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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 12387/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perchè genericamente formulato, anche secondo schemi di censura sottratti al sindacato di legittimità: si deduce travisamento della prova relativa alla responsabilità del ricorrente per il reato di furto aggravato di beni scolastici, ma in realtà i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (sul tema, la giurisprudenza è consolidata: cfr., tra tutte le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482), mediante le quali si contesta, in modo apodittico, l'individuazione sicura ed affidabile dell'imputato come autore della condotta ricostruita dai giudici di merito tramite i fotogrammi del sistema di videosorveglianza ed il riconoscimento diretto del ricorrente da parte della polizia giudiziaria.

Considerato, inoltre, che il motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata, sulla ritenuta individuazione dell'imputato come autore del furto e il motivo d'appello da lui formulato).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],in PJJa- ,[OSCURATO:PERSONA]: 7:1-0 [OSCURATO:PERSONA], ELLERR • • » O 4 (

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perchè genericamente formulato, anche secondo schemi di censura sottratti al sindacato di legittimità: si deduce travisamento della prova relativa alla responsabilità del ricorrente per il reato di furto aggravato di beni scolastici, ma in realtà i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (sul tema, la giurisprudenza è consolidata: cfr., tra tutte le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482), mediante le quali si contesta, in modo apodittico, l'individuazione sicura ed affidabile dell'imputato come autore della condotta ricostruita dai giudici di merito tramite i fotogrammi del sistema di videosorveglianza ed il riconoscimento diretto del ricorrente da parte della polizia giudiziaria. Considerato, inoltre, che il motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata, sulla ritenuta individuazione dell'imputato come autore del furto e il motivo d'appello da lui formulato). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],in PJJa- ,[OSCURATO:PERSONA]: 7:1-0 [OSCURATO:PERSONA], ELLERR • • » O 4 (
Sentenza Cassazione n. 12387/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris