Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 11147/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Palermo; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 29 luglio 2022 il Tribunale di Palermo ha accolto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 6 luglio 2022 con riferimento al reato di intestazione fittizia di cui all'art. 512-bis cod. pen. (provvisoriamente contestato nel capo sub 3) in concorso con il genero [OSCURATO:PERSONA] e con il di lui nipote [OSCURATO:PERSONA]), limitatamente alle quote sociali ed al complesso di beni aziendali della società "H Passi e Passetti" s.r.l. di cui la predetta era ritenuta formalmente titolare, disponendone la restituzione in favore dell'avente diritto.

2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, deducendo vizi di: a) manifesta illogicità della motivazione, là dove l'ordinanza impugnata ha valorizzato un precedente del medesimo Ufficio, riguardante tuttavia un diverso reato e diversi indagati, senza escludere, in capo ai titolari formali, l'esistenza della capacità finanziaria necessaria per la costituzione della predetta società, pur a fronte degli accertamenti patrimoniali svolti nel corso delle attività investigative; b) mancanza della motivazione in ordine al requisito della sproporzione, ex art. 240-bis cod. pen., in capo alla Granà; c) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per avere l'ordinanza impugnata ritenuto l'assenza di prova in ordine alla provenienza delle risorse economiche impiegate da parte del soggetto che risultava essere gestore di fatto, irrilevante dovendosi ritenere la circostanza che i fondi messi a disposizione per i punti di vendita oggetto del procedimento fossero stati forniti dal [OSCURATO:PERSONA] o dai suoi coindagati.

Al riguardo si assume che, sulla base del materiale indiziario in atti, i beni in sequestro (quote sociali e beni aziendali) si erano concentrati nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva tutto l'interesse, per i suoi precedenti penali, a sottrarli ad una possibile misura ablativa.

3. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte il 19 dicembre 2022 il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha svolto una serie di argomentazioni in replica ai motivi dedotti nel ricorso, chiedendone la declaratoria di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 24 gennaio 2023 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alla Cancelleria di questa Suprema Corte un certificato, rilasciato dal Comune di Palermo in data 17 gennaio 2023, che attesta l'intervenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] in data 6 gennaio 2023.

2. Al riguardo questa Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui, in tema di misure cautelari reali, la morte sopravvenuta dell'indagato fa venire meno uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento incidentale in esame, ma la relativa declaratoria di estinzione del reato deve essere pronunciata dal giudice del procedimento. principale, restando quindi interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione, poiché la decisione sul gravame presuppone l'esistenza del soggetto che l'ha proposto o che ad esso è interessato (arg. ex Sez.

U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245).

3. Ne consegue, conclusivamente, la declaratoria di improcedibilità del ricorso per morte sopravvenuta dell'indagata.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso il 26 gennaio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Palermo; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 luglio 2022 il Tribunale di Palermo ha accolto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 6 luglio 2022 con riferimento al reato di intestazione fittizia di cui all'art. 512-bis cod. pen. (provvisoriamente contestato nel capo sub 3) in concorso con il genero [OSCURATO:PERSONA] e con il di lui nipote [OSCURATO:PERSONA]), limitatamente alle quote sociali ed al complesso di beni aziendali della società "H Passi e Passetti" s.r.l. di cui la predetta era ritenuta formalmente titolare, disponendone la restituzione in favore dell'avente diritto. 2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, deducendo vizi di: a) manifesta illogicità della motivazione, là dove l'ordinanza impugnata ha valorizzato un precedente del medesimo Ufficio, riguardante tuttavia un diverso reato e diversi indagati, senza escludere, in capo ai titolari formali, l'esistenza della capacità finanziaria necessaria per la costituzione della predetta società, pur a fronte degli accertamenti patrimoniali svolti nel corso delle attività investigative; b) mancanza della motivazione in ordine al requisito della sproporzione, ex art. 240-bis cod. pen., in capo alla Granà; c) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per avere l'ordinanza impugnata ritenuto l'assenza di prova in ordine alla provenienza delle risorse economiche impiegate da parte del soggetto che risultava essere gestore di fatto, irrilevante dovendosi ritenere la circostanza che i fondi messi a disposizione per i punti di vendita oggetto del procedimento fossero stati forniti dal [OSCURATO:PERSONA] o dai suoi coindagati. Al riguardo si assume che, sulla base del materiale indiziario in atti, i beni in sequestro (quote sociali e beni aziendali) si erano concentrati nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva tutto l'interesse, per i suoi precedenti penali, a sottrarli ad una possibile misura ablativa. 3. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte il 19 dicembre 2022 il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha svolto una serie di argomentazioni in replica ai motivi dedotti nel ricorso, chiedendone la declaratoria di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 24 gennaio 2023 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alla Cancelleria di questa Suprema Corte un certificato, rilasciato dal Comune di Palermo in data 17 gennaio 2023, che attesta l'intervenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] in data 6 gennaio 2023. 2. Al riguardo questa Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui, in tema di misure cautelari reali, la morte sopravvenuta dell'indagato fa venire meno uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento incidentale in esame, ma la relativa declaratoria di estinzione del reato deve essere pronunciata dal giudice del procedimento. principale, restando quindi interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione, poiché la decisione sul gravame presuppone l'esistenza del soggetto che l'ha proposto o che ad esso è interessato (arg. ex Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245). 3. Ne consegue, conclusivamente, la declaratoria di improcedibilità del ricorso per morte sopravvenuta dell'indagata. P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso. Così deciso il 26 gennaio 2023
Decreto Cassazione n. 11147/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris