro 1.118.780,considerate invece dall’Ufficio come operazioni interne imponibili ai finiIVA. L’Agenzia rideterminava così il reddito d’impresa in euro 784.388,applicando una redditività media del 20% desunta da controlli eseguiti suimprese analoghe nell’area territoriale, imputando poi il reddito ai soci inregime di trasparenza.La pretesa si consolidava nei confronti dei soci per mancata impugnazionedegli avvisi loro notificati, mentre la società proponeva ricorso avanti allaCTP di Napoli, che con sentenza n. 2240/08/2015 respingevaintegralmente le doglianze. Seguiva un articolato percorso processuale: laCTR Campania, con sentenza n. 5062/51/2016, disponeva il rinvio al primogrado per litisconsorzio necessario; la CTP, in sede di rinvio, con sentenzan. 11903/08/2017, rideterminava la pretesa riconoscendo un redditod’impresa pari ad euro 81.977, accogliendo solo in parte le doglianze deicontribuenti quanto alla misura della redditività. L’Ufficio proponevaappello, cui i contribuenti resistevano spiegando altresì appello incidentaleper ottenere una ulteriore riduzione del reddito accertato. [OSCURATO:PERSONA] regionale della Campania, con la sentenza n. 3839/26/19,depositata il 7 maggio 2019, accoglieva l’appello dell’Agenzialimitatamente all’IVA, ritenendo fittizie le esportazioni dichiarate, erespingeva nel resto sia l’appello principale sia quello incidentale.Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, articolando quattro motivi.La società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e i soci [OSCURATO:PERSONA] e Priscohanno proposto ricorso incidentale articolato in tre motivi.L’Agenzia ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale.Numero registro generale 31402/2019Numero sezionale 2784/2026Numero di raccolta generale 11066/2026Data pubblicazione 24/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso principale si contesta la violazione efalsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Commissione tributariaregionale disatteso la preliminare eccezione dell’Ufficio circal’inoppugnabilità (per intervenuta definitività) degli avvisi di accertamentonotificati ai soci, ritenendo che l’impugnazione dell’avviso emesso neiconfronti della società li avesse sostanzialmente “rimessi in termini” percontestare l’atto consequenziale.Il primo motivo di ricorso principale è infondato.In primo luogo, la doglianza muove da una non corretta lettura delladecisione impugnata. La CTR non ha affermato che l’impugnazionedell’avviso emesso nei confronti della società avrebbe “rimesso in termini”i soci per proporre tardiva impugnazione degli avvisi loro notificati, né hadisapplicato la perentorietà del termine di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546del 1992. Essa ha, invece, valorizzato la regola – propriadell’accertamento dei redditi delle società di persone e della conseguenteimputazione per trasparenza ex art. 5 TUIR – secondo cui, nel giudiziounitario avente ad oggetto l’atto presupposto (l’accertamento societario),ciascun socio può dedurre l’infondatezza dell’accertamento comune, ovevengano in rilievo questioni non personali, idonee a incidere sulla baseimponibile imputata pro quota.Come chiarito dalle Sezioni Unite, l’unitarietà dell’accertamento el’automatica imputazione del reddito a ciascun socio comportano che ilricorso proposto anche da uno soltanto degli interessati avverso l’attoimpositivo “unitario” apre un giudizio necessariamente collettivo, cheinvolge inscindibilmente società e soci, salvo che vengano dedottequestioni personali (Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815; v. ancheCass., Sez. 5, 18/05/2009, n. 11459; Cass., Sez. 6-5, 20/04/2016, n.7789). Ne discende che la controversia non ha ad oggetto singoleNumero registro generale 31402/2019Numero sezionale 2784/2026Numero di raccolta generale 11066/2026Data pubblicazione 24/04/2026posizioni debitorie ormai intangibili, ma gli elementi comuni dellafattispecie costitutiva dell’obbligazione tributaria che, per effetto dellatrasparenza fiscale, si riflettono su tutti i partecipanti. In tale prospettiva,l’eccezione di definitività degli avvisi ai soci non può essere intesa nelsenso di precludere in radice la deduzione, nel processo unitario, di vizi eragioni comuni afferenti all’accertamento societario presupposto.Va, dunque, ribadita la distinzione tra: (a) questioni personali del socio(che attengono, ad esempio, alla sua posizione soggettiva o a profilipeculiari dell’atto a lui notificato), le quali restano soggette alle ordinariepreclusioni e decadenze di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992; e (b)questioni non personali, comuni alla società e a tutti i soci, che riguardanola determinazione del reddito societario e, quindi, l’esistenza e la misuradella base imponibile destinata a essere imputata ex lege. Solo rispettoalle prime potrebbe porsi un problema di “inoppugnabilità” in sensoproprio; rispetto alle seconde, invece, non si tratta di riaprire i termini diimpugnazione di atti divenuti definitivi, bensì di consentire, nell’ambito delgiudizio unitario, il controllo di legittimità e fondatezza dell’accertamentopresupposto. Ne consegue che il richiamo all’art. 21 d.lgs. n. 546/1992 è,nella specie, inconferente, poiché la CTR non ha eluso alcuna decadenza,ma ha deciso nel perimetro delle questioni comuni devolute.Tale esito non collide con l’esigenza di stabilità dei rapporti, perchél’ordinamento – proprio in ragione della struttura unitariadell’accertamento “per trasparenza” – governa il rischio di soluzionicontrastanti imponendo il simultaneus processus e, al contempo,circoscrivendo gli effetti riflessi della decisione nei confronti dei soci entro ilimiti propri di tale meccanismo. Del resto, l’esigenza di certezza deirapporti giuridici sottesa alla perentorietà dei termini di impugnazione èsalvaguardata dal medesimo impianto nomofilattico: l’effetto favorevoleche discende ai soci dall’esito del giudizio unitario sull’accertamentosocietario opera sul piano dell’an e del quantum dell’imponibile imputabileNumero registro generale 31402/2019Numero sezionale 2784/2026Numero di raccolta generale 11066/2026Data pubblicazione 24/04/2026per trasparenza, con il limite – già rimarcato da questa Corte – dellairripetibilità di quanto eventualmente già versato in forza degli avvisidivenuti definitivi (cfr. Cass., Sez. U., n. 14815/2008; v. anche Cass., Sez.5, 30/10/2018, n. 27603). Pertanto, la dedotta violazione dell’art. 21 deld.lgs. n. 546 del 1992 non sussiste: la CTR non ha consentitoun’impugnazione tardiva degli avvisi ai soci, ma ha correttamenteammesso, nel giudizio unitario sull’accertamento societario, la deduzionedi ragioni comuni non personali, con effetti riflessi sul reddito dipartecipazione. Il primo motivo va, dunque, rigettato.Con il secondo motivo di ricorso principale si censura, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle regolesul giudizio di rinvio (artt. 59 e 63 del d.lgs. n. 546/1992), assumendo chela CTR abbia illegittimamente consentito ai soci – pur destinatari di avvisidivenuti definitivi – di rimettere in discussione il contenuto degli attiimpositivi, con conseguente ampliamento del thema decidendum rispettoall’originario oggetto del ricorso.Il secondo motivo di ricorso principale non coglie nel segno e varespinto.La CTR, nel ritenere che i soci potessero far valere, nel giudizio unitariorelativo alla società, l’infondatezza dell’accertamento presupposto, non haaffatto riesaminato gli avvisi emessi nei loro confronti – divenuti, in effetti,definitivi per mancata impugnazione –, ma si è limitata a dareapplicazione al principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte,per cui, in materia di società di persone, l’accertamento è ontologicamenteunitario e riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci, ai quali ilreddito è imputato automaticamente ai sensi dell’art. 5 TUIR. Inparticolare, la sentenza d’appello si è mossa sul piano (processuale)dell’oggetto del giudizio unitario e degli effetti riflessi dell’accertamentosocietario sul reddito di partecipazione, e non già su quello (sostanziale)della “reviviscenza” dei termini di impugnazione degli atti ormai definitivi.Numero registro generale 31402/2019Numero sezionale 2784/2026Numero di raccolta generale 11066/2026Data pubblicazione 24/04/2026Secondo l’orientamento delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, n. 14815 del 4giugno 2008, Rv. 603330), «il ricorso proposto anche da uno soltantodegli interessati, a seguito della notifica dell’atto impositivo unitario, apreil giudizio necessariamente collettivo, involgente sia la società sia tutti isoci, salvo che vengano dedotte questioni personali», con la conseguenzache la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltantodei coobbligati. L’indirizzo riassunto è stato costantemente ribadito dallagiurisprudenza nomofilattica (cfr. Cass., Sez. 5, n. 11459 del 18/05/2009,Rv. 608177; Cass., Sez. 5, ord. n. 13073 del 25/07/2012, Rv. 623853;Cass., Sez. 6-5, ord. n. 17925 del 18/10/2012, Rv. 623934; Cass., Sez. 5,n. 23096 del 14/12/2012, Rv. 625132; Cass., Sez. 6-5, ord. n. 25300 del28/11/2014, Rv. 633451; Cass., Sez. 6-5, ord. n. 7789 del 20/04/2016,Rv. 639568; Cass., Sez. 6-5, ord. n. 16730 del 25/06/2018, Rv. 649377;Cass., Sez. 5, ord. n. 27603 del 30/10/2018, Rv. 650967; Cass., Sez. 5,ord. n. 28060 del 30/10/2024, Rv. 672621).Dal complesso dei tratteggiati principi deriva non solo l’obbligo delsimultaneus processus, ma anche che l’accertamento reso nel giudiziounitario relativo alla società – ove fondato su ragioni non personali –spiega effetti favorevoli in capo ai soci, ancorché gli avvisi loro notificatisiano divenuti definitivi per mancata impugnazione, con il solo limite dellairripetibilità di quanto eventualmente già versato (cfr. ancora Cass., Sez.U, n. 14815/2008; nonché Cass., Sez. 5, n. 11459/2009 cit.).Ne consegue che la CTR, nel riconoscere ai soci la possibilità di dedurrel’infondatezza dell’accertamento societario ai fini del proprio reddito dipartecipazione, non ha affatto ampliato il thema decidendum, ma hacorrettamente applicato il principio di unitarietà dell’accertamento e diinscindibilità soggettiva del giudizio, come elaborato dalle Sezioni Unite edalle successive pronunce di questa Corte. L’eccezione di “intangibilità”come prospettata dall’Ufficio postula un effetto preclusivo incompatibilecon la struttura necessariamente collettiva del contenzioso ex art. 5 TUIR,Numero registro generale 31402/2019Numero sezionale 2784/2026Numero di raccolta generale 11066/2026Data pubblicazione 24/04/2026nella parte in cui vengano in rilievo questioni non personali, comuni allasocietà e a tutti i soci.Il motivo deve pertanto essere rigettato.Con il terzo motivo di ricorso principale l’Agenzia denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 132 c.p.c., deducendo che la CTR abbia rigettato l’appello erarialein punto di rideterminazione del reddito sulla base di una motivazionemeramente apparente: limitata al richiamo apodittico alla “mancanza dilinearità” della ricostruzione dell’Ufficio e alla ritenuta genericità dellapercentuale di redditività applicata, senza confrontarsi con le specifichededuzioni svolte in gravame né rendere percepibile l’iter logico-giuridicoseguito.Il terzo motivo di ricorso principale è infondato.La sentenza impugnata supera, infatti, la soglia del “minimocostituzionale” della motivazione: la CTR ha esplicitato le ragioni per lequali ha ritenuto non convincente la ricostruzione reddituale operatadall’Ufficio, individuandone i profili ritenuti dirimenti (in particolare,l’assenza di dimostrazione della necessità di sommare ai ricavi il valoredelle operazioni indicate come intracomunitarie, già comprese nel volumed’affari, nonché la genericità della percentuale di redditività del 20%desunta da controlli su imprese analoghe). Tali passaggi rendonointellegibile la ratio decidendi e consentono il controllo di legittimità. Inaltri termini, la CTR ha posto a base del rigetto una duplice ratio – (i)l’asserita duplicazione della base-ricavi e (ii) l’assenza di un’adeguata basedi comparazione per il 20% – che, pur sinteticamente enunciata, è idoneaa rendere percepibile il percorso logico seguito e a circoscrivere l’oggettodella censura di legittimità. In linea con i principi di questa Corte, la nullitàper “motivazione apparente” ricorre solo quando l’apparatoargomentativo, pur graficamente esistente, non consenta di comprenderel’iter logico seguito per pervenire al decisum (Cass., Sez. U., 3 novembreNumero registro generale 31402/2019Numero sezionale 2784/2026Numero di raccolta generale 11066/2026Data pubblicazione 24/04/20262016, n. 22232; ex multis Cass. n. 14927/2017; Cass. n. 13977/2019;Cass. n. 29124/2021), e comunque il sindacato di legittimità restacircoscritto al c.d. “minimo costituzionale” (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014,n. 8053; v. anche Cass. n. 23940/2017).La doglianza, nella sostanza, sollecita una diversa valutazione delmateriale istruttorio e della congruità della stima reddituale, prospettandocome “apparente” una motivazione che invece indica gli elementi posti abase della decisione e le ragioni del dissenso rispetto alla tesi erariale.Come chiarito dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, n. 8053 del 7/04/2014),la nullità per motivazione apparente ricorre solo quando manchi del tuttol’esposizione del percorso argomentativo o questo sia meramenteassertivo e non consenta di comprendere le ragioni della decisione; ipotesiche non si verifica nel caso di specie. Il motivo, infatti, non denuncia un“vuoto motivazionale”, ma mira a sostituire alle valutazioni del giudiceregionale (sulla necessità della sommatoria e sulla attendibilità dellapercentuale prescelta) una diversa ricostruzione contabile, operazioneestranea al sindacato ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.Con il quarto motivo di ricorso principale si deduce, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 37e 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 54 e 55 del d.P.R. n.633/1972, nonché dei principi in tema di riparto dell’onere della prova,contestandosi alla CTR di avere disconosciuto la legittimitàdell’accertamento induttivo nonostante la totale inattendibilità dellacontabilità e la presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.L’Agenzia lamenta che il giudice regionale avrebbe reputato “non lineare”la ricostruzione del reddito senza confrontarsi con le specifiche difesesvolte in appello e senza considerare che, in ragione dell’assenza didocumenti contabili e delle incongruenze riscontrate, il metodo induttivoera l’unico praticabile; con particolare riferimento alla ritenuta fittizietàdelle cessioni intracomunitarie e all’omessa dichiarazione di operazioniNumero registro generale 31402/2019Numero sezionale 2784/2026Numero di raccolta generale 11066/2026Data pubblicazione 24/04/2026imponibili per euro 2.803.162. Secondo l’Ufficio, la CTR avrebbe inoltreerroneamente valorizzato uno studio di settore postumo e non verificato,prodotto dai contribuenti, in luogo delle risultanze istruttorie acquisite insede di controllo.Il quarto motivo di ricorso principale è infondato.La CTR non ha affatto negato, in via astratta, la praticabilitàdell’accertamento induttivo ai sensi degli artt. 37 e 39, comma 2, d.P.R. n.600/1973 (nonché degli artt. 54 e 55 d.P.R. n.633/1972); essa hapiuttosto ritenuto non corretta la concreta applicazione del metodo nelcaso di specie, evidenziando, da un lato, l’erroneità della sommatoria delleoperazioni dichiarate come intracomunitarie al totale dei ricavi – giacchéquelle risultavano già comprese nel volume d’affari – e, dall’altro, lagenericità della percentuale di redditività del 20% assunta dall’Ufficiosenza adeguato ancoraggio probatorio. Trattasi di valutazioni di meritosorrette da motivazione intellegibile, nelle quali il giudice regionale haspiegato perché reputa “non lineare” la ricostruzione erariale, sicché nonricorre la dedotta violazione di legge né un vizio di motivazione apparente.La critica erariale, pur formalmente incardinata come violazione di normesull’accertamento induttivo e sul riparto dell’onere della prova, si risolvenella contestazione delle premesse fattuali e della tenuta logico-contabiledella quantificazione, vale a dire in un dissenso sul giudizio di meritocompiuto dalla CTR.Non è fondata, altresì, la doglianza secondo cui la CTR avrebbe “sostituito”all’accertamento induttivo uno studio di settore postumo e non verificato:il giudice d’appello non ha elevato tale studio a prova legale, ma lo havalorizzato quale parametro di coerenza utilizzato dal primo giudice, afronte di una ricostruzione induttiva ritenuta internamente incongrua perle ragioni dianzi evidenziate; in tal modo, la CTR non ha disconosciuto ilmetodo induttivo in sé, bensì ne ha censurato le premesse fattuali e l’usoconcreto operato dall’Amministrazione.Numero registro generale 31402/2019Numero sezionale 2784/2026Numero di raccolta generale 11066/2026Data pubblicazione 24/04/2026Parimenti infondata è la censura di malgoverno delle presunzioni e delriparto dell’onere della prova. La CTR ha, infatti, accolto il gravamelimitatamente all’IVA sulle operazioni ritenute fittiziamenteintracomunitarie, valorizzando le risultanze istruttorie richiamatedall’Ufficio; ha invece disatteso la quantificazione del reddito per i descrittivizi nella ricostruzione dei ricavi e nell’applicazione della redditività media.Ne discende che il giudice regionale non ha ignorato il sistema presuntivo,ma ne ha diversificato l’incidenza sui distinti profili impositivi, con esitonon illogico né contraddittorio.Le ulteriori doglianze dell’Agenzia – nella parte in cui insistono sullapretesa correttezza della duplicazione dei ricavi, sull’asserita univocitàdelle presunzioni e sull’irrilevanza dello studio utilizzato in primo grado –sollecitano, in realtà, una nuova lettura del materiale istruttorio e dellaricostruzione fattuale operata dal giudice del merito, inammissibile in sededi legittimità sotto le vesti della violazione di legge.Anche con tale censura l’Agenzia, pur evocando violazioni di legge, mirasostanzialmente a rimettere in discussione l’apprezzamento del giudice dimerito circa la concreta attendibilità della ricostruzione reddituale e lacongruità della percentuale di redditività applicata.La CTR, infatti, non ha escluso in astratto la praticabilità dell’accertamentoinduttivo in presenza di contabilità inattendibile, ma ha ritenuto noncorrettamente dimostrato, nel caso concreto, il passaggio logico-contabileposto a base della sommatoria dei ricavi e, soprattutto, ha reputato nonadeguatamente ancorata a riscontri specifici la redditività media del 20%assunta dall’Ufficio; si tratta di valutazioni di merito non sindacabili in sededi legittimità se sorrette da motivazione non apparente, come nella specie.Ne consegue che non risulta violato neppure il riparto dell’onere dellaprova, poiché la CTR ha ritenuto non dimostrati, a monte, alcunipresupposti fattuali della quantificazione erariale, senza per ciò stessoribaltare l’assetto delle regole probatorie; il motivo va, pertanto, rigettato.Numero registro generale 31402/2019Numero sezionale 2784/2026Numero di raccolta generale 11066/2026Data pubblicazione 24/04/2026In particolare, la CTR non ha imposto all’Ufficio una prova “impossibile” néha valorizzato un mero difetto formale, ma ha rilevato l’assenza di unsupporto concreto (logico e documentale) ai passaggi di calcolo posti afondamento della pretesa reddituale, con valutazione che attiene al meritoe non all’interpretazione delle norme invocate.Con il primo motivo di ricorso incidentale, i ricorrenti censurano, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza impugnata permotivazione apparente e travisamento delle risultanze processuali,lamentando che la CTR abbia confermato la riqualificazione delle cessioniintracomunitarie come cessioni interne sulla base di argomentazioniinconferenti, quali l’asserita irregolarità contabile dell’operatore esteroacquirente e l’assenza della contabilità della società, elementi privi diqualsivoglia nesso logico con la natura delle operazioni ai fini IVA.Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato.La censura con cui i ricorrenti denunciano la pretesa “motivazioneapparente” non coglie nel segno. La sentenza impugnata espone infatti, inmodo intellegibile e coerente, le ragioni per le quali la CTR ha ritenuto diconfermare la riqualificazione delle operazioni dichiarate comeintracomunitarie in operazioni interne, valorizzando una serie di elementipresuntivi tratti dagli esiti della verifica – l’assenza della contabilità, larilevata anomalia delle modalità di pagamento, la mancanza didocumentazione a supporto dell’effettivo trasferimento all’estero dei beni– ritenuti idonei, sul piano logico-presuntivo, a escludere l’effettività delleoperazioni di esportazione.L’assunto secondo cui tali elementi sarebbero “inconferenti” o tali darendere la motivazione solo apparente non è condivisibile. Come chiaritoda questa Corte, spetta unicamente al giudice di merito individuare le fontidel proprio convincimento, selezionare e valutare il materiale istruttorio,controllarne attendibilità e concludenza, attribuire prevalenza a uno o piùmezzi di prova e, se del caso, escludere implicitamente la rilevanza di altriNumero registro generale 31402/2019Numero sezionale 2784/2026Numero di raccolta generale 11066/2026Data pubblicazione 24/04/2026elementi senza essere tenuto a darne analitica contezza, purché lamotivazione consenta di ricostruire il percorso argomentativo seguito(Cass., nn. 13485/2014; 16499/2009). È esattamente quanto avvenutonel caso di specie.La CTR ha infatti illustrato, sia pure con sintesi, il proprio ragionamentopresuntivo, descrivendo le circostanze di fatto ritenute significative(rilevante volume di pagamenti in contanti, ripetitività dei prelievi dellamerce, assenza di riscontri bancari, anomalia delle operazioni del soggettoestero) e spiegando perché esse convergessero nel senso della mancanzadi effettività delle cessioni intracomunitarie. La motivazione rende dunquepienamente percepibile la ratio decidendi, superando la soglia del “minimocostituzionale” della motivazione cui è oggi limitato il sindacato dilegittimità. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, a seguito dellariforma dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., non sono più ammissibilicensure volte a denunciare insufficienza o contraddittorietà dellamotivazione, essendo oggi configurabile il vizio motivazionale solo nelleipotesi estreme di mancanza assoluta della motivazione, motivazionemeramente apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazioneincomprensibile, e rimanendo altrimenti deducibile unicamente l’omessoesame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione (Cass., nn.23940/2017; 22598/2018; 7090/2022). Nessuna di tali ipotesi ricorrenella specie. I ricorrenti, più che denunciare un vizio riconducibileall’art. 360, n. 4 c.p.c., sollecitano in realtà una diversa lettura delmateriale istruttorio, mirando a sostituire la valutazione della CTR con unapropria ricostruzione del fatto. Un simile scrutinio è inammissibile in sededi legittimità, ove non si profili la violazione del canone minimocostituzionale della motivazione, che – come detto – non risulta affattoinfranto nel caso in esame.Con il secondo motivo di ricorso incidentale, i ricorrenti deducono, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 31402/2019Numero sezionale 2784/2026Numero di raccolta generale 11066/2026Data pubblicazione 24/04/2026degli artt. 41 ss. del D.L. n. 331/1993, assumendo che la CTR abbiaillegittimamente attribuito valore decisivo alla mancata tracciabilità deipagamenti, considerandola requisito necessario per la qualificazione delleoperazioni come intracomunitarie, mentre tale condizione non è previstadalla disciplina applicabile ratione temporis.Il secondo motivo di ricorso incidentale è infondato.La decisione impugnata non introduce alcun requisito formale aggiuntivo,ma valorizza un quadro indiziario plurimo e convergente per escluderel’effettività delle cessioni verso l’estero; la CTR, infatti, chiarisce che «…l’appello riguarda solo l’affermazione della non imponibilità IVA dellecessioni estere, in realtà non qualificabili come effettive cessioniintracomunitarie …», e motiva l’accoglimento del gravame«esclusivamente con riguardo alla tassazione IVA … delle operazionifittiziamente risultanti come intracomunitarie: assenza di contabilità,irregolarità contabile della società estera acquirente, mancanza diqualsiasi traccia di pagamenti … [circostanze che] rendono sul pianopresuntivo effettivamente convincente la mancanza di effettive operazionidi esportazioni». In tal modo, la CTR non ha trasformato la tracciabilità incondizione legale di non imponibilità, ma l’ha impiegata – insieme aassenza di contabilità, modalità e frequenza dei ritiri, mancanza diriscontri di trasporto e anomalie del partner estero – quale indicesintomatico dell’insufficienza probatoria rispetto ai requisiti sostanzialidell’art. 41 D.L. 331/1993; ciò è coerente con l’impostazione per cui la nonimponibilità richiede la prova dell’effettivo trasferimento dei beni in altroStato membro e della soggettività passiva IVA del cessionario, mentre gliadempimenti formali (tra cui le modalità di pagamento) svolgono funzionedi supporto al controllo e, se difettano, rilevano in quanto impediscano laprova certa dei presupposti sostanziali. In definitiva, la critica degli istantisollecita una diversa lettura del compendio indiziario, inammissibile insede di legittimità, a fronte di una motivazione che, con i riportati stralci,Numero registro generale 31402/2019Numero sezionale 2784/2026Numero di raccolta generale 11066/2026Data pubblicazione 24/04/2026rende percepibile e coerente la ratio decidendi della CTR. Il secondomotivo di ricorso incidentale va, pertanto, rigettato.Con il terzo motivo di ricorso incidentale, i ricorrenti denunciano, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c.,dolendosi che la CTR sia incorsa in ultrapetizione per avere confermato,oltre all’IVA sull’operazione riqualificata, anche le relative sanzioni einteressi, sebbene l’Agenzia avesse impugnato la sentenza di primo gradounicamente con riguardo all’imposta.Il terzo motivo di ricorso incidentale è infondato.I ricorrenti assumono che la CTR sia incorsa in ultrapetizione per avereconfermato, oltre all’IVA relativa alle operazioni riqualificate come interne,anche le corrispondenti sanzioni e interessi, sostenendo che l’appellodell’Agenzia si sarebbe limitato a chiedere la riforma della sentenza diprimo grado con riferimento alla sola imposta. Tale ricostruzione nonriflette la reale portata della decisione impugnata né la struttura delrapporto obbligatorio oggetto di accertamento.L’imposta principale e i relativi accessori costituiscono, nel sistematributario, un unico rapporto derivante dalla medesima operazioneimponibile. Una volta affermata la debenza del tributo, la debenza disanzioni e interessi discende ex lege, quale effetto necessario e nonautonomo rispetto al capo impositivo. Ne consegue che, quando l’Ufficioimpugna la decisione di primo grado chiedendo la confermadell’accertamento ai fini IVA, la domanda si estende, per implicazionegiuridica, all’intero carico impositivo, comprensivo degli accessori, salvoche ne sia espressamente esclusa la contestazione, evenienza che nelcaso di specie non ricorre. La CTR ha deciso nel perimetro del themadecidendum, limitandosi a trarre le conseguenze giuridiche necessariedall’accoglimento del gravame erariale in ordine all’imponibilità delleoperazioni contestate. In tale prospettiva, la conferma delle sanzioni edegli interessi non costituisce introduzione di un capo nuovo néNumero registro generale 31402/2019Numero sezionale 2784/2026Numero di raccolta generale 11066/2026Data pubblicazione 24/04/2026rappresenta il fisiologico completamento della pretesa impositiva rispettoalla quale l’Amministrazione aveva chiesto integrale ristabilimento.L’ultrapetizione presuppone uno scostamento tra chiesto e pronunciato:nel caso di specie, la CTR ha semplicemente ricondotto gli accessori allasorte del tributo, come imposto dal sistema.Lamentare che l’Agenzia non abbia domandato espressamente anche laconferma degli accessori significa misconoscere che le sanzioni e gliinteressi seguono automaticamente la sorte dell’imposta e non richiedonoun distinto petitum. La decisione della CTR, pertanto, non eccede i limitidel giudizio d’appello e non incorre nella violazione dell’art. 112 c.p.c.Il terzo motivo di ricorso incidentale deve, pertanto, essere rigettato.Ricorrono giusti motivi stante la reciproca soccombenza e l’esito delgiudizio per compensare interamente trac le parti le spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensaintegralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dell’art. 13, comma 1-bis,dello stesso d.P.R.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.La PresidenteGiulia Iofrida