CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06384/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ORDINANZA sul ricorso 14714/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a , anche disgiuntamente, dal l’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: ), elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 43; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -controricorrente - nonché AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata - proposto avverso la sentenza n.1939/5/2022della COMM.TRIB.PROV. di COSENZA, depositata il 12/4/2022; Udita la relazione della causa svolta in data 14/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale d i Cosenza con sentenza n. 1939/5/2022depositata il 12/4/2022 rigetta va il ricorso per ottempe- ranzaproposto da [OSCURATO:PERSONA] relativo al la sentenza della Com- missione tributaria provinciale di Cosenzan. 6127/5/2016. 2.Il giudizio di ottemperanza derivava dal fatto che in data 30.12.2010 l’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente l’avviso di accerta- mento n. TD3030603399/2010 relativo all’anno di imposta 2005, con il quale veniva accertato ex art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600/73, un maggiore imponibile, con conseguente maggiore imposta IRES, IRAP e IVA, interessi e sanzioni, impugnato avanti alla CTP di Cosenzae accolto con sentenza n. 706/5/12. In pendenza dell’appello l’Agenzia delle Entrate emetteva un provvedimento di autotutela con il quale annullava parzialmentel’originario avviso di accertamento e la CTR della Calabria con sentenza n. 253/01/2015, divenuta defini- tiva,statuiva: «l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di avere emesso provvedimento di autotutela parziale, così sostituendo il precedente avviso (aventenatura giuridica equivalente), basato su analoghe mo- tivazioni ma riportante unapretesa tributaria minore. Detto provve- dimento, emesso nelle more del presentegiudizio di appello ha an- nullato ab origine l’atto impugnato con conseguente venirmeno della pretesa in esso contenuta; ove risulti accertato che l’amministrazione avvedutasi di un errore, deve ritenersi che il processo concernente l’impugnazione dell’atto sostituito non debba proseguire per soprav- venuta carenza di interesse adottenere una pronuncia sull’impugna- zione di un atto già annullato in sede diautotutela. Consegue da ciò che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio percessata mate- ria del contendere.». 3.In data 9.2.2016 l’agente della riscossione notificava l a comunica- zione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201600000004000 che a sua volta richiamava la cartella di pagamento n. 03420150024269368000, nella quale veniva riportato anche l’avviso di accertamento n. TD3030603399/2010, oggetto di precedente an- nullamento.Tale comunicazione veniva impugnata dal la società e con la sentenza n. 6127/5/2016, divenuta definitiva e oggetto del giudizio di ottemperanza, laCTP dichiarava l’illegittimità della cartella di pa- gamento presupposta, nonché della pretesa tributaria, annullando, quindi,l’atto impugnato ed ordinando la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria. 4.In data 23.07.2019, l’agente della riscossione notificava una nuova intimazione di pagamento, richiamando sempre la cartella di paga- mento n.03420150024269368000, impugnata dalla società; con sen- tenza n. 4437/2021la CTP annullava anche la nuova intimazione di pagamento, in forzadei precedenti giurisprudenziali ormai definitivi. Sullabase delle impugnate intimazioni di pagamento sopra descritte, l’Agenzia delle Entrate Riscossione procedeva anche alla notificadella nuova comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0347202000000270000,la quale richiamava sempre la cartella di pa- gamento n. 03420150024269368000. Anche in questo caso, la CTP con sentenza n. 5404/8/2021 annullava l’atto impugnato citando il suo precedente n. 6127/2016, depositato in data5.12.2016 ed ormai definitivo. 5. La contribuente agiva per l’ottemper a nza della sentenza n.6127/2016 e, da ultimo,la CTP con sentenza n. 1939/5/2022 riget- tava il ricorsoper ottemperanza. 6. Contro questa decisione l a contribuente ricorre per cassazione per due motivi,che illustra con memoria, cui replica l’Agenzia con contro- ricorso. Considerato che: 7.Con il primo motivo la ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comma n.4cod. proc. civ. – deduce la violazione e inosservanza degli artt.70 d.lgs. n.546/1992 anche in combinato disposto con gli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., per essere la sentenza impugnata grave- mente viziata per error in procedendo, avendo la CTP di Cosenza, de- ciso in aperto contrasto con il procedimento dettato dall’art. 70 cit., nonché con le norme che regolano gli effetti sostanziali del giudicato, essendosi il giudice provinciale espresso sullaillegittimità della pretesa tributaria, con autonoma “ratione decidendi”, idonea a definire l’intero giudizio. 8. Con il secondo motivo la ricorrente –in relazione all’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. –deduce la violazione e inosservanza degli artt. 70 d.lgs. n.546/1992 e 112 cod. proc. civ., nella parte in cui la CTP ha travalicato i limiti stessi del giudizio di ottemperanza, rendendo unapronuncia ultra petita. 9. I motivi non possono trovare ingresso, ostandovi la consolidata giurisprudenza della Corte. 9.1. In generale, in tema di giudizio di ottemperanza dinanzi alle com- missioni tributarie, ai sensi dell'art.70 d. lgs . n . 546 del 1992 , il po- tere del giudice sul comando definitivo inevaso deve essere esercitato entro i confini invalicabili dell'oggetto della controversia definita con il giudicato, atteso che non possono essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da ese- guire, ma solo enucleati e precisati gli obblighi scaturenti da essa, allo scopo di chiarirne il reale significato. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 19346 del20/07/2018. 9.1.1. Il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze della commissione tributaria ha una duplice natura, di merito, in quanto volto ad individuare gli obblighi contenuti nella sentenza, e di esecuzione, in quanto volto ad adottare i provvedimenti in sostituzione dell'Amministrazione finanziaria inadempiente, ed ha il duplice obiet- tivo di verificare se vi sia stata o meno l'inottemperanza e, in caso affermativo, rendere effettivo il comando espresso dalla sentenza me- diante l'adozione dei necessari provvedimenti: ne deriva che detto giudizio non può avere ad oggetto la sentenza di accoglimento del ricorso né quando la stessa annulla l'atto impugnato, trattandosi di pronuncia "autoesecutiva", né ove ridetermini il "quantum" dell'impo- sta, poiché in quest'ultimo caso la decisione non si limita ad annullare l'atto impositivo ma lo sostituisce (Sez.5 - , Ordi- nanzan. 10299 del 12/04/2019 , Rv. 653652 – 01 ; conforme Sez.5 - , Ordinanza n. 31601 del 06/12/2018 , Rv. 652055 - 01 ). 10. Nel caso di specie, per quanto il reiterato comportamento dell’Am- ministrazione in sede amministrativa sia scarsamente comprensibile, la sentenza oggetto di ottemperanza (n.6127/2016) ha confermato l’annullamento dell’atto impositivo e,dunque, si tratta di una sentenza autoesecutiva. In conclusione, l a decisione impugnata, nel rigettare la domanda di ottemperanza- rectius inammissibile - , risulta nel suo esito sfavore- vole alla richiestadella parte in linea con i principi di diritto che pre- cedono, mentre la motivazione della sentenza va corretta ex art.384, comma 4, cod. proc. civ. nei termini che precedono. 11. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso eccezionalmente non segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, bensì la loro compensazione, sia in considerazione della condotta amministrativa defatigante, tenuta dall’Agenzia nei confronti della contribuente nella presente fattispecie, sia della sostanziale correzione della motivazione della sentenza impugnata. P.Q.M. LaCorte: dichiarainammissibile il ricorso e compensa le spese di lite . Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteri