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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 settembre 2023

Cassazione n. 38759/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ancona ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di lesioni in danno della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la richiamata sentenza del Tribunale di Ancona ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore d'ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., mancata conoscenza del procedimento penale ed erronea dichiarazione di assenza dell'imputato ex art. 420-bis cod. proc. pen.

A fondamento della censura, evidenzia che le comunicazioni del giudizio sono state effettuate solo al difensore d'ufficio, pur in assenza di elezione di domicilio presso lo stesso da parte dell'imputato, dacché quest'ultimo non avrebbe avuto conoscenza effettiva del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non è fondato.

Premesso che in presenza della denuncia di un vizio processuale è consentito a questa Corte l'esame diretto degli atti del fascicolo d'ufficio (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), è risultato che nel giudizio di primo grado la declaratoria di assenza dell'imputato è seguita alla ritenuta correttezza, a tal fine, della notifica della citazione diretta a giudizio dinanzi al giudice di pace, per l'udienza del 16 giugno 2021, presso la residenza del PUCCI in Roma, via delle Palme n. 76, luogo nel quale l'imputato non era stato rinvenuto, con successivo perfezionamento della notifica per compiuta giacenza.

Un eventuale perfezionamento solo formale della predetta notifica non è stato dedotto dal difensore quale vizio della decisione di primo grado.

Peraltro, della circostanza che il PUCCI abbia avuto conoscenza effettiva del processo vi è prova dirimente agli atti del fascicolo, atteso che egli ha ricevuto in mani proprie, in data 23 agosto 2022, il decreto di citazione a comparire in appello notificato dal locale Comando dei Carabinieri presso lo stesso indirizzo in Roma, via delle Palme, n. 76.

Anche dopo aver ricevuto tale notifica, l'imputato non ha ritenuto di partecipare al giudizio e di eccepire eventuali vizi del giudizio di primo grado, nel corso del quale, come rilevato, del resto, la notifica era stata correttamente eseguita nello stesso indirizzo nel quale il PUCCI è stato poi rinvenuto. 2.11 ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. / ) Così deciso in Roma il 7 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ancona ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di lesioni in danno della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la richiamata sentenza del Tribunale di Ancona ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore d'ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., mancata conoscenza del procedimento penale ed erronea dichiarazione di assenza dell'imputato ex art. 420-bis cod. proc. pen. A fondamento della censura, evidenzia che le comunicazioni del giudizio sono state effettuate solo al difensore d'ufficio, pur in assenza di elezione di domicilio presso lo stesso da parte dell'imputato, dacché quest'ultimo non avrebbe avuto conoscenza effettiva del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non è fondato. Premesso che in presenza della denuncia di un vizio processuale è consentito a questa Corte l'esame diretto degli atti del fascicolo d'ufficio (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), è risultato che nel giudizio di primo grado la declaratoria di assenza dell'imputato è seguita alla ritenuta correttezza, a tal fine, della notifica della citazione diretta a giudizio dinanzi al giudice di pace, per l'udienza del 16 giugno 2021, presso la residenza del PUCCI in Roma, via delle Palme n. 76, luogo nel quale l'imputato non era stato rinvenuto, con successivo perfezionamento della notifica per compiuta giacenza. Un eventuale perfezionamento solo formale della predetta notifica non è stato dedotto dal difensore quale vizio della decisione di primo grado. Peraltro, della circostanza che il PUCCI abbia avuto conoscenza effettiva del processo vi è prova dirimente agli atti del fascicolo, atteso che egli ha ricevuto in mani proprie, in data 23 agosto 2022, il decreto di citazione a comparire in appello notificato dal locale Comando dei Carabinieri presso lo stesso indirizzo in Roma, via delle Palme, n. 76. Anche dopo aver ricevuto tale notifica, l'imputato non ha ritenuto di partecipare al giudizio e di eccepire eventuali vizi del giudizio di primo grado, nel corso del quale, come rilevato, del resto, la notifica era stata correttamente eseguita nello stesso indirizzo nel quale il PUCCI è stato poi rinvenuto. 2.11 ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. / ) Così deciso in Roma il 7 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38759/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris