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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 46016/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BARIdato avviso all-e parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 dicembre 2021 il G.U.P. del Tribunale di Bari ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti, la pena finale di anni tre, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 17.000,00 di multa in ordine al delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenuta la continuazione tra tale reato ed altro giudicato precedentemente dal G.I.P. del Tribunale di Milano con sentenza n. 2399/2017 del 9 novembre 2017, irrevocabile il 10 dicembre 2017.

Avverso l'indicata pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Bari ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza di motivazione in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen., 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309 del 1990, lamentando che il giudice di primo grado avrebbe escluso la ricorrenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. senza nulla argomentare in proposito.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.

La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BARIdato avviso all-e parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 dicembre 2021 il G.U.P. del Tribunale di Bari ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti, la pena finale di anni tre, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 17.000,00 di multa in ordine al delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenuta la continuazione tra tale reato ed altro giudicato precedentemente dal G.I.P. del Tribunale di Milano con sentenza n. 2399/2017 del 9 novembre 2017, irrevocabile il 10 dicembre 2017. Avverso l'indicata pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Bari ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza di motivazione in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen., 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309 del 1990, lamentando che il giudice di primo grado avrebbe escluso la ricorrenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. senza nulla argomentare in proposito. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 46016/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris