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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 luglio 2026

Cassazione n. 24276/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale2026 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario2616 della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei CreditiI.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 291/2022 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 21/03/2022 R.G.N. 397/2020;Numero registro generale 23322/2022Numero sezionale 2616/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di conNsuimgelroio d i raccolta generale 24276/2026Data pubblicazione 30/07/2026del 26/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso depositato in data 15/09/2017 SalvatoreMiliziano, ingegnere, conveniva in giudizio l’INPS innanzi alTribunale di Sciacca impugnando l’intimazione di pagamentonotificatagli dall’Istituto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la somma dieuro 5.490,63 a titolo di contributi dovuti alla gestioneseparata alla quale il ricorrente era stato iscritto di ufficio perl’anno 2011.

L’INPS si costituiva in giudizio contestando lafondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Con lasentenza n. 364/2019 il Tribunale di Sciacca ha respinto ilricorso disattendendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalprofessionista e le doglianze relative alla applicazione dellesanzioni civili da parte dell’INPS.2. [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello.

L’INPS non sicostituiva nel giudizio di secondo grado.2.1.

Con la sentenza n. 291/2022 depositata in data21/03/2022 la Corte di Appello di Palermo, sezione lavoro,accoglieva parzialmente l’appello e condannava l’INPS arideterminare le sanzioni ravvisando una omissionecontributiva piuttosto che una ipotesi di evasione, rigettavanel resto l’impugnazione.3.

Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione articolando un unico motivo diimpugnazione.

L’INPS si è limitato al deposito della procura.4.

La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.5.

Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 26/05/2026.Ragioni della decisione:Numero registro generale 23322/2022Numero sezionale 2616/20261.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione oN ufmaelsroa d i raccolta generale 24276/2026Data pubblicazione 30/07/2026applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. e ci si duole del mancato accoglimentodella eccezione di prescrizione del credito contributivosollevata dalla parte ricorrente in primo grado e ribadita conl’appello.

La sentenza impugnata avrebbe errato nel dichiarareinammissibile l’eccezione di prescrizione sollevata dall’odiernoricorrente.

La sentenza impugnata avrebbe affermato inproposito: che difettava ragione di gravame sul punto; che laquestione della prescrizione era stata affrontata e disattesadal Tribunale e non era stata censurata dall’appellante.2.

Il ricorso è inammissibile.2.1.

In sostanza si lamenta l’omesso esame del motivo diappello e della eccezione sollevata in primo grado diprescrizione del credito vantato dall’INPS.2.2.

L’omesso esame del motivo di appello (e dellasottostante eccezione) non è stato, tuttavia, dedotto qualeerror in procedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c. e nemmeno è dedotta la nullità della sentenzaimpugnata.

Il ricorso si limita a denunciare la violazione dilegge con riguardo alle disposizioni invocate in tema diprescrizione e a lamentare la insufficiente ovvero omessamotivazione sul punto.2.3.

Il ricorso incorre, per questa via, nella sanzione diinammissibilità alla luce dell’orientamento di questa Corteaffermato sin da Cass. ss.

U. 24/07/2013, n. 17931 che,trattando della medesima questione ebbe ad affermare:«traendo le fila del discorso, può dunque concludersiaffermando che l'onere della specificità ex art. 366 c.p.c., n.4, secondo cui il ricorso deve indicare "i motivi per i quali sichiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto suNumero registro generale 23322/2022Numero sezionale 2616/2026cui si fondano", non debba essere inteso quale assNoumluertoa d i raccolta generale 24276/2026Data pubblicazione 30/07/2026necessità di formale ed esatta indicazione della ipotesi, traquelle elencate nell'art. 360 c.p.c., comma 1, cui si ritenga diascrivere il vizio, nè di precisa individuazione, nei casi dideduzione di violazione o falsa applicazione di normesostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di alti testinormativi, comportando invece l'esigenza di una chiaraesposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le qualila censura sia stata formulata e del tenore della pronunziacaducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimitàdi individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se lastessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbiadedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, mainequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassativeipotesi di cui all'art. 360 citato.Il principio di diritto che, pertanto, si formula è il seguente:"Nel giudizio per cassazione - che ha ad oggetto censureespressamente e tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c.,comma 1 - il ricorso deve essere articolato in specifici motiviimmediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad unadelle cinque ragioni di impugnazione previste dalla citatadisposizione, pur senza la necessaria adozione di formulesacramentali o l'esatta indicazione numerica di una dellepredette ipotesi.

Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamentil'omessa pronunziala parte della impugnata sentenza, inordine ad una delle domande o eccezioni formulate non ènecessario che faccia espressa menzione della ricorrenzadell'ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (conriferimento all'art.112 c.p.c.), purché nel motivo si facciainequivocabilmente riferimento alla nullità della decisionederivante dalla relativa omissione.

Va invece dichiaratoNumero registro generale 23322/2022inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta Numero sezionale 2616/2026Numero di raccolta generale 24276/2026doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stataData pubblicazione 30/07/2026omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sullaviolazione di legge».2.4.

Tale orientamento, in materia processuale, delleSezioni Unite non è stato di seguito rivisto ed è stato sempreconfermato, da ultimo da Cass. 03/11/2025, n. 29033.3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.4.

Nulla in ordine alle spese in difetto di formalecostituzione dell’INPS.

P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso,dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R.n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dellaQuarta Sezione civile, del 26 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale2026 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario2616 della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei CreditiI.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 291/2022 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 21/03/2022 R.G.N. 397/2020;Numero registro generale 23322/2022Numero sezionale 2616/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di conNsuimgelroio d i raccolta generale 24276/2026Data pubblicazione 30/07/2026del 26/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso depositato in data 15/09/2017 SalvatoreMiliziano, ingegnere, conveniva in giudizio l’INPS innanzi alTribunale di Sciacca impugnando l’intimazione di pagamentonotificatagli dall’Istituto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la somma dieuro 5.490,63 a titolo di contributi dovuti alla gestioneseparata alla quale il ricorrente era stato iscritto di ufficio perl’anno 2011. L’INPS si costituiva in giudizio contestando lafondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Con lasentenza n. 364/2019 il Tribunale di Sciacca ha respinto ilricorso disattendendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalprofessionista e le doglianze relative alla applicazione dellesanzioni civili da parte dell’INPS.2. [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello. L’INPS non sicostituiva nel giudizio di secondo grado.2.1. Con la sentenza n. 291/2022 depositata in data21/03/2022 la Corte di Appello di Palermo, sezione lavoro,accoglieva parzialmente l’appello e condannava l’INPS arideterminare le sanzioni ravvisando una omissionecontributiva piuttosto che una ipotesi di evasione, rigettavanel resto l’impugnazione.3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione articolando un unico motivo diimpugnazione. L’INPS si è limitato al deposito della procura.4. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 26/05/2026.Ragioni della decisione:Numero registro generale 23322/2022Numero sezionale 2616/20261. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione oN ufmaelsroa d i raccolta generale 24276/2026Data pubblicazione 30/07/2026applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. e ci si duole del mancato accoglimentodella eccezione di prescrizione del credito contributivosollevata dalla parte ricorrente in primo grado e ribadita conl’appello. La sentenza impugnata avrebbe errato nel dichiarareinammissibile l’eccezione di prescrizione sollevata dall’odiernoricorrente. La sentenza impugnata avrebbe affermato inproposito: che difettava ragione di gravame sul punto; che laquestione della prescrizione era stata affrontata e disattesadal Tribunale e non era stata censurata dall’appellante.2. Il ricorso è inammissibile.2.1. In sostanza si lamenta l’omesso esame del motivo diappello e della eccezione sollevata in primo grado diprescrizione del credito vantato dall’INPS.2.2. L’omesso esame del motivo di appello (e dellasottostante eccezione) non è stato, tuttavia, dedotto qualeerror in procedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c. e nemmeno è dedotta la nullità della sentenzaimpugnata. Il ricorso si limita a denunciare la violazione dilegge con riguardo alle disposizioni invocate in tema diprescrizione e a lamentare la insufficiente ovvero omessamotivazione sul punto.2.3. Il ricorso incorre, per questa via, nella sanzione diinammissibilità alla luce dell’orientamento di questa Corteaffermato sin da Cass. ss. U. 24/07/2013, n. 17931 che,trattando della medesima questione ebbe ad affermare:«traendo le fila del discorso, può dunque concludersiaffermando che l'onere della specificità ex art. 366 c.p.c., n.4, secondo cui il ricorso deve indicare "i motivi per i quali sichiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto suNumero registro generale 23322/2022Numero sezionale 2616/2026cui si fondano", non debba essere inteso quale assNoumluertoa d i raccolta generale 24276/2026Data pubblicazione 30/07/2026necessità di formale ed esatta indicazione della ipotesi, traquelle elencate nell'art. 360 c.p.c., comma 1, cui si ritenga diascrivere il vizio, nè di precisa individuazione, nei casi dideduzione di violazione o falsa applicazione di normesostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di alti testinormativi, comportando invece l'esigenza di una chiaraesposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le qualila censura sia stata formulata e del tenore della pronunziacaducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimitàdi individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se lastessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbiadedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, mainequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassativeipotesi di cui all'art. 360 citato.Il principio di diritto che, pertanto, si formula è il seguente:"Nel giudizio per cassazione - che ha ad oggetto censureespressamente e tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c.,comma 1 - il ricorso deve essere articolato in specifici motiviimmediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad unadelle cinque ragioni di impugnazione previste dalla citatadisposizione, pur senza la necessaria adozione di formulesacramentali o l'esatta indicazione numerica di una dellepredette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamentil'omessa pronunziala parte della impugnata sentenza, inordine ad una delle domande o eccezioni formulate non ènecessario che faccia espressa menzione della ricorrenzadell'ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (conriferimento all'art.112 c.p.c.), purché nel motivo si facciainequivocabilmente riferimento alla nullità della decisionederivante dalla relativa omissione. Va invece dichiaratoNumero registro generale 23322/2022inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta Numero sezionale 2616/2026Numero di raccolta generale 24276/2026doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stataData pubblicazione 30/07/2026omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sullaviolazione di legge».2.4. Tale orientamento, in materia processuale, delleSezioni Unite non è stato di seguito rivisto ed è stato sempreconfermato, da ultimo da Cass. 03/11/2025, n. 29033.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.4. Nulla in ordine alle spese in difetto di formalecostituzione dell’INPS. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso,dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R.n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dellaQuarta Sezione civile, del 26 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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