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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19300/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16591/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(già [OSCURATO:PERSONA] s .p.a. ); -intimata- per la cassazione dellasentenza n. 1357/2022 della CORTE di APPELLO di MILANO, depositata il 28aprile 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 dal Consigliere relatore, PaoloSpaziani. [OSCURATO:PERSONA]

1. In seguito all’accertamento del furto di un macchinario acquistato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. mediante contratto di locazione finanziaria con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed assicurato mediante polizza stipulata con [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Milano condannò quest’ultima a pagare a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) l’indennizzo già spettante alla società assicurata (ma esigibile dalla banca, in base alla clausola di “appendice di vincolo”, quale finanziatrice della somma utilizzata per l’acquisto del bene) e a risarcire ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il danno cagionato dal ritardato pagamento dello stesso indennizzo, derivante dalla segnalazione presso la [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italia e dalle conseguenti revoche degli affidamenti in essere, nonché dall’innalzamento del rating di settore; danno equitativamente liquidato nella misura di Euro 100.000,00 in valori attuali, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. 2.La Corte di appello di Milano – adìta con appello principale da [OSCURATO:PERSONA] (che aveva impugnato il solo capo di sentenza contenente la condanna al risarcimento del danno liquidato equitativamente) e con appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che aveva lamentato il mancato riconoscimento degli interessi moratori previsti dal contratto di leasing , da calcolare, alternativamente, sulla somma liquidata alla banca a titolo di indennizzo, oppure su quella ad essa riconosciuta a titolo di risarcimento) – ha accolto la prima impugnazione e ha conseguentemente rigettato la seconda.

La Corte territoriale ha ritenuto che, sebbene fosse emerso il ritardato adempimento dellaZurich [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’obbligazione di pagamento dell’indennizzo assicurativo, tuttavia non era stato provato il danno subìto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in conseguenza di tale inadempimento, non risultando che, in seguito allasegnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italia, vi fosse stata effettivamente la revoca degli affidamenti in corso né che l’innalzamento del rating (e la conseguente attribuzione di una classe di merito creditizio inferiore) avesse effettivamente determinato un incremento degli oneri e delle difficoltà di accesso al credito; pertanto, erroneamente il giudice di primo grado aveva fatto ricorso alla liquidazione equitativa del danno, in assenza dei necessari presupposti dell’impossibilità o dell’estrema difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare, essendo in dubbio la stessa esistenza del lamentato pregiudizio. 3.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di due motivi.

Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre resta intimata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Sia la parte ricorrente che la parte controricorrente hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.Il primo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione di legge, in particolare dell’art. 1226 e dell’art. 2056 cod. civ.».

La società ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso la possibilità di far luogo alla liquidazione equitativa del danno (possibilità, invece, correttamente affermata dal primo giudice), in quanto nella fattispecie si sarebbe integrata la sussistenza di entrambi i presupposti ai quali tale possibilità è subordinata ai sensi dell’art.1226 cod. civ., ovverosia, da un lato, la prova della sussistenza del danno, dall’altro l’impossibilità, o comunque la particolare difficoltà, della dimostrazione del suo preciso ammontare. 1.2.Il secondo motivo denuncia«violazione e falsa applicazione di legge, in particolare dell’art. 115 cod.proc. civ. ».

La società ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, dagli estratti-conto prodotti in giudizio era emersa la prova del pregiudizio da essa subìto, «derivato direttamente dal prolungato, colpevole, protratto (ultraquinquennale) ritardo nel pagamento dell’indennizzo, da cui [erano] scaturiti gli ingentissimi interessi moratori applicati dalla concedente del leasing, i quali non si sarebbero prodotti se vi fosse stata una liquidazione “fisiologica” dell’indennizzo». 2.Entrambi i motivi – da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione –sono inammissibili.

2.1. Essi, infatti, ad onta dell a formale intestazione, non denunciano vizi di violazione di legge, ma censurano la valutazione dei fattie l’apprezzamento delle risultanze istruttorie offerto dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’una quanto l’altro costituiscono attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).

La Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha motivatamente ritenuto che, non ostante l’accertato inadempimento della società assicurativa (la quale aveva indebitamente ritardato il pagamento dell’indennizzo), non fosse stata fornita altresì la prova del danno asseritamente subìto dalla società assicurata, atteso che non era emersa né la presunta revoca degli affidamenti in essere per effetto della segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italia, né l’impossibilità o la maggiore difficoltà di accesso al credito quale conseguenza dell’innalzamento del rating e dell’attribuzione di una classe di credito inferiore.

Con particolare riferimento al lamentato danno riferibile agli interessi di mora pattuiti nel contratto di leasing, la Corte di appello, ancora sullabase ad un accertamento in fatto, evidentemente fondato sulle risultanze istruttorie ( e, quindi, anche sulla documentazione invocata dalla ricorrente), non censurabile in questa sede,ha ritenuto, non sussistente la prova di versamenti o dieventuali azioni giudiziarie né di una (futura ma) certa diminuzione patrimoniale, evidenziando il difetto dell’attualità e concretezza del danno medesimo; al riguardo, l’affermazione del giudice del emrito che occorre distinguere tra pericolo di danno e pericolo che determina un danno attuale, perché solo quest’ultimo gode della tutela risarcitoria,non ha neppure formato oggetto di specifica impugnazione inquesta sede.

2.2. Coerentemente con tale incensurabile apprezzamento di merito, la Corte di appello, lungi dal disapplicare il principio secondo il quale la liquidazione equitativa del danno postula, ai sensi dell’art.1226 cod. civ.,per un verso, la prova della sussistenza del danno e, per altro verso, l’impossibilità o, almeno, la rilevante difficoltà di provarne il preciso ammontare, ne ha fatto, al contrario, debita e corretta applicazione, pervenendo alla riforma della contraria statuizione del Tribunale proprio in ragione dell’indebito ricorso al predetto criterio di liquidazione in mancanza dei necessari presupposti.

Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Corte di merito, i motivi di ricorso in esame sono, dunque, inammissibili, in quanto – sull’assunto che sarebbe stata invece raggiunta la prova della sussistenza del danno conseguente al ritardato adempimento della società di assicurazione (nonché, più in generale, dei presupposti che avrebbero autorizzato la liquidazione equitativa dello stesso) – tendono a provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanze istruttorie e una ricostruzione dei fatti controversi diversa da quella fornita dal giudice di appello.

Il ricorso per cassazione deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

3. Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra la società ricorrente e la società controricorrente seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere, invece, sulle spese relative al rapporto processuale intercorso tra la ricorrente e la società intimata, che non ha svolto difese in sede di legittimità e nei confronti della quale, per precisazione espressa di parte ricorrente, non è stata rivolta alcuna domanda in questa sede e il ricorso è stato notificato ai fini della litis denuntiatioe del conseguente perfezionamento del contraddittorio (v. ricorso,p. 2).

4. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto processuale, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ove dovuto (Cass., Sez.

Un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società ricorrente a rimborsare alla società controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorre nte, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16591/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(già [OSCURATO:PERSONA] s .p.a. ); -intimata- per la cassazione dellasentenza n. 1357/2022 della CORTE di APPELLO di MILANO, depositata il 28aprile 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 dal Consigliere relatore, PaoloSpaziani. [OSCURATO:PERSONA] 1. In seguito all’accertamento del furto di un macchinario acquistato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. mediante contratto di locazione finanziaria con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed assicurato mediante polizza stipulata con [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Milano condannò quest’ultima a pagare a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) l’indennizzo già spettante alla società assicurata (ma esigibile dalla banca, in base alla clausola di “appendice di vincolo”, quale finanziatrice della somma utilizzata per l’acquisto del bene) e a risarcire ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il danno cagionato dal ritardato pagamento dello stesso indennizzo, derivante dalla segnalazione presso la [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italia e dalle conseguenti revoche degli affidamenti in essere, nonché dall’innalzamento del rating di settore; danno equitativamente liquidato nella misura di Euro 100.000,00 in valori attuali, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. 2.La Corte di appello di Milano – adìta con appello principale da [OSCURATO:PERSONA] (che aveva impugnato il solo capo di sentenza contenente la condanna al risarcimento del danno liquidato equitativamente) e con appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che aveva lamentato il mancato riconoscimento degli interessi moratori previsti dal contratto di leasing , da calcolare, alternativamente, sulla somma liquidata alla banca a titolo di indennizzo, oppure su quella ad essa riconosciuta a titolo di risarcimento) – ha accolto la prima impugnazione e ha conseguentemente rigettato la seconda. La Corte territoriale ha ritenuto che, sebbene fosse emerso il ritardato adempimento dellaZurich [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’obbligazione di pagamento dell’indennizzo assicurativo, tuttavia non era stato provato il danno subìto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in conseguenza di tale inadempimento, non risultando che, in seguito allasegnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italia, vi fosse stata effettivamente la revoca degli affidamenti in corso né che l’innalzamento del rating (e la conseguente attribuzione di una classe di merito creditizio inferiore) avesse effettivamente determinato un incremento degli oneri e delle difficoltà di accesso al credito; pertanto, erroneamente il giudice di primo grado aveva fatto ricorso alla liquidazione equitativa del danno, in assenza dei necessari presupposti dell’impossibilità o dell’estrema difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare, essendo in dubbio la stessa esistenza del lamentato pregiudizio. 3.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di due motivi. Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre resta intimata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Sia la parte ricorrente che la parte controricorrente hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.Il primo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione di legge, in particolare dell’art. 1226 e dell’art. 2056 cod. civ.». La società ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso la possibilità di far luogo alla liquidazione equitativa del danno (possibilità, invece, correttamente affermata dal primo giudice), in quanto nella fattispecie si sarebbe integrata la sussistenza di entrambi i presupposti ai quali tale possibilità è subordinata ai sensi dell’art.1226 cod. civ., ovverosia, da un lato, la prova della sussistenza del danno, dall’altro l’impossibilità, o comunque la particolare difficoltà, della dimostrazione del suo preciso ammontare. 1.2.Il secondo motivo denuncia«violazione e falsa applicazione di legge, in particolare dell’art. 115 cod.proc. civ. ». La società ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, dagli estratti-conto prodotti in giudizio era emersa la prova del pregiudizio da essa subìto, «derivato direttamente dal prolungato, colpevole, protratto (ultraquinquennale) ritardo nel pagamento dell’indennizzo, da cui [erano] scaturiti gli ingentissimi interessi moratori applicati dalla concedente del leasing, i quali non si sarebbero prodotti se vi fosse stata una liquidazione “fisiologica” dell’indennizzo». 2.Entrambi i motivi – da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione –sono inammissibili. 2.1. Essi, infatti, ad onta dell a formale intestazione, non denunciano vizi di violazione di legge, ma censurano la valutazione dei fattie l’apprezzamento delle risultanze istruttorie offerto dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’una quanto l’altro costituiscono attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). La Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha motivatamente ritenuto che, non ostante l’accertato inadempimento della società assicurativa (la quale aveva indebitamente ritardato il pagamento dell’indennizzo), non fosse stata fornita altresì la prova del danno asseritamente subìto dalla società assicurata, atteso che non era emersa né la presunta revoca degli affidamenti in essere per effetto della segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italia, né l’impossibilità o la maggiore difficoltà di accesso al credito quale conseguenza dell’innalzamento del rating e dell’attribuzione di una classe di credito inferiore. Con particolare riferimento al lamentato danno riferibile agli interessi di mora pattuiti nel contratto di leasing, la Corte di appello, ancora sullabase ad un accertamento in fatto, evidentemente fondato sulle risultanze istruttorie ( e, quindi, anche sulla documentazione invocata dalla ricorrente), non censurabile in questa sede,ha ritenuto, non sussistente la prova di versamenti o dieventuali azioni giudiziarie né di una (futura ma) certa diminuzione patrimoniale, evidenziando il difetto dell’attualità e concretezza del danno medesimo; al riguardo, l’affermazione del giudice del emrito che occorre distinguere tra pericolo di danno e pericolo che determina un danno attuale, perché solo quest’ultimo gode della tutela risarcitoria,non ha neppure formato oggetto di specifica impugnazione inquesta sede. 2.2. Coerentemente con tale incensurabile apprezzamento di merito, la Corte di appello, lungi dal disapplicare il principio secondo il quale la liquidazione equitativa del danno postula, ai sensi dell’art.1226 cod. civ.,per un verso, la prova della sussistenza del danno e, per altro verso, l’impossibilità o, almeno, la rilevante difficoltà di provarne il preciso ammontare, ne ha fatto, al contrario, debita e corretta applicazione, pervenendo alla riforma della contraria statuizione del Tribunale proprio in ragione dell’indebito ricorso al predetto criterio di liquidazione in mancanza dei necessari presupposti. Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Corte di merito, i motivi di ricorso in esame sono, dunque, inammissibili, in quanto – sull’assunto che sarebbe stata invece raggiunta la prova della sussistenza del danno conseguente al ritardato adempimento della società di assicurazione (nonché, più in generale, dei presupposti che avrebbero autorizzato la liquidazione equitativa dello stesso) – tendono a provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanze istruttorie e una ricostruzione dei fatti controversi diversa da quella fornita dal giudice di appello. Il ricorso per cassazione deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 3. Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra la società ricorrente e la società controricorrente seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Non vi è luogo a provvedere, invece, sulle spese relative al rapporto processuale intercorso tra la ricorrente e la società intimata, che non ha svolto difese in sede di legittimità e nei confronti della quale, per precisazione espressa di parte ricorrente, non è stata rivolta alcuna domanda in questa sede e il ricorso è stato notificato ai fini della litis denuntiatioe del conseguente perfezionamento del contraddittorio (v. ricorso,p. 2). 4. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto processuale, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società ricorrente a rimborsare alla società controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorre nte, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric
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