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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 31202/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 3 luglio 2020 del Tribunale di Salerno che aveva affermato la penale responsabiltà di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di evasione, porto ingiustificato di arma impropria, violazione di domicilio aggravata, minaccia grave e lesione personale, condannandolo, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente sostiene che, poiché le persone offese erano occupanti abusivi e quindi non titolari di uno ius excludendi, il reato di violazione di domicilio sarebbe insussistente, è manifestamente infondato, avendo questa Corte di cassazione già più volte affermato che, ai fini della configurabilità del reato di violazione di domicilio, l'occupazione non coperta da valido titolo non esclude in capo all'occupante l'esercizio dello ius excludendi, quando le particolari modalità con cui si è svolto il rapporto con il titolare del diritto sull'immobile consentono di ritenere quel luogo come l'effettivo domicilio dell'occupante medesimo (Sez. 5, n. 30742 del 12/04/2019, Rv. 276907); - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che con esso si invoca una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, cornma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. , 3 A TA Così deciso il 25/05/2022.

CAN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 3 luglio 2020 del Tribunale di Salerno che aveva affermato la penale responsabiltà di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di evasione, porto ingiustificato di arma impropria, violazione di domicilio aggravata, minaccia grave e lesione personale, condannandolo, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente sostiene che, poiché le persone offese erano occupanti abusivi e quindi non titolari di uno ius excludendi, il reato di violazione di domicilio sarebbe insussistente, è manifestamente infondato, avendo questa Corte di cassazione già più volte affermato che, ai fini della configurabilità del reato di violazione di domicilio, l'occupazione non coperta da valido titolo non esclude in capo all'occupante l'esercizio dello ius excludendi, quando le particolari modalità con cui si è svolto il rapporto con il titolare del diritto sull'immobile consentono di ritenere quel luogo come l'effettivo domicilio dell'occupante medesimo (Sez. 5, n. 30742 del 12/04/2019, Rv. 276907); - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che con esso si invoca una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, cornma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. , 3 A TA Così deciso il 25/05/2022. CAN
Sentenza Cassazione n. 31202/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris