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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 15916/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16/10/2020 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Monza, in data 05/12/2013, con la quale PASINI Fabrizio era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa a lui ascritto, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla persona offesa MARZOLINI Valentino, costituitasi parte civile.

2. Ricorre per cassazione il PASINI, a mezzo del proprio difensore, deducendo :

2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Si evidenzia che la contestata recidiva qualificata non aveva trovato applicazione da parte del giudice di primo grado, e doveva perciò ritenersi implicitamente esclusa.

Era quindi ampiamente maturato, alla data della sentenza d'appello, il termine massimo prescrizionale di sette anni e sei mesi.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità.

Si lamenta il mancato confronto con i motivi di appello dedicati alla insussistenza del dolo iniziale, liquidati dalla Corte territoriale con il richiamo all'incasso degli assegni da parte del PASINI e della società indicata come beneficiaria: elemento del tutto inidoneo ai fini che qui rilevano, essendo appunto la società, e lo stesso PASINI, rispettivamente stati indicati come beneficiari dei titoli consegnato dal MARZOLINI.

2.3. Vizio di motivazione quanto alle attenuanti generiche.

Si censura il travisamento in cui la Corte d'Appello era incorsa affermando - contrariamente al vero - che le predette attenuanti erano state riconosciute dal primo giudice.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento del ricorso ritenendo condivisibili le argomentazioni svolte dal ricorrente con il primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La fondatezza del primo motivo impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti civili, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., è peraltro necessario esaminare il secondo motivo di ricorso, rilevante agli effetti delle statuizioni civili pronunciate in favore della parte civile MARZOLINI Valentino.

2. Il reato ascritto al PASINI è estinto per intervenuta prescrizione.

Coglie invero nel segno il rilievo difensivo (condiviso anche dal P.G.) in ordine al fatto che la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, contestata al ricorrente, non è stata presa in alcuna considerazione dal giudice di primo grado, e deve ritenersi pertanto essere stata implicitamente esclusa.

È dunque evidente che l'odierna pronuncia, che sarebbe stata tempestiva in caso di applicazione della recidiva, risulta emessa in data ampiamente successiva allo spirare del termine ordinario massimo di sette anni e sei mesi.

2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, deve osservarsi che la stringata motivazione della Corte territoriale deve essere integrata con le puntuali considerazioni svolte dal giudice di primo grado, con particolare riguardo - da un lato - al fatto che l'operazione di acquisto nel settore vinicolo, prospettata al MARZOLINI come estremamente vantaggiosa, non era mai stata comprovata nella 2 sua effettività, né in sede di indagini né in quella processuale.

Altrettanto priva di illogicità, d'altro lato, è stata la valorizzazione della condotta successiva del PASINI, che dapprima aveva continuato a rassicurare la parte civile in ordine alla bontà dell'affare (sollecitando peraltro il prestito di ulteriori somme per lui indispensabili), salvo poi rendersi irreperibile al MARZOLINI e agli stessi investigatori (cfr. pagg. 2-3 della sentenza di primo grado).

In virtù di tali considerazioni, la sentenza deve trovare, in questa sede, piena conferma agli effetti civili.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Conferma le statuizioni civili.

Così deciso in data 8 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] tte Vittori azienza Geppinp g « CORE Sezione-,.

Penak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16/10/2020 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Monza, in data 05/12/2013, con la quale PASINI Fabrizio era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa a lui ascritto, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla persona offesa MARZOLINI Valentino, costituitasi parte civile. 2. Ricorre per cassazione il PASINI, a mezzo del proprio difensore, deducendo : 2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Si evidenzia che la contestata recidiva qualificata non aveva trovato applicazione da parte del giudice di primo grado, e doveva perciò ritenersi implicitamente esclusa. Era quindi ampiamente maturato, alla data della sentenza d'appello, il termine massimo prescrizionale di sette anni e sei mesi. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità. Si lamenta il mancato confronto con i motivi di appello dedicati alla insussistenza del dolo iniziale, liquidati dalla Corte territoriale con il richiamo all'incasso degli assegni da parte del PASINI e della società indicata come beneficiaria: elemento del tutto inidoneo ai fini che qui rilevano, essendo appunto la società, e lo stesso PASINI, rispettivamente stati indicati come beneficiari dei titoli consegnato dal MARZOLINI. 2.3. Vizio di motivazione quanto alle attenuanti generiche. Si censura il travisamento in cui la Corte d'Appello era incorsa affermando - contrariamente al vero - che le predette attenuanti erano state riconosciute dal primo giudice. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento del ricorso ritenendo condivisibili le argomentazioni svolte dal ricorrente con il primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La fondatezza del primo motivo impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti civili, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., è peraltro necessario esaminare il secondo motivo di ricorso, rilevante agli effetti delle statuizioni civili pronunciate in favore della parte civile MARZOLINI Valentino. 2. Il reato ascritto al PASINI è estinto per intervenuta prescrizione. Coglie invero nel segno il rilievo difensivo (condiviso anche dal P.G.) in ordine al fatto che la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, contestata al ricorrente, non è stata presa in alcuna considerazione dal giudice di primo grado, e deve ritenersi pertanto essere stata implicitamente esclusa. È dunque evidente che l'odierna pronuncia, che sarebbe stata tempestiva in caso di applicazione della recidiva, risulta emessa in data ampiamente successiva allo spirare del termine ordinario massimo di sette anni e sei mesi. 2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, deve osservarsi che la stringata motivazione della Corte territoriale deve essere integrata con le puntuali considerazioni svolte dal giudice di primo grado, con particolare riguardo - da un lato - al fatto che l'operazione di acquisto nel settore vinicolo, prospettata al MARZOLINI come estremamente vantaggiosa, non era mai stata comprovata nella 2 sua effettività, né in sede di indagini né in quella processuale. Altrettanto priva di illogicità, d'altro lato, è stata la valorizzazione della condotta successiva del PASINI, che dapprima aveva continuato a rassicurare la parte civile in ordine alla bontà dell'affare (sollecitando peraltro il prestito di ulteriori somme per lui indispensabili), salvo poi rendersi irreperibile al MARZOLINI e agli stessi investigatori (cfr. pagg. 2-3 della sentenza di primo grado). In virtù di tali considerazioni, la sentenza deve trovare, in questa sede, piena conferma agli effetti civili. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Così deciso in data 8 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] tte Vittori azienza Geppinp g « CORE Sezione-,. Penak
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