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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 settembre 2025

Cassazione n. 30147/2025

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unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 24198/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - nonché da -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D’AlterioSilvana, D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoMarco Tortorella; -ricorrenti - nonché da -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall'avvocatoCarlo Amoruso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina N.R.G.: 24198/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri pro tempore,domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 27 giugno 2022 n. 4417 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2011 quattrocentocinquantatre medici specialisti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione, immatricolandosi in anni compresi tra il 1979 ed il 1989; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.

2. Nel giudizio intervennero volontariamente altre centinaia di medici, tra i quali gli odierni ricorrenti.

Gli interventori formularono l’istessa domanda degli attori.

N.R.G.: 24198/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 Il Tribunale separò ex art. 103 c.p.c. le domande cumulativamente proposte, dividendole in gruppi composti da cinquanta parti ciascuno.

3. Con sentenza 21.7.2017 n. 14979 il Tribunale di Roma rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti per maturata prescrizione del sottostante diritto.

La sentenza fu appellata dai soccombenti, con quattro diverse impugnazioni poi riunite.

4. Con sentenza 27.6.2022 n. 4417 la Corte d’appello rigettò tutti gli appelli e condannò i soccombenti alla rifusione delle spese.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione con tre distinti ricorsi, proposti (in ordine cronologico) da: a) [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su tre motivi (ricorso notificato il 4.10.2022); b) [OSCURATO:PERSONA] ed altri venticinque ricorrenti (d’ora innanzi, per brevità, “il gruppo Covre”), con ricorso fondato su un motivo (ricorso notificato il 5.10.2022); c) [OSCURATO:PERSONA] ed altri tre ricorrenti (d’ora innanzi, per brevità, “il gruppo Cutilli”), con ricorso fondato su sette motivi (ricorso notificato il 23.1.2023). [OSCURATO:PERSONA] si è costituito un nuovo difensore in aggiunta quello originario.

5. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ed i tre ministeri sopra indicati hanno resistito con due distinti controricorsi alla prima ed alla terza delle impugnazioni sopra elencate.

6. I ricorrenti del “gruppo Covre” e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.

N.R.G.: 24198/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo delricorso di [OSCURATO:PERSONA] .

Col primo motivo di ricorso è censurata la declaratoria di maturata prescrizione del diritto al risarcimento.

1.1. Il motivo è manifestamente inammissibileex art. 360 bis c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez.

L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01).

1.2. Resta solo da aggiungere che non può condividersi la tesisostenuta dalla ricorrente, secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della Direttiva 1982/76 non avrebbe potuto cominciare a decorrere se non a partire dal momento di definitiva adozione dei provvedimenti normativi che finalmente stabilirono in via definitiva la misura N.R.G.: 24198/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 della remunerazione dovuta ai frequentanti le scuole di specializzazione (2007).

Il diritto fatto valere in questa sede infatti non è il diritto alla remunerazione, ma il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della direttiva che prevedeva quella remunerazione.

Ed il diritto al risarcimento del danno aquiliano di cui qui si discorre poteva essere esercitato ovviamente anche in assenza di qualsiasi norma che disciplinasse la misura della remunerazione, giacché la liquidazione del danno non a quelle norme sarebbe stata soggetta, ma solo all’art. 1226 c.c., come già ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 16137 del 16.6.2025).

2. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Col secondo motivo è denunciata la violazione degli artt. 2, 3 e 10 Cost., nonché dell’art. 267 TFUE.

La ricorrente sostiene che la sentenza d’appello sarebbe “nulla” per nonavere sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea la questione concernente la decorrenza del terminedi prescrizione del credito risarcitorio per tardiva attuazione della Direttiva 82/76.

2.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Il giudice di merito non ha l’obbligo di sollevare la pregiudiziale comunitaria, e comunque l’istanza dei ricorrenti è manifestamente irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in oltre due centinaia di fattispecie identiche, motivazioni cui si può qui rinviare ai sensi dell’art. 118, comma primo, ultimo periodo,disp. att. c.p.c. (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022).

3. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

N.R.G.: 24198/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 Il terzo motivo censura la statuizione di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle spese di lite.

3.1. Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del criterio della soccombenza, né è sindacabile in questa sede la scelta di noncompensare le spese di lite (si veda già Cass., Sez.

Un., n. 14989 del 2005).

4. Il ricorso del “gruppo Covre”.

L’unico motivo del ricorso del “gruppo Covre” censura il giudizio di maturata prescrizione, ed invoca sul punto una rimessione della quesitone alla Corte di Lussemburgo.

4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per le ragioni già indicate ai precedenti §§ 1.1, 1.2 e 2.1. 4.bis.

Inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Dalla sentenza impugnata risulta che in grado di appello [OSCURATO:PERSONA] fu difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].

L’Avvocatura Generale dello Stato notificò al suddetto difensore la sentenza d’appello il 7 luglio 2022: il termine per proporre ricorso per cassazione (sessanta giorni) decorreva dunque da tale data ex art. 325 c.p.c., e scadde il 6 ottobre 2022.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta invece proposto a gennaio del 2023, ben oltre il suddetto termine.

Ne consegue che il ricorso dal medesimo proposto risulta tardivo ed è perciò inammissibile.

5. Il primo motivo di ricorso del “gruppo Cutilli”.

Il primo motivo del ricorso del “gruppo Cutilli” riguarda la posizione dei soli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Luciano .

Con esso è denunciata la nullità della sentenza, per non avere pronunciato sull’appello proposto dai suddetti ricorrenti.

N.R.G.: 24198/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025

5.1. Il motivo è manifestamente inammissibile.

Nessun atto ritualmente depositato, infatti, dimostra che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero appello avverso la sentenza di primo grado.

Dagli atti di causa risulta che i tre ricorrenti suddetti in primo grado furono assistiti non dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (loro difensore nella presente sede), ma da un diverso avvocato (avv. [OSCURATO:PERSONA]).

Nulla però è dato sapere sulla proposizione di un appello da parte loro: infatti al fascicolo del ricorso per cassazione depositato telematicamente non è allegato l’atto d’appello, né tale atto risulta depositato dai ricorrenti. in forma cartacea.

Né giova ai ricorrenti l’avere depositato la rituale istanza, rivolta al giudice d’appello, di trasmissione a questa Corte del fascicolo d’ufficio contenente gli atti dei giudizi di merito, in quanto - come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte - l ’assolvimento di tale onere lascia “ ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi”(Cass. Sez.

U., 03/11/2011, n. 22726).

5.2. Ad abundantiamrileva la Corte che tutti i motivi di ricorso proposti dal “gruppo Cutilli” sarebbero stati manifestamente inammissibilinel merito, se del merito si fosse potuto discorrere.

5.3. Infatti: (a) col secondo motivo è denunciata la “violazione dell’art. 101 Cost.”; tale norma sarebbe stata violata perché la Corte d’appello ha motivato la propria decisione limitandosi a richiamare un precedente orientamento giurisprudenziale “non consolidato né univoco”; tale motivo sarebbe stato addirittura temerario, alla luce dell’art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.; (b) colterzo motivo è denuncia ta la violazione d e ll’art 2935 c.c.” ; i l motivo sarebbe stato manifestamente inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., N.R.G.: 24198/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez.

L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01); (c) col quarto motivo è denunciata la violazione l’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, nella parte in cui ha ritenuto di non sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione Europea la questione dell’exordium praescriptionisdel diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria; tale motivo sarebbe stato manifestamente infondato per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in decine di fattispecie identiche e, in ben numerosi casi, su ricorsi proposti dal medesimo difensoredegli odierni ricorrenti, motivazioni cui si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022); N.R.G.: 24198/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 (d) col quinto motivo è denunciata la violazione degli artt. 3 Cost. e 14 CEDU, ed è manifestamente inammissibile per le ragioni tutte già stabilite da questa Corte in fattispecie analoghe, su motivi identici proposti dall’identico difensore degli odierni ricorrenti, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. (Sez. 3, Ordinanza n. 23657 del 21.8.2025; Sez. 3, Ordinanza n. 22472 del 4.8.2025, ultime di una lunga serie); (e) quel che è presentato nel ricorso come “sesto motivo” non è nemmen tale, in quantoripropone questioni non decise dal giudice di merito in quanto assorbite dalla ritenuta prescrizione del credito; (f) col settimo motivo è lamentata la violazione delle norme sulla regolazione delle spese (artt. 91 e 92 c.p.c.), ed anche tale censura se fosse stata esaminabile si sarebbe dovuta dichiarare manifestamente inammissibile, avendo il giudice di merito fatto corretta applicazione del principio della soccombenza.

6. Sulle spese.

Con riferimento all’impugnazione proposta dal “gruppo Covre” non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che l’Avvocatura Generale non si è difesa rispetto alla suddetta impugnazione.

6.1. Con riferimento all’impugnazione proposta dal “gruppo Cutilli” le spese seguono la soccombenza.

Ai fini della relativa liquidazione il valore della causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).

In primo grado i suddetti ricorrenti domandarono la condanna dello Stato italiano al pagamento di euro 11.103,82 per ciascun anno di specializzazione, oltre “rivalutazione ed interessi”.

La specializzazione conseguita da [OSCURATO:PERSONA] ebbe durata quinquennale: la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 55.519,1.

N.R.G.: 24198/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025

6.2. Tuttavia il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna dello Stato al pagamento degli “interessi e della rivalutazione monetaria”, e la più risalente delle specializzazioni (quella conseguita da [OSCURATO:PERSONA]) si concluse nel 1990, al valore della domanda (come s’è detto, euro 55.519,1) si devono sommare trentacinqueanni di interessi e rivalutazione, e dunque: a) euro 71.619,64 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI-ISTAT del 1988 pari a 2,290); b) euro 101.340,23a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diemdal 1990 alla data della presente decisione).

Il valore della domanda più elevata era dunque pari ad euro 55.519,1 di capitale, più euro 71.619,64di rivalutazione, più euro 101.340,23di interessi, ovvero euro 228.478,97.

A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 52.001 e 260.001 euro.

6.3. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue: -) applicando la tabella vigente ratione temporisrispetto all’ultimo atto compiuto dall’Avvocatura Generale (29 agosto 2022, e quindi dopo le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022); -) individuando quale parametro il valore -prossimo al minimo - di euro 2.940, in considerazione della natura ormai “settled”delle questioni poste dai ricorrenti; -) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivial primo (e quindi del 9 0%).

Il totale ascende dunque ad euro 2.940 più (2.940 x 9 0% ) , ovvero euro 5.586, cui i ricorrenti vanno condannati in solido.

6.4. Con riferimento all’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], la domanda risarcitoria fu di euro 11.103,82 per ciascun anno di corso con riferimento ad una specializzazione quadriennale conclusa nel 1985, N.R.G.: 24198/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 maggiorata del “danno da indisponibilità delle somme oltre gli interessi maturati e maturandi”.

Applicando i criteri indicati ai precedenti §§ 6.1 e 6.2 il valore della causa risulta essere di euro 44.415,28 (capitale), più 89.630,03 (rivalutazione; coeff. 3,018) più 119.377,53(interessi).

Il valore della causa era dunque di euro 253.422,84ricadente nello scaglione da 52.001 a 260.000 euro.

In applicazione dei parametri indicati al precedente § 6.3 le spese a carico di [OSCURATO:PERSONA] vanno liquidatein euro 2.940.

7. Sulla domanda di condanna per responsabilità aggravata.

Tutti i ricorrenti rispetto ai quali vi è stata costituzione e difesa dell’Avvocatura Generale ([OSCURATO:PERSONA] ed il “gruppo Cutilli”) vanno condannati ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c., per avere proposto una lite temeraria.

Infatti al momento della proposizione del presente giudizio di legittimità (2022) questa Corte da 11 anni veniva ripetendo i princìpi cui puntualmente si attenne la sentenza qui impugnata.

Non sarà superfluo aggiungere che il difensore dei ricorrenti del “gruppo Cutilli”, al momento in cui propose il suo ricorso, era già risultato soccombentein decine di ricorsi proposti in fattispecie identiche e fondati su motivi analoghi.

Tutti i ricorsi qui riuniti furono dunque proposti con evidente colpa grave, se non con mala fede, e ciò giustifica la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c..

Il relativo importo va stimato ex art. 1226 c.c. in misura pari alla metà delle spese di soccombenza, oltre ovviamente interessi dalla data della presente ordinanza.

P.q.m. (-) dichiara inammissibili tutti i ricorsi; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei ministridelle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 2.940, oltre spese prenotate a debito; N.R.G.: 24198/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri della somma di euro 50 0 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei ministridelle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 5.586, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei ministridella somma di euro 2.793 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 24198/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - nonché da -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D’AlterioSilvana, D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoMarco Tortorella; -ricorrenti - nonché da -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall'avvocatoCarlo Amoruso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina N.R.G.: 24198/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri pro tempore,domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 27 giugno 2022 n. 4417 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2011 quattrocentocinquantatre medici specialisti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione, immatricolandosi in anni compresi tra il 1979 ed il 1989; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Nel giudizio intervennero volontariamente altre centinaia di medici, tra i quali gli odierni ricorrenti. Gli interventori formularono l’istessa domanda degli attori. N.R.G.: 24198/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 Il Tribunale separò ex art. 103 c.p.c. le domande cumulativamente proposte, dividendole in gruppi composti da cinquanta parti ciascuno. 3. Con sentenza 21.7.2017 n. 14979 il Tribunale di Roma rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti per maturata prescrizione del sottostante diritto. La sentenza fu appellata dai soccombenti, con quattro diverse impugnazioni poi riunite. 4. Con sentenza 27.6.2022 n. 4417 la Corte d’appello rigettò tutti gli appelli e condannò i soccombenti alla rifusione delle spese. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione con tre distinti ricorsi, proposti (in ordine cronologico) da: a) [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su tre motivi (ricorso notificato il 4.10.2022); b) [OSCURATO:PERSONA] ed altri venticinque ricorrenti (d’ora innanzi, per brevità, “il gruppo Covre”), con ricorso fondato su un motivo (ricorso notificato il 5.10.2022); c) [OSCURATO:PERSONA] ed altri tre ricorrenti (d’ora innanzi, per brevità, “il gruppo Cutilli”), con ricorso fondato su sette motivi (ricorso notificato il 23.1.2023). [OSCURATO:PERSONA] si è costituito un nuovo difensore in aggiunta quello originario. 5. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ed i tre ministeri sopra indicati hanno resistito con due distinti controricorsi alla prima ed alla terza delle impugnazioni sopra elencate. 6. I ricorrenti del “gruppo Covre” e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. N.R.G.: 24198/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo delricorso di [OSCURATO:PERSONA] . Col primo motivo di ricorso è censurata la declaratoria di maturata prescrizione del diritto al risarcimento. 1.1. Il motivo è manifestamente inammissibileex art. 360 bis c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01). 1.2. Resta solo da aggiungere che non può condividersi la tesisostenuta dalla ricorrente, secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della Direttiva 1982/76 non avrebbe potuto cominciare a decorrere se non a partire dal momento di definitiva adozione dei provvedimenti normativi che finalmente stabilirono in via definitiva la misura N.R.G.: 24198/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 della remunerazione dovuta ai frequentanti le scuole di specializzazione (2007). Il diritto fatto valere in questa sede infatti non è il diritto alla remunerazione, ma il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della direttiva che prevedeva quella remunerazione. Ed il diritto al risarcimento del danno aquiliano di cui qui si discorre poteva essere esercitato ovviamente anche in assenza di qualsiasi norma che disciplinasse la misura della remunerazione, giacché la liquidazione del danno non a quelle norme sarebbe stata soggetta, ma solo all’art. 1226 c.c., come già ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 16137 del 16.6.2025). 2. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Col secondo motivo è denunciata la violazione degli artt. 2, 3 e 10 Cost., nonché dell’art. 267 TFUE. La ricorrente sostiene che la sentenza d’appello sarebbe “nulla” per nonavere sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea la questione concernente la decorrenza del terminedi prescrizione del credito risarcitorio per tardiva attuazione della Direttiva 82/76. 2.1. Il motivo è manifestamente infondato. Il giudice di merito non ha l’obbligo di sollevare la pregiudiziale comunitaria, e comunque l’istanza dei ricorrenti è manifestamente irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in oltre due centinaia di fattispecie identiche, motivazioni cui si può qui rinviare ai sensi dell’art. 118, comma primo, ultimo periodo,disp. att. c.p.c. (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022). 3. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. N.R.G.: 24198/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 Il terzo motivo censura la statuizione di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle spese di lite. 3.1. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del criterio della soccombenza, né è sindacabile in questa sede la scelta di noncompensare le spese di lite (si veda già Cass., Sez. Un., n. 14989 del 2005). 4. Il ricorso del “gruppo Covre”. L’unico motivo del ricorso del “gruppo Covre” censura il giudizio di maturata prescrizione, ed invoca sul punto una rimessione della quesitone alla Corte di Lussemburgo. 4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per le ragioni già indicate ai precedenti §§ 1.1, 1.2 e 2.1. 4.bis. Inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Dalla sentenza impugnata risulta che in grado di appello [OSCURATO:PERSONA] fu difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. L’Avvocatura Generale dello Stato notificò al suddetto difensore la sentenza d’appello il 7 luglio 2022: il termine per proporre ricorso per cassazione (sessanta giorni) decorreva dunque da tale data ex art. 325 c.p.c., e scadde il 6 ottobre 2022. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta invece proposto a gennaio del 2023, ben oltre il suddetto termine. Ne consegue che il ricorso dal medesimo proposto risulta tardivo ed è perciò inammissibile. 5. Il primo motivo di ricorso del “gruppo Cutilli”. Il primo motivo del ricorso del “gruppo Cutilli” riguarda la posizione dei soli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Luciano . Con esso è denunciata la nullità della sentenza, per non avere pronunciato sull’appello proposto dai suddetti ricorrenti. N.R.G.: 24198/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 5.1. Il motivo è manifestamente inammissibile. Nessun atto ritualmente depositato, infatti, dimostra che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero appello avverso la sentenza di primo grado. Dagli atti di causa risulta che i tre ricorrenti suddetti in primo grado furono assistiti non dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (loro difensore nella presente sede), ma da un diverso avvocato (avv. [OSCURATO:PERSONA]). Nulla però è dato sapere sulla proposizione di un appello da parte loro: infatti al fascicolo del ricorso per cassazione depositato telematicamente non è allegato l’atto d’appello, né tale atto risulta depositato dai ricorrenti. in forma cartacea. Né giova ai ricorrenti l’avere depositato la rituale istanza, rivolta al giudice d’appello, di trasmissione a questa Corte del fascicolo d’ufficio contenente gli atti dei giudizi di merito, in quanto - come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte - l ’assolvimento di tale onere lascia “ ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi”(Cass. Sez. U., 03/11/2011, n. 22726). 5.2. Ad abundantiamrileva la Corte che tutti i motivi di ricorso proposti dal “gruppo Cutilli” sarebbero stati manifestamente inammissibilinel merito, se del merito si fosse potuto discorrere. 5.3. Infatti: (a) col secondo motivo è denunciata la “violazione dell’art. 101 Cost.”; tale norma sarebbe stata violata perché la Corte d’appello ha motivato la propria decisione limitandosi a richiamare un precedente orientamento giurisprudenziale “non consolidato né univoco”; tale motivo sarebbe stato addirittura temerario, alla luce dell’art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.; (b) colterzo motivo è denuncia ta la violazione d e ll’art 2935 c.c.” ; i l motivo sarebbe stato manifestamente inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., N.R.G.: 24198/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01); (c) col quarto motivo è denunciata la violazione l’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, nella parte in cui ha ritenuto di non sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione Europea la questione dell’exordium praescriptionisdel diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria; tale motivo sarebbe stato manifestamente infondato per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in decine di fattispecie identiche e, in ben numerosi casi, su ricorsi proposti dal medesimo difensoredegli odierni ricorrenti, motivazioni cui si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022); N.R.G.: 24198/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 (d) col quinto motivo è denunciata la violazione degli artt. 3 Cost. e 14 CEDU, ed è manifestamente inammissibile per le ragioni tutte già stabilite da questa Corte in fattispecie analoghe, su motivi identici proposti dall’identico difensore degli odierni ricorrenti, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. (Sez. 3, Ordinanza n. 23657 del 21.8.2025; Sez. 3, Ordinanza n. 22472 del 4.8.2025, ultime di una lunga serie); (e) quel che è presentato nel ricorso come “sesto motivo” non è nemmen tale, in quantoripropone questioni non decise dal giudice di merito in quanto assorbite dalla ritenuta prescrizione del credito; (f) col settimo motivo è lamentata la violazione delle norme sulla regolazione delle spese (artt. 91 e 92 c.p.c.), ed anche tale censura se fosse stata esaminabile si sarebbe dovuta dichiarare manifestamente inammissibile, avendo il giudice di merito fatto corretta applicazione del principio della soccombenza. 6. Sulle spese. Con riferimento all’impugnazione proposta dal “gruppo Covre” non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che l’Avvocatura Generale non si è difesa rispetto alla suddetta impugnazione. 6.1. Con riferimento all’impugnazione proposta dal “gruppo Cutilli” le spese seguono la soccombenza. Ai fini della relativa liquidazione il valore della causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367). In primo grado i suddetti ricorrenti domandarono la condanna dello Stato italiano al pagamento di euro 11.103,82 per ciascun anno di specializzazione, oltre “rivalutazione ed interessi”. La specializzazione conseguita da [OSCURATO:PERSONA] ebbe durata quinquennale: la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 55.519,1. N.R.G.: 24198/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 6.2. Tuttavia il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna dello Stato al pagamento degli “interessi e della rivalutazione monetaria”, e la più risalente delle specializzazioni (quella conseguita da [OSCURATO:PERSONA]) si concluse nel 1990, al valore della domanda (come s’è detto, euro 55.519,1) si devono sommare trentacinqueanni di interessi e rivalutazione, e dunque: a) euro 71.619,64 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI-ISTAT del 1988 pari a 2,290); b) euro 101.340,23a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diemdal 1990 alla data della presente decisione). Il valore della domanda più elevata era dunque pari ad euro 55.519,1 di capitale, più euro 71.619,64di rivalutazione, più euro 101.340,23di interessi, ovvero euro 228.478,97. A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 52.001 e 260.001 euro. 6.3. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue: -) applicando la tabella vigente ratione temporisrispetto all’ultimo atto compiuto dall’Avvocatura Generale (29 agosto 2022, e quindi dopo le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022); -) individuando quale parametro il valore -prossimo al minimo - di euro 2.940, in considerazione della natura ormai “settled”delle questioni poste dai ricorrenti; -) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivial primo (e quindi del 9 0%). Il totale ascende dunque ad euro 2.940 più (2.940 x 9 0% ) , ovvero euro 5.586, cui i ricorrenti vanno condannati in solido. 6.4. Con riferimento all’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], la domanda risarcitoria fu di euro 11.103,82 per ciascun anno di corso con riferimento ad una specializzazione quadriennale conclusa nel 1985, N.R.G.: 24198/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 maggiorata del “danno da indisponibilità delle somme oltre gli interessi maturati e maturandi”. Applicando i criteri indicati ai precedenti §§ 6.1 e 6.2 il valore della causa risulta essere di euro 44.415,28 (capitale), più 89.630,03 (rivalutazione; coeff. 3,018) più 119.377,53(interessi). Il valore della causa era dunque di euro 253.422,84ricadente nello scaglione da 52.001 a 260.000 euro. In applicazione dei parametri indicati al precedente § 6.3 le spese a carico di [OSCURATO:PERSONA] vanno liquidatein euro 2.940. 7. Sulla domanda di condanna per responsabilità aggravata. Tutti i ricorrenti rispetto ai quali vi è stata costituzione e difesa dell’Avvocatura Generale ([OSCURATO:PERSONA] ed il “gruppo Cutilli”) vanno condannati ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c., per avere proposto una lite temeraria. Infatti al momento della proposizione del presente giudizio di legittimità (2022) questa Corte da 11 anni veniva ripetendo i princìpi cui puntualmente si attenne la sentenza qui impugnata. Non sarà superfluo aggiungere che il difensore dei ricorrenti del “gruppo Cutilli”, al momento in cui propose il suo ricorso, era già risultato soccombentein decine di ricorsi proposti in fattispecie identiche e fondati su motivi analoghi. Tutti i ricorsi qui riuniti furono dunque proposti con evidente colpa grave, se non con mala fede, e ciò giustifica la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.. Il relativo importo va stimato ex art. 1226 c.c. in misura pari alla metà delle spese di soccombenza, oltre ovviamente interessi dalla data della presente ordinanza. P.q.m. (-) dichiara inammissibili tutti i ricorsi; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei ministridelle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 2.940, oltre spese prenotate a debito; N.R.G.: 24198/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri della somma di euro 50 0 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei ministridelle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 5.586, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei ministridella somma di euro 2.793 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppo
Sentenza Cassazione n. 30147/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris