Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2005/2009
ECLI:EU:T:2009:216
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
22 giugno 2009
Causa T‑376/08 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Corte dei conti delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] – Funzione pubblica – Funzionari – Rapporto di valutazione per il periodo 2005/2006 – Decisione di non promuovere il ricorrente per l’esercizio 2007 – Decisione della Corte dei conti di rinnovare il mandato del suo segretario generale – [OSCURATO:PERSONA] in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»
Oggetto:
[OSCURATO:PERSONA] diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione)
26 giugno 2008, causa F‑1/08, [OSCURATO:PERSONA]/Corte dei conti (non ancora pubblicata nella Raccolta).
Decisione:
L’impugnazione è respinta. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Corte dei conti delle Comunità
europee nell’ambito della presente causa.
[OSCURATO:PERSONA] – Esposizione nel ricorso dei motivi e degli argomenti di diritto – Motivo insufficientemente precisato – Rinvio
all’insieme degli allegati – Irricevibilità
[Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 138, n. 1, lett. c)]
Nell’ambito di un’impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado di una decisione del Tribunale della funzione pubblica,
un rinvio globale alle memorie diverse dal ricorso non può ovviare alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione
giuridica, che, ai sensi dell’art. 138, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, devono
figurare nell’impugnazione. Inoltre, non spetta al Tribunale ricercare e individuare, negli allegati, i motivi e gli argomenti
che esso potrebbe considerare come costituenti il fondamento del ricorso, dato che gli allegati hanno una funzione meramente
probatoria e strumentale.
(v. punto 24)
Riferimento: Tribunale 21 maggio 1999, causa T‑154/98, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione (Racc. pag. II‑1703, punto 49),
e Tribunale 14 dicembre 2005, causa T‑209/01, Honeywell/Commissione (Racc. pag. II‑5527, punto 57)