CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 10617/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette la memoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Marco dall'Olio, depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]- cirillo, che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa il 16 aprile 2019 dal Tribunale di Salerno, con cui la ricorrente è stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt.110, 81, 337, cod. pen. 2. Tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]- conda Angela articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge, in relazione all'art. 23-bis del d.lgs. 28 ottobre 2020, n.137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, che disciplina lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel periodo di emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19. In particolare, denuncia la violazione del c.d. contraddittorio cartolare, per non avere la Corte di appello preso atto che le conclusioni del Procuratore Generale non erano state comunicate al difensore dell'imputata per l'errato invio presso un incompleto indirizzo di posta certificata. Il secondo comma dell'art. 23-bis cit. stabilisce che entro il decimo giorno pre- cedente l'udienza il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto tra- smesso alla cancelleria della Corte di appello in via telematica che poi la cancelleria provvede a trasmettere immediatamente con lo stesso mezzo alle altre parti che hanno facoltà di presentare le proprie conclusioni con atto scritto entro il quinto giorno antecedente l'udienza. In tal modo la difesa non è stata messa in condizione di esercitare la propria facoltà non potendo controdedurre alle conclusioni del Pubblico Ministero, con la conseguente nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Dalla visione degli atti emerge che l'imputata era assistita da due difensori e che la comunicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero è avvenuta ritual- mente presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliataria dell'imputata. Si deve ritenere, pertanto, che la dedotta violazione, configurando una nullità di ordine generale di cui all'art. 178 cod. proc. pen., inquadrabile nella categoria delle nullità a regime intermedio, resti soggetta alla preclusione prevista dall'art.180 cod. proc. pen. secondo cui dette nullità" [...] non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza [...]". La relativa eccezione avrebbe dovuto essere eccepita nelle conclusioni scritte, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, per il principio dell'unicità del collegio di difesa (vedi, Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibe, Rv. 249651). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedi- mento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am- mende. Così deciso in Roma il giorno 15 febbraio 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]