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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 08422/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEt, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della sentenza/ resa all'esito di giudizio abbreviato /dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi - per avere eliminato la pena accessoria dell'interdizione legale per la durata della pena e sostituito la pena accessoria dell'interdizione perpetua dei pubblici uffici con quella dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque -, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Ritenuto che i motivi sollevati (con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla denegata riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5„ d.P.R. 309/90, e al diniego del giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, perché, oltre ad essere del tutto generici, risolvendosi prevalentemente in stralci di pronunce di legittimità e di merito, afferiscono al trattamento punitivo, il quale risulta sorretto da idonea e non illogica motivazione (si vedano, quanto all'invocata fattispecie di cui al predetto comma 5, le pp. 5 e 6; quanto al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, si veda la p. 6).

L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEt, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della sentenza/ resa all'esito di giudizio abbreviato /dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi - per avere eliminato la pena accessoria dell'interdizione legale per la durata della pena e sostituito la pena accessoria dell'interdizione perpetua dei pubblici uffici con quella dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque -, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i motivi sollevati (con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla denegata riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5„ d.P.R. 309/90, e al diniego del giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, perché, oltre ad essere del tutto generici, risolvendosi prevalentemente in stralci di pronunce di legittimità e di merito, afferiscono al trattamento punitivo, il quale risulta sorretto da idonea e non illogica motivazione (si vedano, quanto all'invocata fattispecie di cui al predetto comma 5, le pp. 5 e 6; quanto al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, si veda la p. 6). L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 08422/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris