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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 07547/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30468/2019 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Andria eMariangela Mastrogregori (rinunciante).– ricorrente –controAgenzia delle Entrate– resistente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria del Lazio, n.1300/2019 depositata il 7 marzo 2019.Udita la relazione svolta nella udienza del 12 febbraio 2026 dalla ConsiglieraStefania BilliNumero registro generale 30468/2019Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 7547/2026La controversia ha ad oggetto un avviso di liquidazione (n.Data pubblicazione 29/03/202615/09990/001789/001) emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (d’orain poi ricorrente), in qualità di coobbligato con il “Tatù trust”, riguardanteuna maggiore imposta sulle successioni dovuta a seguito della costituzionedel trust, relativa all’anno 2015.La CTP ha rigettato il ricorso sul presupposto che, in forza dell’art. 2 dellaConvenzione dell’Aia del 1° luglio 1985, ratificata dalla l. n. 364 del 1980,lo scopo del trust è conseguito, mediante la separazione dei beni dalrestante patrimonio e la loro intestazione ad altro soggetto, con laconseguenza che il presupposto impositivo è la perdita da parte deldisponente della disponibilità di quanto conferito.La CTR ha confermato la decisione di primo grado con la precisazione chenel caso di specie non si era prodotto alcun effetto traslativo.Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi, mentre lacontroparte si è costituita tardivamente al solo fine di partecipareall’eventuale udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2,comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, convertito con modificazioni dalla l. n.286 del 2006; dell’art. 1 del d.lgs. n. 346 del 1990 (testo unico delle impostedi successione e donazione); degli artt. 2 e 10 del d.lgs. n. 347 del 1990(testo unico delle imposte ipotecarie e catastali), in relazione anche all’art.53 Cost.

Insiste sulla neutralità fiscale dell’istituto per il quale l’impostaproporzionale andrà applicata solo al momento del trasferimento finale delbene.2.

Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti.Devono essere sul punto richiamati i principi di diritto già affermati daquesta Corte, del tutto condivisi dal Collegio, secondo cui, il trasferimentodel bene dal settlor al trustee avviene a titolo gratuito e non determinaeffetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso,che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime diNumero registro generale 30468/2019Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 7547/2026segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari delData pubblicazione 29/03/2026trust: detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia perquanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale(Cass., Sez. 5, n. 975/2018, Rv. 646913 – 01, Sez. 5, n. 16702/2019, Sez.5, n. 8082/2020, Rv. 657589 – 01, Sez. 6 - 5, n. 28400/2021, Rv. 662940– 01, in motivazione, Sez. 5, n. 6080/2023, Rv. 667100 - 01).Nello stesso senso è stato chiarito che, in tema di imposta di donazione,registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cuiall'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, noncostituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario uneffettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimonialestabile e non meramente strumentale (Cass., Sez. 5, n. 8082/2020, Rv.657589 - 01, Sez. 5, n. 6080/2023, Rv. 667100 – 01).Si è di conseguenza affermato che, in tema di trust, l'imposta sullesuccessioni e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del2006 (conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2006) anche per i vincoli didestinazione, non è dovuta al momento della costituzione dell'atto istitutivoo di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri, in quanto meramenteseguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, poichésolo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art.53 Cost. (Cass., Sez. 5, n. 19167/2019, Rv. 654709 – 01, Sez. 6 - 5, n.13/2021, Rv. 659945 - 01).E’ stato precisato, inoltre, che, poiché ai fini dell'applicazione delle impostedi successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell'art. 53Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza medianteun'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel trustdi cui alla l. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzionedell'Aja 1° luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito, nédall'atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fradisponente e trustee, in quanto gli stessi sono meramente attuativi degliscopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensìNumero registro generale 30468/2019Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 7547/2026soltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiarioData pubblicazione 29/03/2026(Cass., Sez. 5, n. 16699/2019, Rv. 654688 - 01).

La pronuncia da ultimarichiamata ha, inoltre, precisato che il fatto che il beneficiario sia individuatofin dall'atto istitutivo non comporta di per sé necessaria deviazione dal tiponegoziale del trust e, soprattutto, non pare giustificare l'immediatatassazione proporzionale, dal momento che la sola designazione, per quantocontestuale e palese (c.d. trust trasparente), non equivale in alcun modo atrasferimento immediato e definitivo del bene, con quanto ne consegue inordine all'applicazione dei già richiamati principi impositivi.A composizione di un percorso interpretativo che si è evoluto nel corso deglianni è stato, dunque, affermato che:- la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.l.n. 262 del 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, non integra autonomo esufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella disuccessione e di donazione;- per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quellaproporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi untrasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimonialestabile e non meramente strumentale;- nel trust di cui alla l. n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione dellaConvenzione dell' Aja 1^ luglio 1985, un trasferimento così imponibilenon è riscontrabile, né nell'atto istitutivo, né nell'atto di dotazionepatrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramentestrumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione delvincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzionefinale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trustmedesimo (Cass., Sez. 5, n. 22757 del 2019).2.1.

Nel caso in esame il dante causa, genero dell’odierno ricorrente, contestamento olografo aveva disposto dei propri beni nel seguente modo: allamoglie, [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, aveva devoluto la collezione d’armi d’epoca e ledisponibilità in denaro; ai quattro figli, Marzia, Alberto, Giorgio e Claudia, laquota di partecipazione nella società LA Veneta holding s.p.a.; all’odiernoNumero registro generale 30468/2019Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 7547/2026ricorrente, genero, uno scooter Piaggio; tutti gli altri beni al trust,Data pubblicazione 29/03/2026denominato [OSCURATO:PERSONA] con beneficiari la moglie e i quattro figli.Al ricorrente con l’avviso oggi impugnato è stato chiesto il pagamentodell’imposta principale di successione, liquidata con aliquota dell’8%nell’importo di € 31.215,38, quale coobbligato solidale.Nell’avviso il ricorrente viene qualificato, al punto 6, come estraneo-legatario, mentre al punto 7, quale parente in linea retta legatario.La sentenza impugnata, pur riconoscendo che nella fattispecie in esame nonsi è prodotto effetto traslativo alcuno, ha riconosciuto la legittimitàdell’avviso impugnato, disattendendo l’orientamento di legittimità soprariportato.Il ricorrente non risponde in qualità di coobbligato del Tatù trust, perchénon è erede, risultando legatario dallo stesso avviso di accertamento.Non è chiamato a rispondere in base all’avviso impugnato, in quanto nonrisulta neanche beneficiario del trust, per il quale se mai, ma non in baseall’atto impugnato, comunque, troverebbe applicazione l’art. 36, comma 5,del d.lgs. n. 346 del 1990, testo unico delle disposizioni concernentil'imposta sulle successioni e donazioni, vigente ratione temporis, secondocui «i legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivilegati».Ne consegue l’accoglimento del primo motivo.3.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.2, commi 47 e 48, del d.l. n. 262 del 2006; dell’art. 112 c.p.c.

Contesta ladecisione impugnata anche in forza della risoluzione della stessa resistente(n. 371/2019), in tema di applicazione in misura proporzionale dell’impostasulle successioni e donazioni nel caso di trust istituito con testamento.Censura la sentenza, inoltre, per non avere compiuto alcun esame delladomanda relativa all’errore di applicazione dell’aliquota dell’8%, in presenzadi trust con beneficiari moglie e figli, con violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.Il motivo resta assorbito, in ragione dell’accoglimento del primo motivo.Numero registro generale 30468/2019Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 7547/2026Data pubblicazione 29/03/20264.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e non essendonecessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito conl’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio.5.

Le spese dell’intero giudizio vanno interamente compensate, tenuto contodel progressivo consolidamento della suindicata giurisprudenza dilegittimità in corso di giudizio.Numero registro generale 30468/2019Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 7547/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEOggetto: ImpostaComposta da successionedonazione -TrustCandia Ugo - Presidente- RG 30468/2019Billi Stefania - Consigliera rel. - Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliera - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Massafra Annachiara - Consigliera -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliera -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30468/2019 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Andria eMariangela Mastrogregori (rinunciante).– ricorrente –controAgenzia delle Entrate– resistente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria del Lazio, n.1300/2019 depositata il 7 marzo 2019.Udita la relazione svolta nella udienza del 12 febbraio 2026 dalla ConsiglieraStefania BilliNumero registro generale 30468/2019Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 7547/2026La controversia ha ad oggetto un avviso di liquidazione (n.Data pubblicazione 29/03/202615/09990/001789/001) emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (d’orain poi ricorrente), in qualità di coobbligato con il “Tatù trust”, riguardanteuna maggiore imposta sulle successioni dovuta a seguito della costituzionedel trust, relativa all’anno 2015.La CTP ha rigettato il ricorso sul presupposto che, in forza dell’art. 2 dellaConvenzione dell’Aia del 1° luglio 1985, ratificata dalla l. n. 364 del 1980,lo scopo del trust è conseguito, mediante la separazione dei beni dalrestante patrimonio e la loro intestazione ad altro soggetto, con laconseguenza che il presupposto impositivo è la perdita da parte deldisponente della disponibilità di quanto conferito.La CTR ha confermato la decisione di primo grado con la precisazione chenel caso di specie non si era prodotto alcun effetto traslativo.Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi, mentre lacontroparte si è costituita tardivamente al solo fine di partecipareall’eventuale udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2,comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, convertito con modificazioni dalla l. n.286 del 2006; dell’art. 1 del d.lgs. n. 346 del 1990 (testo unico delle impostedi successione e donazione); degli artt. 2 e 10 del d.lgs. n. 347 del 1990(testo unico delle imposte ipotecarie e catastali), in relazione anche all’art.53 Cost.

Insiste sulla neutralità fiscale dell’istituto per il quale l’impostaproporzionale andrà applicata solo al momento del trasferimento finale delbene.2.

Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti.Devono essere sul punto richiamati i principi di diritto già affermati daquesta Corte, del tutto condivisi dal Collegio, secondo cui, il trasferimentodel bene dal settlor al trustee avviene a titolo gratuito e non determinaeffetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso,che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime diNumero registro generale 30468/2019Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 7547/2026segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari delData pubblicazione 29/03/2026trust: detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia perquanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale(Cass., Sez. 5, n. 975/2018, Rv. 646913 – 01, Sez. 5, n. 16702/2019, Sez.5, n. 8082/2020, Rv. 657589 – 01, Sez. 6 - 5, n. 28400/2021, Rv. 662940– 01, in motivazione, Sez. 5, n. 6080/2023, Rv. 667100 - 01).Nello stesso senso è stato chiarito che, in tema di imposta di donazione,registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cuiall'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, noncostituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario uneffettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimonialestabile e non meramente strumentale (Cass., Sez. 5, n. 8082/2020, Rv.657589 - 01, Sez. 5, n. 6080/2023, Rv. 667100 – 01).Si è di conseguenza affermato che, in tema di trust, l'imposta sullesuccessioni e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del2006 (conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2006) anche per i vincoli didestinazione, non è dovuta al momento della costituzione dell'atto istitutivoo di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri, in quanto meramenteseguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, poichésolo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art.53 Cost. (Cass., Sez. 5, n. 19167/2019, Rv. 654709 – 01, Sez. 6 - 5, n.13/2021, Rv. 659945 - 01).E’ stato precisato, inoltre, che, poiché ai fini dell'applicazione delle impostedi successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell'art. 53Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza medianteun'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel trustdi cui alla l. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzionedell'Aja 1° luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito, nédall'atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fradisponente e trustee, in quanto gli stessi sono meramente attuativi degliscopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensìNumero registro generale 30468/2019Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 7547/2026soltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiarioData pubblicazione 29/03/2026(Cass., Sez. 5, n. 16699/2019, Rv. 654688 - 01).

La pronuncia da ultimarichiamata ha, inoltre, precisato che il fatto che il beneficiario sia individuatofin dall'atto istitutivo non comporta di per sé necessaria deviazione dal tiponegoziale del trust e, soprattutto, non pare giustificare l'immediatatassazione proporzionale, dal momento che la sola designazione, per quantocontestuale e palese (c.d. trust trasparente), non equivale in alcun modo atrasferimento immediato e definitivo del bene, con quanto ne consegue inordine all'applicazione dei già richiamati principi impositivi.A composizione di un percorso interpretativo che si è evoluto nel corso deglianni è stato, dunque, affermato che:- la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.l.n. 262 del 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, non integra autonomo esufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella disuccessione e di donazione;- per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quellaproporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi untrasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimonialestabile e non meramente strumentale;- nel trust di cui alla l. n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione dellaConvenzione dell' Aja 1^ luglio 1985, un trasferimento così imponibilenon è riscontrabile, né nell'atto istitutivo, né nell'atto di dotazionepatrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramentestrumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione delvincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzionefinale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trustmedesimo (Cass., Sez. 5, n. 22757 del 2019).2.1.

Nel caso in esame il dante causa, genero dell’odierno ricorrente, contestamento olografo aveva disposto dei propri beni nel seguente modo: allamoglie, [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, aveva devoluto la collezione d’armi d’epoca e ledisponibilità in denaro; ai quattro figli, Marzia, Alberto, Giorgio e Claudia, laquota di partecipazione nella società LA Veneta holding s.p.a.; all’odiernoNumero registro generale 30468/2019Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 7547/2026ricorrente, genero, uno scooter Piaggio; tutti gli altri beni al trust,Data pubblicazione 29/03/2026denominato [OSCURATO:PERSONA] con beneficiari la moglie e i quattro figli.Al ricorrente con l’avviso oggi impugnato è stato chiesto il pagamentodell’imposta principale di successione, liquidata con aliquota dell’8%nell’importo di € 31.215,38, quale coobbligato solidale.Nell’avviso il ricorrente viene qualificato, al punto 6, come estraneo-legatario, mentre al punto 7, quale parente in linea retta legatario.La sentenza impugnata, pur riconoscendo che nella fattispecie in esame nonsi è prodotto effetto traslativo alcuno, ha riconosciuto la legittimitàdell’avviso impugnato, disattendendo l’orientamento di legittimità soprariportato.Il ricorrente non risponde in qualità di coobbligato del Tatù trust, perchénon è erede, risultando legatario dallo stesso avviso di accertamento.Non è chiamato a rispondere in base all’avviso impugnato, in quanto nonrisulta neanche beneficiario del trust, per il quale se mai, ma non in baseall’atto impugnato, comunque, troverebbe applicazione l’art. 36, comma 5,del d.lgs. n. 346 del 1990, testo unico delle disposizioni concernentil'imposta sulle successioni e donazioni, vigente ratione temporis, secondocui «i legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivilegati».Ne consegue l’accoglimento del primo motivo.3.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.2, commi 47 e 48, del d.l. n. 262 del 2006; dell’art. 112 c.p.c.

Contesta ladecisione impugnata anche in forza della risoluzione della stessa resistente(n. 371/2019), in tema di applicazione in misura proporzionale dell’impostasulle successioni e donazioni nel caso di trust istituito con testamento.Censura la sentenza, inoltre, per non avere compiuto alcun esame delladomanda relativa all’errore di applicazione dell’aliquota dell’8%, in presenzadi trust con beneficiari moglie e figli, con violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.Il motivo resta assorbito, in ragione dell’accoglimento del primo motivo.Numero registro generale 30468/2019Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 7547/2026Data pubblicazione 29/03/20264.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e non essendonecessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito conl’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio.5.

Le spese dell’intero giudizio vanno interamente compensate, tenuto contodel progressivo consolidamento della suindicata giurisprudenza dilegittimità in corso di giudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa ladecisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivodel giudizio.Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.Il PresidenteUgo CandiaP.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa ladecisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivodel giudizio.Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30468/2019 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Andria eMariangela Mastrogregori (rinunciante).– ricorrente –controAgenzia delle Entrate– resistente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria del Lazio, n.1300/2019 depositata il 7 marzo 2019.Udita la relazione svolta nella udienza del 12 febbraio 2026 dalla ConsiglieraStefania BilliNumero registro generale 30468/2019Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 7547/2026La controversia ha ad oggetto un avviso di liquidazione (n.Data pubblicazione 29/03/202615/09990/001789/001) emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (d’orain poi ricorrente), in qualità di coobbligato con il “Tatù trust”, riguardanteuna maggiore imposta sulle successioni dovuta a seguito della costituzionedel trust, relativa all’anno 2015.La CTP ha rigettato il ricorso sul presupposto che, in forza dell’art. 2 dellaConvenzione dell’Aia del 1° luglio 1985, ratificata dalla l. n. 364 del 1980,lo scopo del trust è conseguito, mediante la separazione dei beni dalrestante patrimonio e la loro intestazione ad altro soggetto, con laconseguenza che il presupposto impositivo è la perdita da parte deldisponente della disponibilità di quanto conferito.La CTR ha confermato la decisione di primo grado con la precisazione chenel caso di specie non si era prodotto alcun effetto traslativo.Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi, mentre lacontroparte si è costituita tardivamente al solo fine di partecipareall’eventuale udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2,comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, convertito con modificazioni dalla l. n.286 del 2006; dell’art. 1 del d.lgs. n. 346 del 1990 (testo unico delle impostedi successione e donazione); degli artt. 2 e 10 del d.lgs. n. 347 del 1990(testo unico delle imposte ipotecarie e catastali), in relazione anche all’art.53 Cost. Insiste sulla neutralità fiscale dell’istituto per il quale l’impostaproporzionale andrà applicata solo al momento del trasferimento finale delbene.2. Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti.Devono essere sul punto richiamati i principi di diritto già affermati daquesta Corte, del tutto condivisi dal Collegio, secondo cui, il trasferimentodel bene dal settlor al trustee avviene a titolo gratuito e non determinaeffetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso,che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime diNumero registro generale 30468/2019Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 7547/2026segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari delData pubblicazione 29/03/2026trust: detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia perquanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale(Cass., Sez. 5, n. 975/2018, Rv. 646913 – 01, Sez. 5, n. 16702/2019, Sez.5, n. 8082/2020, Rv. 657589 – 01, Sez. 6 - 5, n. 28400/2021, Rv. 662940– 01, in motivazione, Sez. 5, n. 6080/2023, Rv. 667100 - 01).Nello stesso senso è stato chiarito che, in tema di imposta di donazione,registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cuiall'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, noncostituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario uneffettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimonialestabile e non meramente strumentale (Cass., Sez. 5, n. 8082/2020, Rv.657589 - 01, Sez. 5, n. 6080/2023, Rv. 667100 – 01).Si è di conseguenza affermato che, in tema di trust, l'imposta sullesuccessioni e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del2006 (conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2006) anche per i vincoli didestinazione, non è dovuta al momento della costituzione dell'atto istitutivoo di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri, in quanto meramenteseguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, poichésolo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art.53 Cost. (Cass., Sez. 5, n. 19167/2019, Rv. 654709 – 01, Sez. 6 - 5, n.13/2021, Rv. 659945 - 01).E’ stato precisato, inoltre, che, poiché ai fini dell'applicazione delle impostedi successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell'art. 53Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza medianteun'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel trustdi cui alla l. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzionedell'Aja 1° luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito, nédall'atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fradisponente e trustee, in quanto gli stessi sono meramente attuativi degliscopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensìNumero registro generale 30468/2019Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 7547/2026soltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiarioData pubblicazione 29/03/2026(Cass., Sez. 5, n. 16699/2019, Rv. 654688 - 01). La pronuncia da ultimarichiamata ha, inoltre, precisato che il fatto che il beneficiario sia individuatofin dall'atto istitutivo non comporta di per sé necessaria deviazione dal tiponegoziale del trust e, soprattutto, non pare giustificare l'immediatatassazione proporzionale, dal momento che la sola designazione, per quantocontestuale e palese (c.d. trust trasparente), non equivale in alcun modo atrasferimento immediato e definitivo del bene, con quanto ne consegue inordine all'applicazione dei già richiamati principi impositivi.A composizione di un percorso interpretativo che si è evoluto nel corso deglianni è stato, dunque, affermato che:- la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.l.n. 262 del 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, non integra autonomo esufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella disuccessione e di donazione;-  per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quellaproporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi untrasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimonialestabile e non meramente strumentale;-  nel trust di cui alla l. n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione dellaConvenzione dell' Aja 1^ luglio 1985, un trasferimento così imponibilenon è riscontrabile, né nell'atto istitutivo, né nell'atto di dotazionepatrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramentestrumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione delvincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzionefinale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trustmedesimo (Cass., Sez. 5, n. 22757 del 2019).2.1. Nel caso in esame il dante causa, genero dell’odierno ricorrente, contestamento olografo aveva disposto dei propri beni nel seguente modo: allamoglie, [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, aveva devoluto la collezione d’armi d’epoca e ledisponibilità in denaro; ai quattro figli, Marzia, Alberto, Giorgio e Claudia, laquota di partecipazione nella società LA Veneta holding s.p.a.; all’odiernoNumero registro generale 30468/2019Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 7547/2026ricorrente, genero, uno scooter Piaggio; tutti gli altri beni al trust,Data pubblicazione 29/03/2026denominato [OSCURATO:PERSONA] con beneficiari la moglie e i quattro figli.Al ricorrente con l’avviso oggi impugnato è stato chiesto il pagamentodell’imposta principale di successione, liquidata con aliquota dell’8%nell’importo di € 31.215,38, quale coobbligato solidale.Nell’avviso il ricorrente viene qualificato, al punto 6, come estraneo-legatario, mentre al punto 7, quale parente in linea retta legatario.La sentenza impugnata, pur riconoscendo che nella fattispecie in esame nonsi è prodotto effetto traslativo alcuno, ha riconosciuto la legittimitàdell’avviso impugnato, disattendendo l’orientamento di legittimità soprariportato.Il ricorrente non risponde in qualità di coobbligato del Tatù trust, perchénon è erede, risultando legatario dallo stesso avviso di accertamento.Non è chiamato a rispondere in base all’avviso impugnato, in quanto nonrisulta neanche beneficiario del trust, per il quale se mai, ma non in baseall’atto impugnato, comunque, troverebbe applicazione l’art. 36, comma 5,del d.lgs. n. 346 del 1990, testo unico delle disposizioni concernentil'imposta sulle successioni e donazioni, vigente ratione temporis, secondocui «i legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivilegati».Ne consegue l’accoglimento del primo motivo.3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.2, commi 47 e 48, del d.l. n. 262 del 2006; dell’art. 112 c.p.c. Contesta ladecisione impugnata anche in forza della risoluzione della stessa resistente(n. 371/2019), in tema di applicazione in misura proporzionale dell’impostasulle successioni e donazioni nel caso di trust istituito con testamento.Censura la sentenza, inoltre, per non avere compiuto alcun esame delladomanda relativa all’errore di applicazione dell’aliquota dell’8%, in presenzadi trust con beneficiari moglie e figli, con violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.Il motivo resta assorbito, in ragione dell’accoglimento del primo motivo.Numero registro generale 30468/2019Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 7547/2026Data pubblicazione 29/03/20264. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e non essendonecessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito conl’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio.5. Le spese dell’intero giudizio vanno interamente compensate, tenuto contodel progressivo consolidamento della suindicata giurisprudenza dilegittimità in corso di giudizio.Numero registro generale 30468/2019Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 7547/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEOggetto: ImpostaComposta da successionedonazione -TrustCandia Ugo      - Presidente-  RG 30468/2019Billi Stefania     - Consigliera rel. - Cron.[OSCURATO:PERSONA]     - Consigliera - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Massafra Annachiara     - Consigliera -[OSCURATO:PERSONA]     - Consigliera -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30468/2019 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Andria eMariangela Mastrogregori (rinunciante).– ricorrente –controAgenzia delle Entrate– resistente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria del Lazio, n.1300/2019 depositata il 7 marzo 2019.Udita la relazione svolta nella udienza del 12 febbraio 2026 dalla ConsiglieraStefania BilliNumero registro generale 30468/2019Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 7547/2026La controversia ha ad oggetto un avviso di liquidazione (n.Data pubblicazione 29/03/202615/09990/001789/001) emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (d’orain poi ricorrente), in qualità di coobbligato con il “Tatù trust”, riguardanteuna maggiore imposta sulle successioni dovuta a seguito della costituzionedel trust, relativa all’anno 2015.La CTP ha rigettato il ricorso sul presupposto che, in forza dell’art. 2 dellaConvenzione dell’Aia del 1° luglio 1985, ratificata dalla l. n. 364 del 1980,lo scopo del trust è conseguito, mediante la separazione dei beni dalrestante patrimonio e la loro intestazione ad altro soggetto, con laconseguenza che il presupposto impositivo è la perdita da parte deldisponente della disponibilità di quanto conferito.La CTR ha confermato la decisione di primo grado con la precisazione chenel caso di specie non si era prodotto alcun effetto traslativo.Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi, mentre lacontroparte si è costituita tardivamente al solo fine di partecipareall’eventuale udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2,comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, convertito con modificazioni dalla l. n.286 del 2006; dell’art. 1 del d.lgs. n. 346 del 1990 (testo unico delle impostedi successione e donazione); degli artt. 2 e 10 del d.lgs. n. 347 del 1990(testo unico delle imposte ipotecarie e catastali), in relazione anche all’art.53 Cost. Insiste sulla neutralità fiscale dell’istituto per il quale l’impostaproporzionale andrà applicata solo al momento del trasferimento finale delbene.2. Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti.Devono essere sul punto richiamati i principi di diritto già affermati daquesta Corte, del tutto condivisi dal Collegio, secondo cui, il trasferimentodel bene dal settlor al trustee avviene a titolo gratuito e non determinaeffetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso,che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime diNumero registro generale 30468/2019Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 7547/2026segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari delData pubblicazione 29/03/2026trust: detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia perquanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale(Cass., Sez. 5, n. 975/2018, Rv. 646913 – 01, Sez. 5, n. 16702/2019, Sez.5, n. 8082/2020, Rv. 657589 – 01, Sez. 6 - 5, n. 28400/2021, Rv. 662940– 01, in motivazione, Sez. 5, n. 6080/2023, Rv. 667100 - 01).Nello stesso senso è stato chiarito che, in tema di imposta di donazione,registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cuiall'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, noncostituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario uneffettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimonialestabile e non meramente strumentale (Cass., Sez. 5, n. 8082/2020, Rv.657589 - 01, Sez. 5, n. 6080/2023, Rv. 667100 – 01).Si è di conseguenza affermato che, in tema di trust, l'imposta sullesuccessioni e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del2006 (conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2006) anche per i vincoli didestinazione, non è dovuta al momento della costituzione dell'atto istitutivoo di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri, in quanto meramenteseguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, poichésolo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art.53 Cost. (Cass., Sez. 5, n. 19167/2019, Rv. 654709 – 01, Sez. 6 - 5, n.13/2021, Rv. 659945 - 01).E’ stato precisato, inoltre, che, poiché ai fini dell'applicazione delle impostedi successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell'art. 53Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza medianteun'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel trustdi cui alla l. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzionedell'Aja 1° luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito, nédall'atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fradisponente e trustee, in quanto gli stessi sono meramente attuativi degliscopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensìNumero registro generale 30468/2019Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 7547/2026soltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiarioData pubblicazione 29/03/2026(Cass., Sez. 5, n. 16699/2019, Rv. 654688 - 01). La pronuncia da ultimarichiamata ha, inoltre, precisato che il fatto che il beneficiario sia individuatofin dall'atto istitutivo non comporta di per sé necessaria deviazione dal tiponegoziale del trust e, soprattutto, non pare giustificare l'immediatatassazione proporzionale, dal momento che la sola designazione, per quantocontestuale e palese (c.d. trust trasparente), non equivale in alcun modo atrasferimento immediato e definitivo del bene, con quanto ne consegue inordine all'applicazione dei già richiamati principi impositivi.A composizione di un percorso interpretativo che si è evoluto nel corso deglianni è stato, dunque, affermato che:- la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.l.n. 262 del 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, non integra autonomo esufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella disuccessione e di donazione;-  per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quellaproporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi untrasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimonialestabile e non meramente strumentale;-  nel trust di cui alla l. n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione dellaConvenzione dell' Aja 1^ luglio 1985, un trasferimento così imponibilenon è riscontrabile, né nell'atto istitutivo, né nell'atto di dotazionepatrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramentestrumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione delvincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzionefinale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trustmedesimo (Cass., Sez. 5, n. 22757 del 2019).2.1. Nel caso in esame il dante causa, genero dell’odierno ricorrente, contestamento olografo aveva disposto dei propri beni nel seguente modo: allamoglie, [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, aveva devoluto la collezione d’armi d’epoca e ledisponibilità in denaro; ai quattro figli, Marzia, Alberto, Giorgio e Claudia, laquota di partecipazione nella società LA Veneta holding s.p.a.; all’odiernoNumero registro generale 30468/2019Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 7547/2026ricorrente, genero, uno scooter Piaggio; tutti gli altri beni al trust,Data pubblicazione 29/03/2026denominato [OSCURATO:PERSONA] con beneficiari la moglie e i quattro figli.Al ricorrente con l’avviso oggi impugnato è stato chiesto il pagamentodell’imposta principale di successione, liquidata con aliquota dell’8%nell’importo di € 31.215,38, quale coobbligato solidale.Nell’avviso il ricorrente viene qualificato, al punto 6, come estraneo-legatario, mentre al punto 7, quale parente in linea retta legatario.La sentenza impugnata, pur riconoscendo che nella fattispecie in esame nonsi è prodotto effetto traslativo alcuno, ha riconosciuto la legittimitàdell’avviso impugnato, disattendendo l’orientamento di legittimità soprariportato.Il ricorrente non risponde in qualità di coobbligato del Tatù trust, perchénon è erede, risultando legatario dallo stesso avviso di accertamento.Non è chiamato a rispondere in base all’avviso impugnato, in quanto nonrisulta neanche beneficiario del trust, per il quale se mai, ma non in baseall’atto impugnato, comunque, troverebbe applicazione l’art. 36, comma 5,del d.lgs. n. 346 del 1990, testo unico delle disposizioni concernentil'imposta sulle successioni e donazioni, vigente ratione temporis, secondocui «i legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivilegati».Ne consegue l’accoglimento del primo motivo.3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.2, commi 47 e 48, del d.l. n. 262 del 2006; dell’art. 112 c.p.c. Contesta ladecisione impugnata anche in forza della risoluzione della stessa resistente(n. 371/2019), in tema di applicazione in misura proporzionale dell’impostasulle successioni e donazioni nel caso di trust istituito con testamento.Censura la sentenza, inoltre, per non avere compiuto alcun esame delladomanda relativa all’errore di applicazione dell’aliquota dell’8%, in presenzadi trust con beneficiari moglie e figli, con violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.Il motivo resta assorbito, in ragione dell’accoglimento del primo motivo.Numero registro generale 30468/2019Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 7547/2026Data pubblicazione 29/03/20264. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e non essendonecessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito conl’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio.5. Le spese dell’intero giudizio vanno interamente compensate, tenuto contodel progressivo consolidamento della suindicata giurisprudenza dilegittimità in corso di giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa ladecisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivodel giudizio.Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.Il PresidenteUgo CandiaP.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa ladecisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivodel giudizio.Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.Il PresidenteUgo Candia
Sentenza Cassazione n. 07547/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris