CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31615/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all'aspecificità del ricorso: tale situazione va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); che a tale riguardo deve osservarsi come la Corte di merito, con motivazione esente dai vizi dedotti ed in perfetta conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati, abbia congruamente evidenziato come nel caso di specie fosse emerso con certezza dalle risultanze probatorie che il ricorrente avesse agito con il volto travisato da uno scaldacollo che gli copriva il volto fino al naso, tanto che il relativo riconoscimento avveniva sulla scorta delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza del distributore di carburanti ove era stata commessa la rapina, dal raffronto dei tatuaggi del soggetto agente con quelli dell'imputato, nonché dell'arresto di quest'ultimo avvenuto nella stessa giornata per altro delitto (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che è manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); considerato, invero, che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante in parola, il risarcimento del danno deve essere integrale, ossiacomprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso e che la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva eventualmente resa dalla persona offesa (cfr. Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 - 02); che a tale riguardo deve inoltre ribadirsi come il risarcimento del danno prima del giudizio debba rappresentare una prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale e, come tale, debba essere totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale (cfr. Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793 - 01); che nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti ed in perfetta conformità con i principi di diritto appena richiamati, ha rilevato come la somma corrisposta dal ricorrente alla persona offesa risultasse evidentemente inadeguata e non integrale in considerazione dell'entità complessiva dei danni alla stessa cagionati sia dal punto di vista materiale che morale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M