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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18341/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ANCONA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale della stessa sede del 22 gennaio 2024 in ordine al reato di cui agli artt. 186 comma 7 e 187 comma 8 d.lgs. 285/1992, commessi in [OSCURATO:PERSONA] di Savena (B0) il 17 agosto 2022.

L'esponente articola un motivo di ricorso: vizio di motivazione con riferimento alla invocata esclusione del concorso formale eterogeneo tra i reati di cui al capo A) e B) e alla mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.

Lo stesso, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limita a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (sui contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n, 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv.268822,sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa zione), prospettando deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.

3. Il motivo è anche manifestamente infondato in diritto perché il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada come correttamente rilevato dai giudici di merito - costituisce una distinta e autonoma fattispecie incriminatrice rispetto al reato di cui all'art. 186, comma 7 cod. strada, in quanto il rinvio dell'art. 187, comma 8, cod. strada al comma 7 dell'art. 186 riguarda solo il trattamento sanzionatorio.

Né è configurabile un concorso apparente fra le predette norme in quanto le relative fattispecie, che tutelano beni giuridici diversi, non si pongono fra loro in rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen. atteso che, mentre la prima punisce la condotta di colui che si rifiuti di sottoporsi ad accertamenti tossicologici, finalizzati ad accertare che la guida del veicolo sia avvenuta sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, la seconda fa riferimento all'accertamento della guida in stato di ebbrezza e, dunque, ad un fatto del tutto diverso.

Con ogni conseguenza in ordine all'aumento di pena previsto dall'art. 81 cod.pen. 4.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ANCONA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale della stessa sede del 22 gennaio 2024 in ordine al reato di cui agli artt. 186 comma 7 e 187 comma 8 d.lgs. 285/1992, commessi in [OSCURATO:PERSONA] di Savena (B0) il 17 agosto 2022. L'esponente articola un motivo di ricorso: vizio di motivazione con riferimento alla invocata esclusione del concorso formale eterogeneo tra i reati di cui al capo A) e B) e alla mitigazione del trattamento sanzionatorio. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Lo stesso, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limita a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (sui contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n, 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv.268822,sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa zione), prospettando deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. 3. Il motivo è anche manifestamente infondato in diritto perché il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada come correttamente rilevato dai giudici di merito - costituisce una distinta e autonoma fattispecie incriminatrice rispetto al reato di cui all'art. 186, comma 7 cod. strada, in quanto il rinvio dell'art. 187, comma 8, cod. strada al comma 7 dell'art. 186 riguarda solo il trattamento sanzionatorio. Né è configurabile un concorso apparente fra le predette norme in quanto le relative fattispecie, che tutelano beni giuridici diversi, non si pongono fra loro in rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen. atteso che, mentre la prima punisce la condotta di colui che si rifiuti di sottoporsi ad accertamenti tossicologici, finalizzati ad accertare che la guida del veicolo sia avvenuta sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, la seconda fa riferimento all'accertamento della guida in stato di ebbrezza e, dunque, ad un fatto del tutto diverso. Con ogni conseguenza in ordine all'aumento di pena previsto dall'art. 81 cod.pen. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P. P.Q.M
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