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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 14024/2026

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troAssociazione dei Testimoni di Geova di Ziano di Fiemme in persona dellegale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’ avvocatoMarcello Rifici unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della CTR di Trento n. 20/2022 depositata il29/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28423/2022Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 14024/2026Data pubblicazione 13/05/20261.

A seguito della dichiarazione di nuovo fabbricato da partedell’Associazione dei Testimoni di Geova di Ziano di Fiemme - proprietariadi un fabbricato, destinato a luogo di culto pubblico, sito nel Comune diZiano di Fiemme, distinto al Catasto del ridetto Comune, CC 445, Particella1151, Foglio 23, p.

T-1, (temporaneamente inserita in atti con la categoriaparcella con provvedimento prot. 2473.002.2011 del 09/12/2011 in atti dal06/05/2015, in cui l'immobile è stato classificato in categoria E/7 conrendita 6.558,15, con rettifica della rendita catastale indicata in euro 0,00a euro 6.558,15.2.

La CTP di Trento rigettava il ricorso proposto dalla suindicata associazionecon sentenza n. 236/2019 affermando, in particolare, che l'Ufficio delCatasto si era attenuto al d.m. 2 gennaio 1998 n. 28, il quale prevede chegli edifici destinati al culto, classificati in categ.

E/7 ed esclusidall'applicazione di qualsiasi forma di tassazione locale o nazionale, nonrientrino tra quelli da iscrivere in Catasto senza attribuzione di rendita (noncontemplando, all’art. 3, gli edifici di culto).3.

Proposto appello da parte dell’Associazione dei Testimoni di Geova diZiano di Fiemme la CTR di Trento, con la sentenza n. 20/02/2022,depositata in data 29 aprile 2022, accoglieva l’appello assumendo che,come lamentato dalla parte contribuente, l’avviso non apparivaadeguatamente motivato e che, in forza della normativa vigente, dovevaritenersi che l’immobile per cui è causa doveva essere iscritto in catasto conrendita zero, in quanto sprovvisto di redditività, trattandosi di immobile cheesula da una mera logica commerciale e di produzione industriale, ma diesclusiva pubblica utilità, quale quella dell’esercizio di un culto religioso,costituzionalmente tutelato dal combinato disposto degli artt. 3, 8, 19 e 20della Costituzione.Numero registro generale 28423/2022Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 14024/2026Data pubblicazione 13/05/20264.

Contro detta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] di Trento ha propostoricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati con successivamemoria.5. [OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni di Geova ha resistito concontroricorso e successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Osserva, in primo luogo, il Collegio che deve essere disattesa l’istanzaavanzata dalla parte controricorrente la quale, nella memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c., ha chiesto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., la fissazione dellapubblica udienza, “in considerazione del particolare rilievo e della novitàdella questione di diritto sottesa al presente procedimento, avuto riguardoanche ai contrasti interpretativi delle corti di merito sulla normativacatastale”, in adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questaCorte secondo cui il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio diuna valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazionein pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di dirittoda applicare nel caso di specie (Cass., Sez.

Un., 5 giugno 2018, n. 14437 -nello stesso senso, da ultime: Cass., 6 settembre 2024, nn. 24033, 24042e 24050; Cass., 15 ottobre 2024, n. 26807), con la precisazione che la sededell’adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con lastatuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente ineditee già assistite da un pregresso orientamento, cui la Corte fornisce il propriocontributo.

Peraltro, nel caso di specie, come di seguito sarà evidenziato, iltema oggetto del giudizio non è nemmeno nuovo nella giurisprudenza diquesta Corte.2.

Va, quindi, rilevato che con il primo motivo di ricorso parte ricorrentededuce in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5, c.p.c., violazionee/o falsa applicazione dell’art. 132, co. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.,nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione in ordine alpresunto difetto di motivazione del provvedimento amministrativo;Numero registro generale 28423/2022Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 14024/2026Data pubblicazione 13/05/2026violazione dell’ art. 7 della legge n. 212 del 2000, nonché dell’art. 3, L.n.241/1990 e del corrispondente art. 4, Legge provinciale n. 23/1992 (inmateria di procedimento amministrativo).Lamenta che erroneamente i giudici di appello avevano ritenuto fondata latesi dell’Associazione contribuente volta a contestare l’insufficienza dimotivazione dell’avviso di rendita, non ritenendo idonea a tal finel’indicazione relativa alla quantificazione secondo le operazioni contenutenella relazione sintetica allegata all’avviso, in quanto tale indicazione nonpotrebbe soddisfare il diverso ed ulteriore onere motivazionale in merito allascelta di attribuire una rendita catastale agli edifici di culto, in assenza diun richiamo nell’avviso al D.M. n. 28/1998.

Nel formulare tale motivodeduce, altresì, la nullità dell’impugnata sentenza per essersi riferita permotivazione per relationem non alla sentenza di primo grado, bensì ad unmero atto di parte - l’appello dell’Associazione intimata - senza svolgereun’autonoma, necessaria valutazione.2.1.

Il motivo è fondato, nei termini appresso specificati.In tema di classamento di immobili va richiamato il consolidatoorientamento di legittimità per cui, qualora l'attribuzione della renditaavvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione delrelativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi edella classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuentenon siano disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale differenzatra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazionetecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., Sez., 31ottobre 2014, n. 23237; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 7dicembre 2018, n. 31809; Cass., 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 13Numero registro generale 28423/2022Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 14024/2026Data pubblicazione 13/05/2026agosto 2020, n. 17016; Cass. 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., 9 febbraio2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass. 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., 22dicembre 2021, n. 41179; Cass., 7 aprile 2022, n. 11281; Cass., Sez. Trib.,8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass. 5 aprile 2024, n. 9127; Cass.,1° marzo 2025, n. 5449; Cass., 10 aprile 2025, n. 9410).L’obbligo di motivazione del relativo avviso è, quindi, soddisfatto con lamera indicazione dei dati amministrativo–censuari (categoria, classe,consistenza, superficie e rendita), all’esito della verifica fattane d’ufficio,qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesidall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia tra dati proposti edati attribuiti derivi da una valutazione tecnica degli immobili.

Per cui, i datiforniti dal contribuente non sono disattesi, ma soltanto riesaminati erivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimento all'attribuzionedella categoria, della classe, della consistenza e della rendita del fabbricato.Dunque, è possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventuale difformitàtra la classificazione denunciata dal contribuente e la classificazioneaccertata dall'amministrazione finanziaria nell'ambito della proceduraDOCFA derivi da una diversità di valutazione, qualificazione oinquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, graficie planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissatidalla disciplina regolamentare in materia catastale; il che esime, comunque,l'amministrazione finanziaria dall'onere di formulare una motivazione piùparticolareggiata per l'atto di riclassamento con specifico riguardo allediscrepanze emerse all'esito dell'accertamento rispetto alla proposta delcontribuente (Cass., 9 febbraio 2021, n. 3104; Cass., 1 febbraio 2022, n.3017; Cass., 1 marzo 2025, n. 5449).Può aggiungersi che, qualora l'attribuzione della rendita abbia luogo aseguito di procedura DOCFA, in base ad una stima diretta eseguitadall'amministrazione finanziaria (come accade, appunto, per gli immobiliclassificati nei gruppi catastali D ed E), tale stima, che integra il presuppostoNumero registro generale 28423/2022Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 14024/2026Data pubblicazione 13/05/2026ed il fondamento motivazionale dell'avviso di accertamento catastale(esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di naturaeminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezzadella motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, madell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, dellaverifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un attoconosciuto e, comunque, prontamente e facilmente conoscibile per ilcontribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento astruttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancatariproduzione o allegazione all'avviso di accertamento catastale non sitraduce in un difetto di motivazione (tra le tante: Cass., 21 luglio 2006, n.16824; Cass., 10 novembre 2006, n. 24064; Cass., 14 maggio 2010, n.11804; Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 16 aprile 2020, n. 7854;Cass., 20 dicembre 2021, n. 40735; Cass., 25 ottobre 2022, n. 31554;Cass., 31 ottobre 2023, n. 30303; Cass., 12 giugno 2024, n. 16359).2.2.

Orbene nella fattispecie in disanima i dati forniti dalla contribuente nonsono stati disattesi, ma soltanto “rivalutati” dall'amministrazione finanziariacon riferimento all'attribuzione della rendita, risultando indicati ipresupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la relativadecisione, non sussistendo, nuovi elementi esterni o accertamenti ulteriorida compiere.2.3.

Orbene appare evidente che la motivazione consentiva in sé, in effetti,alla Associazione contribuente di comprendere appieno le ragioni, fattuali egiuridiche, del provvedimento e di difendersi in giudizio, dovendosi, quindi,ritenere l’avviso adeguatamente motivato.3.

Con il secondo motivo parte ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6del R.D.L. n. 652 del 1939 e art. 36 del D.P.R. n. 917 del 1986, dell’art. 3del DM. n. 28 del 1998 e dell’art. 1, co. 2, del DM. n. 701 del 1994,assumendo che i giudici di appello, erroneamente, avevano ritenuto che agliNumero registro generale 28423/2022Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 14024/2026Data pubblicazione 13/05/2026edifici di culto non locati, laddove volontariamente oggetto dichiarazionecatastale a fini civilistici, non possa essere attribuita una rendita catastale.3.1.

Anche tale motivo è fondato .3.2.

Ritiene questa Corte, nell’accogliere la prospettazione dell’Ufficioricorrente, di dovere dare continuità all’indirizzo inaugurato con la sentenzaCass., 12 ottobre 2016, n. 20537 - che in relazione ad un bene di culto dellachiesa Parrocchia S.S.P.P. in Ventimiglia, ha ritenuto corretta una renditadi valore diverso da zero - e di recente confermato da Cass., 19/11/2024n. 29823.Appare opportuno richiamare, in questa sede, i punti salienti della decisioneda ultimo indicata ove è stato precisato che:- con specifico riferimento ai fabbricati adibiti al culto non sussiste l’obbligodella dichiarazione in catasto, a norma dell’art. 6, comma 3, lett. c, del r.d.l.13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto1939, n. 1249 (secondo cui: «3.

Non sono soggetti a dichiarazione: [...] c)i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;», esclusione confermata dall’art.8, seconda parte, del regolamento per la formazione del nuovo catastoedilizio urbano di cui al d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 (a tenore delquale: «Parimenti non si classificano le unità immobiliari che, per lasingolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali[...] fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto [...], e simili»);- l’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, non ha ricompreso gliedifici destinati al culto pubblico tra le unità che si possono iscrivere incatasto senza attribuzione di rendita (essendovi elencati soltanto «[...] iseguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o didefinizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, acausa dell'accentuato livello di degrado; c) lastrici solari; d) aree urbane»);- la nota trasmessa dall’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] ServiziCatastali Cartografici e di [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio 2018, prot. n.105363, ha aggiunto che: «Pertanto, sotto il profilo strettamente catastale,Numero registro generale 28423/2022Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 14024/2026Data pubblicazione 13/05/2026si ritiene che ad ogni unità immobiliare urbana, se dichiarata, deve esserecomunque associata una rendita ordinaria che, in considerazione dellarichiamata esenzione stabilita dal citato art. 36 e dalle norme connesse allesempreché la relativa quantificazione sia stata individuata secondo criteri diragionevolezza, sulla base delle regole dell’estimo catastale;- secondo il costante orientamento di legittimità non sussiste alcunarelazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall'imposizionericonosciuta ad un edificio per la sua specifica destinazione d'uso in quantola rendita catastale non costituisce un'imposta né un presupposto d'imposta(Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., Sez., 19 febbraio 2015, n. 3354;Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537).

Per cui, l’attribuzione della rendita nonesclude che l’ente possa beneficiare dell’esenzione da un tributo in relazionealla speciale destinazione dell’immobile censito in catasto.

In tal senso, l’art.36, comma 3, prima parte, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917, secondocui: «Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto dilocazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio delculto», deve essere riferito al reddito costituente il presupposto delleimposte dirette, non avendo alcuna attinenza con la rendita.

La dicotomiatra le nozioni di reddito e rendita è evidenziata anche dall’art. 25, comma1, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917, che definisce i redditi fondiari come«quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato chesono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto deiterreni o nel catasto edilizio urbano»;- ne discende che gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentati dalladichiarazione in catasto, ma, nel caso di inserimento o aggiornamento delclassamento, soggiacciono sempre all’attribuzione di una rendita, sia purea soli fini statistico–inventariali.Numero registro generale 28423/2022Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 14024/2026Data pubblicazione 13/05/2026Ad avviso di questo Collegio tale orientamento - da cui si è discostata laCTR – va in questa sede ribadito non apparendo, peraltro, decisive, in sensocontrario, le considerazioni svolte dalla parte controricorrente.3.3.

Va osservato, in particolare, che la Associazione controricorrenteassume, in sintesi, richiamando il decisum dei giudici territoriali, che nelcaso degli edifici di culto, non essendo considerati gli stessi, di per sé,produttivi di reddito in base all’art. 36 del d.P.R. n. 917 del 1986, se nonsono oggetto di locazione, sarebbe preclusa la possibilità di attribuire unarendita catastale, neppure con finalità inventariali.

Ciò sarebbe confermatodall’art. 5 del r.d.l. n. 652/1939, per il quale un immobile inadatto aprodurre un reddito non potrebbe essere iscritto in catasto, e dall’art. 6 delmedesimo r.d.l., che comprende nell’elenco di tipologie di immobili nonespressivi di reddito per loro natura, dispensati dall’iscrizione in catasto ed,altresì, dalla massima 59 contenuta nella Circolare n. 134 del 1941 delMinistero delle finanze e dalla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012del 30 novembre 2012, ora assurta a legge ex art.1, comma 244, n.190/2014, qualificandola norma di rango superiore.Secondo le norme citate, quindi, a dire della controricorrente, per lamaggior parte degli immobili ricadenti all’interno delle categorie D ed E èrichiesta l’attribuzione della rendita con metodo diretto, tuttavia, nellospecifico caso riferito ai luoghi di culto (E/7), stante la loro funzione qualiopere pubbliche a servizio della collettività e la loro oggettiva incapacità diprodurre reddito, in quanto autonomia funzionale e reddituale, ladeterminazione della rendita avviene in un solo caso, quello in cui l’immobilesia oggetto di un contratto di locazione.

Evidenzia che il fulcrodell’argomentazione dell’Agenzia ricorrente risiede nell’art. 3, comma 2, deld.m. n. 28/1998, il quale elenca alcune tipologie di immobili da iscrivere incatasto senza attribuzione di rendita (es. fabbricati in corso di costruzione,lastrici solari), tesi che non considera che il d.m. citato è una fontenormativa secondaria (regolamento) e, come tale, non può derogare,Numero registro generale 28423/2022Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 14024/2026Data pubblicazione 13/05/2026modificare o abrogare le disposizioni contenute in fonti di rango primario,quali il r.d.l. n. 652/1939 e il d.P.R. n. 1142/1949.Inoltre la controricorrente lamenta che sarebbe stata discriminata pereffetto della decisione impugnata, anche rispetto ad altri culti presenti nelterritorio.3.4.

Giova ribadire che questa Corte ha più volte chiarito che la renditacatastale attribuita ad un immobile adibito a culto non è un tributo né unpresupposto di imposizione fiscale, ma ha un valore tecnico-estimativolegato all’iscrizione nel catasto.

Ciò implica che l’attribuzione di una renditanon incide sull’imponibilità fiscale dell’immobile ai fini dei tributi diretti elocali, nel senso che l’esenzione legata alla specifica destinazionedell’immobile non viene meno per il solo fatto che l’immobile ha una renditacatastale positiva.

Sulla distinzione ontologica tra rendita catastale epresupposto d’imposta occorre ricordare che è principio consolidato dellagiurisprudenza di legittimità che la rendita catastale costituisca un valoretecnico-patrimoniale, funzionale all’inventariazione e classificazione delpatrimonio immobiliare, e non integri di per sé né un tributo né unautonomo presupposto impositivo.

È stato reiteratamente affermato chenon sussiste alcuna relazione tra la rendita catastale attribuita ed esenzionedall’imposizione riconosciuta a un edificio per la sua specifica destinazioned’uso, in quanto la rendita catastale non costituisce un’imposta né unpresupposto d’imposta, sulla scorta dei principi giurisprudenziali soprarichiamati.

Ne deriva che l’attribuzione di una rendita catastale nondetermina né può determinare la trasformazione di un immobile esente inimmobile imponibile.

L’esenzione fiscale degli edifici destinatiesclusivamente al culto deriva, quindi, dalla loro destinazione oggettiva efunzionale, non dalla loro iscrizione o meno in catasto, né dall’ammontaredella rendita eventualmente attribuita.

Pertanto, l’eventuale presenza direndita catastale non incide l’esenzione, non costituisce elemento idoneo aNumero registro generale 28423/2022Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 14024/2026Data pubblicazione 13/05/2026dimostrare l’esistenza di capacità contributiva e non integra un autonomofatto generatore di imposta.3.5.

Fatte tale necessaria premessa, occorre evidenziare che, ad avviso diquesto Collegio, non appare condivisibile la lettura delle disposizioninormative in questione fatta propria dai giudici di appello e sulla quale laparte controricorrente ha insistito, sulla base delle considerazioni sopraformulate, dovendosi ribadire che in base alla normativa catastale soprarichiamata se è vero che l’art. 6 del r.d.l. n. 652/ 1939, comma 3, e l’art.36 del d.P.R. n. 917/1986 esentino gli edifici di culto sia dall’imposizione, inragione della loro specifica destinazione d’uso, sia dall’iscrizione in catastoin ragione della mancanza di produttività in assenza di locazione, taliesenzioni non implicano l’esclusione della facoltà dell’ente religioso diprocedere a dichiarazione al catasto ai fini civilistici e gestionali ed, in questadiversa ipotesi, subentra l’applicazione delle norme appositamentecontemplate volte a realizzare il coordinamento con i principi vigenti inmateria di attribuzione della rendita catastale nelle ipotesi di esenzionepreviste in relazione a particolari tipologie di beni.Qualora, quindi, il proprietario proceda alla dichiarazione o venga effettuatala variazione catastale – così come avvenuto nella fattispecie - l’immobiledeve necessariamente essere censito secondo le regole generali, sullascorta delle norme catastali di riferimento, fra cui il d.m. 28/1998, con3.6.

Occorre, quindi, muovere dalle citate norme integrative di cui al d.m.n. 28/1998 e al d.m. n. 701/1994, che disciplinano tale coordinamento nelcaso specifico dell’iscrizione in catasto di un bene esentato, ammessodall’ordinamento su iniziativa del proprietario e ai fini civilistici, conindicazione da parte dello stesso di quella che ritenga essere la renditaNella fattispecie in esame, sulla scorta delle norme integrative soprarichiamate, emerge chiaramente che per gli edifici di culto non locatiNumero registro generale 28423/2022Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 14024/2026Data pubblicazione 13/05/2026l’eventuale iscrizione in catasto ai fini civili non prescinde dall’attribuzionedi una rendita, non essendo individuata la relativa fattispecie nell’appositoelenco dei beni ritenuti suscettibili di iscrizione senza rendita (art. 3, d.m.n. 28 del 1998), disposizione speciale non suscettibile di applicazioneanalogica.Ciò risulta, peraltro, logico e comprensibile tenuto conto che dallaformulazione dell’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 da cui emerge cheper la sussistenza del reddito di fabbricati non è necessaria l’effettivaproduttività del bene, essendo soltanto richiesta la “suscettibilità del benea produrla”.Nel caso degli edifici di culto tale suscettibilità è pacificamente sussistentee connessa alla (potenziale) locazione dell’immobile, condizione cheancorché possa non essere concreta e attuale, non di meno potrebberealizzarsi in futuro, consentendo la valorizzazione di una rendita.3.7.

Nemmeno le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n.6/2012 del 30 novembre 2012, citata dalla parte controricorrente, relativealle modalità di determinazione della rendita catastale degli immobili dellecategorie speciali (D) e particolari (E), possono, per loro natura e contenuti,ritenersi preminenti né configurare un mezzo per orientare l’interpretazionedella disciplina catastale dei beni di culto.Come è dato desumere dal contenuto di detta circolare la stessa dettaistruzioni finalizzate a fornire genericamente, sul piano pratico-applicativo,le modalità di redazione delle dichiarazioni, e non a fissare la disciplina deicasi specifici che è, invece, riservata, nel caso dei beni di culto, al complessodelle norme sopra richiamate, rispetto alle quali le modalità di redazionerisultano meramente strumentali.In particolare, non è corretto ragionare in termini di gerarchia delle fontinormative, posto che le disposizioni ricomprese nella categoria E/7 – benidestinati al culto di cui al d.m. n. 28 del 1998 e al d.m. n. 701 del 1994,che prevedono l’attribuzione di un valore ai beni iscritti in catasto anche inNumero registro generale 28423/2022Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 14024/2026Data pubblicazione 13/05/2026assenza di rendita catastale non si pongono né in un rapporto disubordinazione né di prevalenza rispetto alla circolare n. 6/2012dell’Agenzia delle Entrate.Le due fonti operano, infatti, su piani differenti della disciplina: da una parte,le norme relative alla categoria E/7 si limitano a stabilire che, ai finidell’imposizione fiscale, anche i beni censiti in catasto ma privi di renditacatastale debbano, comunque, essere valorizzati, introducendo, dunque, uncriterio di rilevanza fiscale del bene sia pure a fini inventariali; sotto altroprofilo, la circolare n. 6/2012 interviene esclusivamente sul diverso esuccessivo versante tecnico-estimativo, fornendo indicazioni operative circale metodologie da adottare per l’attribuzione della rendita catastale nei casiin cui essa debba essere determinata.

Ne discende che le due normativenon interferiscono fra di loro, atteso che le stesse disciplinano profilidifferenti e tra loro complementari della medesima materia: le primedella valorizzazione fiscale del bene, mentre la circolare suddetta si limita adettare criteri tecnico-estimativi per la determinazione della renditacatastale e, quindi, attiene al quomodo della determinazione della rendita.3.8.

Sotto altro profilo deve rilevarsi che l’art. 10 r.d.l. 652/1939, in vigoredal 9 giugno 1948, per effetto delle modifiche di cui all’art. 2 d.lgs.514/1948 così dispone: “La rendita catastale delle unità immobiliaricostituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all' art. 28 della legge8 giugno 1936, n. 1231 costruiti per le speciali esigenze di una attivitàindustriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estraneaalle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata constima diretta per ogni singola unità.

2. Egualmente si procede per ladeterminazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sonoraggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle lorocaratteristiche”.Numero registro generale 28423/2022Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 14024/2026Data pubblicazione 13/05/2026L’art. 8 d.P.R. 1142/1949 in tema di “Accertamento di immobili adestinazione speciale o particolare” in vigore dal 19 marzo 1950, a suavolta, prevede: “La classificazione non si esegue nei riguardi delle categoriecomprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in genere daifabbricati previsti nell' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruitiper le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e nonsuscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senzaradicali trasformazioni.

Parimenti non si classificano le unità immobiliari che,per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi,quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna,marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all'eserciziopubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili” ed il successivo art. 30avente ad oggetto “Determinazione della rendita catastale di immobili adestinazione speciale o particolare” precisa: “Le tariffe non si determinanoper le unità immobiliari indicate nell'art. 8.

Tuttavia la rendita catastale delleunità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, constima diretta per ogni singola unità”.Con riferimento agli edifici in questione la rendita va, dunque, sempresopravvenuta citata, le richiamate “Istruzioni” del 1941, ritenute decisive aifini che occupano da parte controricorrente.3.9.

Quindi risulta palese che, nel caso di specie, l’attribuzione di unarendita diversa da zero sia dovuta alla corretta interpretazione del quadronormativo di riferimento valevole nella generalità dei casi in relazione aibeni di culto e tale orientamento non contrasta con i principi costituzionalidi capacità contributiva (art. 53 Cost.), di ragionevolezza e proporzionalitàdell’imposizione e di tutela costituzionale della libertà religiosa e del culto(artt. 8 e 19 Cost.)3.10.

Né vengono in rilievo questioni relative alla violazione della normativasovranazionale di cui agli artt. 9, 11, 14 Convenzione Europea dei dirittiNumero registro generale 28423/2022Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 14024/2026Data pubblicazione 13/05/2026dell’uomo, art.1 del Protocollo 1 alla Convenzione europea ed art. 10Trattato Funzionamento Unione Europea in ragione di condottediscriminatorie e non imparziali dell’Agenzia rispetto agli altri edifici di cultoaccettati dall’ Ufficio.Come già rilevato da questa Corte, con la pronunzia n. 20396/2025 relativaad un giudizio in cui era parte la [OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni diGeova, non sono chiare le ragioni per cui dovrebbe venire in rilievo, nel casodi specie, la Convenzione EDU, atteso che si verte in materia fiscale, che è,in linea generale, sottratta dalla nozione di diritti civili (cfr.

Corte EDU,Si citano, peraltro, talune decisioni della Corte di Strasburgo, ma senzaspiegare quale rilievo, in concreto, possano avere nel caso di specie.

Inverose da un verso non è dato comprendere sotto quale profilo la normativa inesame, per come interpretata, si porrebbe quale ostacolo al perseguimentodi scopi religiosi, la parte controricorrente evoca profili di discriminazionereligiosa che non appaiono in discussione nel caso di specie atteso che, nelpresente giudizio, si tratta semplicemente di un avviso di rettifica del valoredichiarato rispetto ad ud edificio adibito al culto rientrante nella categoriaE/7, questione di applicazione generale nei confronti di tutti i potenzialicontribuenti, e del tutto avulsa dalla religione professata dell’enteinteressato.3.10.

Pertanto anche il secondo motivo di ricorso va accolto dovendosiribadire il seguente principio di diritto: «In ipotesi di dichiarazione ovariazione catastale di edifici adibiti al culto pubblico, l’immobile devenecessariamente essere censito secondo le regole generali sulla scorta dellenorme catastali di riferimento ed atteso che i predetti edifici non rientranotra gli immobili iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita di cui all’art.3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, la dichiarazione perl'accertamento di immobili urbani di nuova costruzione (ex art. 56 delregolamento di cui al d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142), ovvero laNumero registro generale 28423/2022Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 14024/2026Data pubblicazione 13/05/2026dichiarazione di variazione (ex art. 20 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, comesostituito dall'art. 2 del d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514), devono contenere laproposta di attribuzione della categoria e della rendita che non può esserepari a zero (in quanto unità a “destinazione particolare”) e sono soggette alcontrollo dell’amministrazione finanziaria anche in vista delladeterminazione, seppure a soli fini statistico–inventariali, della renditadefinitiva, ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701».4.

In conclusione in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deveessere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte,c.p.c., con il rigetto del ricorso originario della Associazione contribuente ela conferma dell’avviso di rettifica.4.1.

La peculiarità della questione controversa, prima d’oggi non ancoraoggetto di un orientamento consolidato, giustifica la integralecompensazione tra le parti delle spese sia dei giudizi di merito chedell’odierno giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta il ricorso originario proposto dall’Associazionecontroricorrente;compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 26 marzo 2026IL PRESIDENTE([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troAssociazione dei Testimoni di Geova di Ziano di Fiemme in persona dellegale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’ avvocatoMarcello Rifici unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della CTR di Trento n. 20/2022 depositata il29/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28423/2022Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 14024/2026Data pubblicazione 13/05/20261. A seguito della dichiarazione di nuovo fabbricato da partedell’Associazione dei Testimoni di Geova di Ziano di Fiemme - proprietariadi un fabbricato, destinato a luogo di culto pubblico, sito nel Comune diZiano di Fiemme, distinto al Catasto del ridetto Comune, CC 445, Particella1151, Foglio 23, p. T-1, (temporaneamente inserita in atti con la categoriaparcella con provvedimento prot. 2473.002.2011 del 09/12/2011 in atti dal06/05/2015, in cui l'immobile è stato classificato in categoria E/7 conrendita 6.558,15, con rettifica della rendita catastale indicata in euro 0,00a euro 6.558,15.2. La CTP di Trento rigettava il ricorso proposto dalla suindicata associazionecon sentenza n. 236/2019 affermando, in particolare, che l'Ufficio delCatasto si era attenuto al d.m. 2 gennaio 1998 n. 28, il quale prevede chegli edifici destinati al culto, classificati in categ. E/7 ed esclusidall'applicazione di qualsiasi forma di tassazione locale o nazionale, nonrientrino tra quelli da iscrivere in Catasto senza attribuzione di rendita (noncontemplando, all’art. 3, gli edifici di culto).3. Proposto appello da parte dell’Associazione dei Testimoni di Geova diZiano di Fiemme la CTR di Trento, con la sentenza n. 20/02/2022,depositata in data 29 aprile 2022, accoglieva l’appello assumendo che,come lamentato dalla parte contribuente, l’avviso non apparivaadeguatamente motivato e che, in forza della normativa vigente, dovevaritenersi che l’immobile per cui è causa doveva essere iscritto in catasto conrendita zero, in quanto sprovvisto di redditività, trattandosi di immobile cheesula da una mera logica commerciale e di produzione industriale, ma diesclusiva pubblica utilità, quale quella dell’esercizio di un culto religioso,costituzionalmente tutelato dal combinato disposto degli artt. 3, 8, 19 e 20della Costituzione.Numero registro generale 28423/2022Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 14024/2026Data pubblicazione 13/05/20264. Contro detta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] di Trento ha propostoricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati con successivamemoria.5. [OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni di Geova ha resistito concontroricorso e successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Osserva, in primo luogo, il Collegio che deve essere disattesa l’istanzaavanzata dalla parte controricorrente la quale, nella memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c., ha chiesto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., la fissazione dellapubblica udienza, “in considerazione del particolare rilievo e della novitàdella questione di diritto sottesa al presente procedimento, avuto riguardoanche ai contrasti interpretativi delle corti di merito sulla normativacatastale”, in adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questaCorte secondo cui il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio diuna valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazionein pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di dirittoda applicare nel caso di specie (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437 -nello stesso senso, da ultime: Cass., 6 settembre 2024, nn. 24033, 24042e 24050; Cass., 15 ottobre 2024, n. 26807), con la precisazione che la sededell’adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con lastatuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente ineditee già assistite da un pregresso orientamento, cui la Corte fornisce il propriocontributo. Peraltro, nel caso di specie, come di seguito sarà evidenziato, iltema oggetto del giudizio non è nemmeno nuovo nella giurisprudenza diquesta Corte.2. Va, quindi, rilevato che con il primo motivo di ricorso parte ricorrentededuce in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5, c.p.c., violazionee/o falsa applicazione dell’art. 132, co. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.,nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione in ordine alpresunto difetto di motivazione del provvedimento amministrativo;Numero registro generale 28423/2022Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 14024/2026Data pubblicazione 13/05/2026violazione dell’ art. 7 della legge n. 212 del 2000, nonché dell’art. 3, L.n.241/1990 e del corrispondente art. 4, Legge provinciale n. 23/1992 (inmateria di procedimento amministrativo).Lamenta che erroneamente i giudici di appello avevano ritenuto fondata latesi dell’Associazione contribuente volta a contestare l’insufficienza dimotivazione dell’avviso di rendita, non ritenendo idonea a tal finel’indicazione relativa alla quantificazione secondo le operazioni contenutenella relazione sintetica allegata all’avviso, in quanto tale indicazione nonpotrebbe soddisfare il diverso ed ulteriore onere motivazionale in merito allascelta di attribuire una rendita catastale agli edifici di culto, in assenza diun richiamo nell’avviso al D.M. n. 28/1998. Nel formulare tale motivodeduce, altresì, la nullità dell’impugnata sentenza per essersi riferita permotivazione per relationem non alla sentenza di primo grado, bensì ad unmero atto di parte - l’appello dell’Associazione intimata - senza svolgereun’autonoma, necessaria valutazione.2.1. Il motivo è fondato, nei termini appresso specificati.In tema di classamento di immobili va richiamato il consolidatoorientamento di legittimità per cui, qualora l'attribuzione della renditaavvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione delrelativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi edella classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuentenon siano disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale differenzatra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazionetecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., Sez., 31ottobre 2014, n. 23237; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 7dicembre 2018, n. 31809; Cass., 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 13Numero registro generale 28423/2022Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 14024/2026Data pubblicazione 13/05/2026agosto 2020, n. 17016; Cass. 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., 9 febbraio2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass. 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., 22dicembre 2021, n. 41179; Cass., 7 aprile 2022, n. 11281; Cass., Sez. Trib.,8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass. 5 aprile 2024, n. 9127; Cass.,1° marzo 2025, n. 5449; Cass., 10 aprile 2025, n. 9410).L’obbligo di motivazione del relativo avviso è, quindi, soddisfatto con lamera indicazione dei dati amministrativo–censuari (categoria, classe,consistenza, superficie e rendita), all’esito della verifica fattane d’ufficio,qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesidall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia tra dati proposti edati attribuiti derivi da una valutazione tecnica degli immobili. Per cui, i datiforniti dal contribuente non sono disattesi, ma soltanto riesaminati erivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimento all'attribuzionedella categoria, della classe, della consistenza e della rendita del fabbricato.Dunque, è possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventuale difformitàtra la classificazione denunciata dal contribuente e la classificazioneaccertata dall'amministrazione finanziaria nell'ambito della proceduraDOCFA derivi da una diversità di valutazione, qualificazione oinquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, graficie planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissatidalla disciplina regolamentare in materia catastale; il che esime, comunque,l'amministrazione finanziaria dall'onere di formulare una motivazione piùparticolareggiata per l'atto di riclassamento con specifico riguardo allediscrepanze emerse all'esito dell'accertamento rispetto alla proposta delcontribuente (Cass., 9 febbraio 2021, n. 3104; Cass., 1 febbraio 2022, n.3017; Cass., 1 marzo 2025, n. 5449).Può aggiungersi che, qualora l'attribuzione della rendita abbia luogo aseguito di procedura DOCFA, in base ad una stima diretta eseguitadall'amministrazione finanziaria (come accade, appunto, per gli immobiliclassificati nei gruppi catastali D ed E), tale stima, che integra il presuppostoNumero registro generale 28423/2022Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 14024/2026Data pubblicazione 13/05/2026ed il fondamento motivazionale dell'avviso di accertamento catastale(esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di naturaeminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezzadella motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, madell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, dellaverifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un attoconosciuto e, comunque, prontamente e facilmente conoscibile per ilcontribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento astruttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancatariproduzione o allegazione all'avviso di accertamento catastale non sitraduce in un difetto di motivazione (tra le tante: Cass., 21 luglio 2006, n.16824; Cass., 10 novembre 2006, n. 24064; Cass., 14 maggio 2010, n.11804; Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 16 aprile 2020, n. 7854;Cass., 20 dicembre 2021, n. 40735; Cass., 25 ottobre 2022, n. 31554;Cass., 31 ottobre 2023, n. 30303; Cass., 12 giugno 2024, n. 16359).2.2. Orbene nella fattispecie in disanima i dati forniti dalla contribuente nonsono stati disattesi, ma soltanto “rivalutati” dall'amministrazione finanziariacon riferimento all'attribuzione della rendita, risultando indicati ipresupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la relativadecisione, non sussistendo, nuovi elementi esterni o accertamenti ulteriorida compiere.2.3. Orbene appare evidente che la motivazione consentiva in sé, in effetti,alla Associazione contribuente di comprendere appieno le ragioni, fattuali egiuridiche, del provvedimento e di difendersi in giudizio, dovendosi, quindi,ritenere l’avviso adeguatamente motivato.3. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6del R.D.L. n. 652 del 1939 e art. 36 del D.P.R. n. 917 del 1986, dell’art. 3del DM. n. 28 del 1998 e dell’art. 1, co. 2, del DM. n. 701 del 1994,assumendo che i giudici di appello, erroneamente, avevano ritenuto che agliNumero registro generale 28423/2022Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 14024/2026Data pubblicazione 13/05/2026edifici di culto non locati, laddove volontariamente oggetto dichiarazionecatastale a fini civilistici, non possa essere attribuita una rendita catastale.3.1. Anche tale motivo è fondato .3.2. Ritiene questa Corte, nell’accogliere la prospettazione dell’Ufficioricorrente, di dovere dare continuità all’indirizzo inaugurato con la sentenzaCass., 12 ottobre 2016, n. 20537 - che in relazione ad un bene di culto dellachiesa Parrocchia S.S.P.P. in Ventimiglia, ha ritenuto corretta una renditadi valore diverso da zero - e di recente confermato da Cass., 19/11/2024n. 29823.Appare opportuno richiamare, in questa sede, i punti salienti della decisioneda ultimo indicata ove è stato precisato che:- con specifico riferimento ai fabbricati adibiti al culto non sussiste l’obbligodella dichiarazione in catasto, a norma dell’art. 6, comma 3, lett. c, del r.d.l.13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto1939, n. 1249 (secondo cui: «3. Non sono soggetti a dichiarazione: [...] c)i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;», esclusione confermata dall’art.8, seconda parte, del regolamento per la formazione del nuovo catastoedilizio urbano di cui al d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 (a tenore delquale: «Parimenti non si classificano le unità immobiliari che, per lasingolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali[...] fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto [...], e simili»);- l’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, non ha ricompreso gliedifici destinati al culto pubblico tra le unità che si possono iscrivere incatasto senza attribuzione di rendita (essendovi elencati soltanto «[...] iseguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o didefinizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, acausa dell'accentuato livello di degrado; c) lastrici solari; d) aree urbane»);- la nota trasmessa dall’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] ServiziCatastali Cartografici e di [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio 2018, prot. n.105363, ha aggiunto che: «Pertanto, sotto il profilo strettamente catastale,Numero registro generale 28423/2022Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 14024/2026Data pubblicazione 13/05/2026si ritiene che ad ogni unità immobiliare urbana, se dichiarata, deve esserecomunque associata una rendita ordinaria che, in considerazione dellarichiamata esenzione stabilita dal citato art. 36 e dalle norme connesse allesempreché la relativa quantificazione sia stata individuata secondo criteri diragionevolezza, sulla base delle regole dell’estimo catastale;- secondo il costante orientamento di legittimità non sussiste alcunarelazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall'imposizionericonosciuta ad un edificio per la sua specifica destinazione d'uso in quantola rendita catastale non costituisce un'imposta né un presupposto d'imposta(Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., Sez., 19 febbraio 2015, n. 3354;Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537). Per cui, l’attribuzione della rendita nonesclude che l’ente possa beneficiare dell’esenzione da un tributo in relazionealla speciale destinazione dell’immobile censito in catasto. In tal senso, l’art.36, comma 3, prima parte, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917, secondocui: «Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto dilocazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio delculto», deve essere riferito al reddito costituente il presupposto delleimposte dirette, non avendo alcuna attinenza con la rendita. La dicotomiatra le nozioni di reddito e rendita è evidenziata anche dall’art. 25, comma1, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917, che definisce i redditi fondiari come«quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato chesono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto deiterreni o nel catasto edilizio urbano»;- ne discende che gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentati dalladichiarazione in catasto, ma, nel caso di inserimento o aggiornamento delclassamento, soggiacciono sempre all’attribuzione di una rendita, sia purea soli fini statistico–inventariali.Numero registro generale 28423/2022Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 14024/2026Data pubblicazione 13/05/2026Ad avviso di questo Collegio tale orientamento - da cui si è discostata laCTR – va in questa sede ribadito non apparendo, peraltro, decisive, in sensocontrario, le considerazioni svolte dalla parte controricorrente.3.3. Va osservato, in particolare, che la Associazione controricorrenteassume, in sintesi, richiamando il decisum dei giudici territoriali, che nelcaso degli edifici di culto, non essendo considerati gli stessi, di per sé,produttivi di reddito in base all’art. 36 del d.P.R. n. 917 del 1986, se nonsono oggetto di locazione, sarebbe preclusa la possibilità di attribuire unarendita catastale, neppure con finalità inventariali. Ciò sarebbe confermatodall’art. 5 del r.d.l. n. 652/1939, per il quale un immobile inadatto aprodurre un reddito non potrebbe essere iscritto in catasto, e dall’art. 6 delmedesimo r.d.l., che comprende nell’elenco di tipologie di immobili nonespressivi di reddito per loro natura, dispensati dall’iscrizione in catasto ed,altresì, dalla massima 59 contenuta nella Circolare n. 134 del 1941 delMinistero delle finanze e dalla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012del 30 novembre 2012, ora assurta a legge ex art.1, comma 244, n.190/2014, qualificandola norma di rango superiore.Secondo le norme citate, quindi, a dire della controricorrente, per lamaggior parte degli immobili ricadenti all’interno delle categorie D ed E èrichiesta l’attribuzione della rendita con metodo diretto, tuttavia, nellospecifico caso riferito ai luoghi di culto (E/7), stante la loro funzione qualiopere pubbliche a servizio della collettività e la loro oggettiva incapacità diprodurre reddito, in quanto autonomia funzionale e reddituale, ladeterminazione della rendita avviene in un solo caso, quello in cui l’immobilesia oggetto di un contratto di locazione. Evidenzia che il fulcrodell’argomentazione dell’Agenzia ricorrente risiede nell’art. 3, comma 2, deld.m. n. 28/1998, il quale elenca alcune tipologie di immobili da iscrivere incatasto senza attribuzione di rendita (es. fabbricati in corso di costruzione,lastrici solari), tesi che non considera che il d.m. citato è una fontenormativa secondaria (regolamento) e, come tale, non può derogare,Numero registro generale 28423/2022Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 14024/2026Data pubblicazione 13/05/2026modificare o abrogare le disposizioni contenute in fonti di rango primario,quali il r.d.l. n. 652/1939 e il d.P.R. n. 1142/1949.Inoltre la controricorrente lamenta che sarebbe stata discriminata pereffetto della decisione impugnata, anche rispetto ad altri culti presenti nelterritorio.3.4. Giova ribadire che questa Corte ha più volte chiarito che la renditacatastale attribuita ad un immobile adibito a culto non è un tributo né unpresupposto di imposizione fiscale, ma ha un valore tecnico-estimativolegato all’iscrizione nel catasto. Ciò implica che l’attribuzione di una renditanon incide sull’imponibilità fiscale dell’immobile ai fini dei tributi diretti elocali, nel senso che l’esenzione legata alla specifica destinazionedell’immobile non viene meno per il solo fatto che l’immobile ha una renditacatastale positiva. Sulla distinzione ontologica tra rendita catastale epresupposto d’imposta occorre ricordare che è principio consolidato dellagiurisprudenza di legittimità che la rendita catastale costituisca un valoretecnico-patrimoniale, funzionale all’inventariazione e classificazione delpatrimonio immobiliare, e non integri di per sé né un tributo né unautonomo presupposto impositivo. È stato reiteratamente affermato chenon sussiste alcuna relazione tra la rendita catastale attribuita ed esenzionedall’imposizione riconosciuta a un edificio per la sua specifica destinazioned’uso, in quanto la rendita catastale non costituisce un’imposta né unpresupposto d’imposta, sulla scorta dei principi giurisprudenziali soprarichiamati. Ne deriva che l’attribuzione di una rendita catastale nondetermina né può determinare la trasformazione di un immobile esente inimmobile imponibile. L’esenzione fiscale degli edifici destinatiesclusivamente al culto deriva, quindi, dalla loro destinazione oggettiva efunzionale, non dalla loro iscrizione o meno in catasto, né dall’ammontaredella rendita eventualmente attribuita. Pertanto, l’eventuale presenza direndita catastale non incide l’esenzione, non costituisce elemento idoneo aNumero registro generale 28423/2022Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 14024/2026Data pubblicazione 13/05/2026dimostrare l’esistenza di capacità contributiva e non integra un autonomofatto generatore di imposta.3.5. Fatte tale necessaria premessa, occorre evidenziare che, ad avviso diquesto Collegio, non appare condivisibile la lettura delle disposizioninormative in questione fatta propria dai giudici di appello e sulla quale laparte controricorrente ha insistito, sulla base delle considerazioni sopraformulate, dovendosi ribadire che in base alla normativa catastale soprarichiamata se è vero che l’art. 6 del r.d.l. n. 652/ 1939, comma 3, e l’art.36 del d.P.R. n. 917/1986 esentino gli edifici di culto sia dall’imposizione, inragione della loro specifica destinazione d’uso, sia dall’iscrizione in catastoin ragione della mancanza di produttività in assenza di locazione, taliesenzioni non implicano l’esclusione della facoltà dell’ente religioso diprocedere a dichiarazione al catasto ai fini civilistici e gestionali ed, in questadiversa ipotesi, subentra l’applicazione delle norme appositamentecontemplate volte a realizzare il coordinamento con i principi vigenti inmateria di attribuzione della rendita catastale nelle ipotesi di esenzionepreviste in relazione a particolari tipologie di beni.Qualora, quindi, il proprietario proceda alla dichiarazione o venga effettuatala variazione catastale – così come avvenuto nella fattispecie - l’immobiledeve necessariamente essere censito secondo le regole generali, sullascorta delle norme catastali di riferimento, fra cui il d.m. 28/1998, con3.6. Occorre, quindi, muovere dalle citate norme integrative di cui al d.m.n. 28/1998 e al d.m. n. 701/1994, che disciplinano tale coordinamento nelcaso specifico dell’iscrizione in catasto di un bene esentato, ammessodall’ordinamento su iniziativa del proprietario e ai fini civilistici, conindicazione da parte dello stesso di quella che ritenga essere la renditaNella fattispecie in esame, sulla scorta delle norme integrative soprarichiamate, emerge chiaramente che per gli edifici di culto non locatiNumero registro generale 28423/2022Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 14024/2026Data pubblicazione 13/05/2026l’eventuale iscrizione in catasto ai fini civili non prescinde dall’attribuzionedi una rendita, non essendo individuata la relativa fattispecie nell’appositoelenco dei beni ritenuti suscettibili di iscrizione senza rendita (art. 3, d.m.n. 28 del 1998), disposizione speciale non suscettibile di applicazioneanalogica.Ciò risulta, peraltro, logico e comprensibile tenuto conto che dallaformulazione dell’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 da cui emerge cheper la sussistenza del reddito di fabbricati non è necessaria l’effettivaproduttività del bene, essendo soltanto richiesta la “suscettibilità del benea produrla”.Nel caso degli edifici di culto tale suscettibilità è pacificamente sussistentee connessa alla (potenziale) locazione dell’immobile, condizione cheancorché possa non essere concreta e attuale, non di meno potrebberealizzarsi in futuro, consentendo la valorizzazione di una rendita.3.7. Nemmeno le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n.6/2012 del 30 novembre 2012, citata dalla parte controricorrente, relativealle modalità di determinazione della rendita catastale degli immobili dellecategorie speciali (D) e particolari (E), possono, per loro natura e contenuti,ritenersi preminenti né configurare un mezzo per orientare l’interpretazionedella disciplina catastale dei beni di culto.Come è dato desumere dal contenuto di detta circolare la stessa dettaistruzioni finalizzate a fornire genericamente, sul piano pratico-applicativo,le modalità di redazione delle dichiarazioni, e non a fissare la disciplina deicasi specifici che è, invece, riservata, nel caso dei beni di culto, al complessodelle norme sopra richiamate, rispetto alle quali le modalità di redazionerisultano meramente strumentali.In particolare, non è corretto ragionare in termini di gerarchia delle fontinormative, posto che le disposizioni ricomprese nella categoria E/7 – benidestinati al culto di cui al d.m. n. 28 del 1998 e al d.m. n. 701 del 1994,che prevedono l’attribuzione di un valore ai beni iscritti in catasto anche inNumero registro generale 28423/2022Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 14024/2026Data pubblicazione 13/05/2026assenza di rendita catastale non si pongono né in un rapporto disubordinazione né di prevalenza rispetto alla circolare n. 6/2012dell’Agenzia delle Entrate.Le due fonti operano, infatti, su piani differenti della disciplina: da una parte,le norme relative alla categoria E/7 si limitano a stabilire che, ai finidell’imposizione fiscale, anche i beni censiti in catasto ma privi di renditacatastale debbano, comunque, essere valorizzati, introducendo, dunque, uncriterio di rilevanza fiscale del bene sia pure a fini inventariali; sotto altroprofilo, la circolare n. 6/2012 interviene esclusivamente sul diverso esuccessivo versante tecnico-estimativo, fornendo indicazioni operative circale metodologie da adottare per l’attribuzione della rendita catastale nei casiin cui essa debba essere determinata. Ne discende che le due normativenon interferiscono fra di loro, atteso che le stesse disciplinano profilidifferenti e tra loro complementari della medesima materia: le primedella valorizzazione fiscale del bene, mentre la circolare suddetta si limita adettare criteri tecnico-estimativi per la determinazione della renditacatastale e, quindi, attiene al quomodo della determinazione della rendita.3.8. Sotto altro profilo deve rilevarsi che l’art. 10 r.d.l. 652/1939, in vigoredal 9 giugno 1948, per effetto delle modifiche di cui all’art. 2 d.lgs.514/1948 così dispone: “La rendita catastale delle unità immobiliaricostituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all' art. 28 della legge8 giugno 1936, n. 1231 costruiti per le speciali esigenze di una attivitàindustriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estraneaalle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata constima diretta per ogni singola unità. 2. Egualmente si procede per ladeterminazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sonoraggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle lorocaratteristiche”.Numero registro generale 28423/2022Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 14024/2026Data pubblicazione 13/05/2026L’art. 8 d.P.R. 1142/1949 in tema di “Accertamento di immobili adestinazione speciale o particolare” in vigore dal 19 marzo 1950, a suavolta, prevede: “La classificazione non si esegue nei riguardi delle categoriecomprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in genere daifabbricati previsti nell' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruitiper le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e nonsuscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senzaradicali trasformazioni. Parimenti non si classificano le unità immobiliari che,per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi,quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna,marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all'eserciziopubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili” ed il successivo art. 30avente ad oggetto “Determinazione della rendita catastale di immobili adestinazione speciale o particolare” precisa: “Le tariffe non si determinanoper le unità immobiliari indicate nell'art. 8. Tuttavia la rendita catastale delleunità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, constima diretta per ogni singola unità”.Con riferimento agli edifici in questione la rendita va, dunque, sempresopravvenuta citata, le richiamate “Istruzioni” del 1941, ritenute decisive aifini che occupano da parte controricorrente.3.9. Quindi risulta palese che, nel caso di specie, l’attribuzione di unarendita diversa da zero sia dovuta alla corretta interpretazione del quadronormativo di riferimento valevole nella generalità dei casi in relazione aibeni di culto e tale orientamento non contrasta con i principi costituzionalidi capacità contributiva (art. 53 Cost.), di ragionevolezza e proporzionalitàdell’imposizione e di tutela costituzionale della libertà religiosa e del culto(artt. 8 e 19 Cost.)3.10. Né vengono in rilievo questioni relative alla violazione della normativasovranazionale di cui agli artt. 9, 11, 14 Convenzione Europea dei dirittiNumero registro generale 28423/2022Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 14024/2026Data pubblicazione 13/05/2026dell’uomo, art.1 del Protocollo 1 alla Convenzione europea ed art. 10Trattato Funzionamento Unione Europea in ragione di condottediscriminatorie e non imparziali dell’Agenzia rispetto agli altri edifici di cultoaccettati dall’ Ufficio.Come già rilevato da questa Corte, con la pronunzia n. 20396/2025 relativaad un giudizio in cui era parte la [OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni diGeova, non sono chiare le ragioni per cui dovrebbe venire in rilievo, nel casodi specie, la Convenzione EDU, atteso che si verte in materia fiscale, che è,in linea generale, sottratta dalla nozione di diritti civili (cfr. Corte EDU,Si citano, peraltro, talune decisioni della Corte di Strasburgo, ma senzaspiegare quale rilievo, in concreto, possano avere nel caso di specie. Inverose da un verso non è dato comprendere sotto quale profilo la normativa inesame, per come interpretata, si porrebbe quale ostacolo al perseguimentodi scopi religiosi, la parte controricorrente evoca profili di discriminazionereligiosa che non appaiono in discussione nel caso di specie atteso che, nelpresente giudizio, si tratta semplicemente di un avviso di rettifica del valoredichiarato rispetto ad ud edificio adibito al culto rientrante nella categoriaE/7, questione di applicazione generale nei confronti di tutti i potenzialicontribuenti, e del tutto avulsa dalla religione professata dell’enteinteressato.3.10. Pertanto anche il secondo motivo di ricorso va accolto dovendosiribadire il seguente principio di diritto: «In ipotesi di dichiarazione ovariazione catastale di edifici adibiti al culto pubblico, l’immobile devenecessariamente essere censito secondo le regole generali sulla scorta dellenorme catastali di riferimento ed atteso che i predetti edifici non rientranotra gli immobili iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita di cui all’art.3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, la dichiarazione perl'accertamento di immobili urbani di nuova costruzione (ex art. 56 delregolamento di cui al d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142), ovvero laNumero registro generale 28423/2022Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 14024/2026Data pubblicazione 13/05/2026dichiarazione di variazione (ex art. 20 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, comesostituito dall'art. 2 del d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514), devono contenere laproposta di attribuzione della categoria e della rendita che non può esserepari a zero (in quanto unità a “destinazione particolare”) e sono soggette alcontrollo dell’amministrazione finanziaria anche in vista delladeterminazione, seppure a soli fini statistico–inventariali, della renditadefinitiva, ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701».4. In conclusione in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deveessere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte,c.p.c., con il rigetto del ricorso originario della Associazione contribuente ela conferma dell’avviso di rettifica.4.1. La peculiarità della questione controversa, prima d’oggi non ancoraoggetto di un orientamento consolidato, giustifica la integralecompensazione tra le parti delle spese sia dei giudizi di merito chedell’odierno giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta il ricorso originario proposto dall’Associazionecontroricorrente;compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 26 marzo 2026IL PRESIDENTE([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 14024/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris