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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 febbraio 1940

Cassazione n. 15147/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/02/1940 avverso la sentenza del 28/11/2024 del TRIBUNALE di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Il difensore del ricorrente ha depositato note di udienza, con cui ha insistito nelle ragioni dell'impugnazione.

La difesa di parte civile ha inoltrato memoria scritta in data 19 febbraio 2025, con allegata copia del verbale di udienza del 18 gennaio 2023 davanti al Giudice di Pace, e ha chiesto respingersi il ricorso dell'imputato.Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Perugia, in funzione di giudice del gravame, che ne ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, per tardività, presentato contro la sentenza del giudice di pace di Perugia, che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., commesso in pregiudizio di muso [OSCURATO:PERSONA]. 2.E' stato articolato un solo motivo, con cui è stato dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, dal momento che l'imputato era stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado ed aveva quindi legittimamente confidato nell'ampliamento di 15 giorni del termine previsto dalla legge (art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen.) per la proposizione dell'appello, regolarmente rispettato.

Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.La giurisprudenza di legittimità, sia pure nella vigenza delle regole procedurali in tema di contumacia, ormai abrogate, ha costantemente affermato che, con la comparsa in giudizio dell'imputato già dichiarato contumace, viene meno la situazione di fatto che ha dato luogo a detta dichiarazione e la contumacia viene a cessare indipendentemente dall'eventuale mancata pronuncia del formale provvedimento di revoca previsto dall'(allora vigente) art.487, comma 3, c.p.p.

Ne consegue che non è neppure dovuta all'imputato, in tal caso, la successiva notifica dell'avviso di deposito della sentenza, con il relativo estratto, prevista dall'art.548, comma 3, c.p.p. (sez. 1, n. 6381 del 19/11/1999, Casadei, Rv. 214956); e ancora, che l'omissione del provvedimento formale di revoca della dichiarazione di contumacia costituisce una mera irregolarità, in ordine alla quale non è prevista alcuna sanzione processuale; d'altro canto, la presenza in udienza dell'imputato già dichiarato contumace determina il venir meno della contumacia, mentre non sussiste nel vigente ordinamento processuale l'obbligo del giudice di informare l'imputato di quanto avvenuto in sua assenza, al pari di quanto previsto dall'art. 501 cod. proc. pen. previgente (sez.5, n. 15635 del 16/02/2005, Graziani, Rv. 232126; cfr. sez. 5, n. 2649 del 29/04/2008, Luchetti, Rv. 210932, che ha ribadito il principio secondo cui, in tema di contumacia dell'imputato, alla omissione formale di revoca dell'ordinanza dichiarativa della contumacia, che viene meno allorché l'imputato compaia nelle udienze successive prima della decisione, non conseguono effetti giuridici, tra cui quello di determinare l'obbligo della notifica della sentenza per estratto).1.1.L'art. 420 quater comma 3 cod. proc. pen., prima dell'introduzione della L. 28 aprile 2014 n. 67 che ha abolito il procedimento contumaciale, disponeva che "se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comnna 1 dell'art. 424 - quelli relativi all'epilogo dell'udienza preliminare, n.d.r. - il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia.

In tal caso l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio".

Tale disposizione era estensibile alla disciplina prevista per il dibattimento dall'art. 484 comnna 2 bis cod. proc. pen..

E' analoga, sotto questo specifico profilo, la regolamentazione dell'istituto dell'assenza che - mutatis mutandis, in considerazione dell'intento del legislatore di assegnare alla dichiarazione di assenza l'effetto di solenne verifica della scelta cosciente e volontaria dell'imputato di non partecipare personalmente al processo - assume connotazione ontologicamente corrispondente a quella della contumacia, condizione processuale dell'imputato che, pur avvisato della data del giudizio sulla scorta di regolare notificazione, non compariva all'udienza senza addurre un legittimo impedimento.

Invero, l'art.420 bis comma 6 cod. proc. pen., in vigore all'epoca dello svolgimento del presente processo di merito, sancisce che "l'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato è revocata anche di ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare".

1.2. Orbene, si apprende dalla sentenza di primo grado che l'attuale ricorrente è comparso nel corso del processo celebrato dinanzi al giudice di pace e ha reso l'esame.

Dall'esemplare del verbale di udienza del 18 gennaio 2023, trasmesso dalla difesa di parte civile, si evince che l'imputato è stato indicato come "libero presente".

Deve dunque ritenersi - in sintonia con l'esegesi radicata "ante-riforma" in tema di revoca della contumacia nel caso di comparizione dell'imputato nel corso del dibattimento - che l'opzione di presenziare all'udienza di assunzione delle prove e di sottoporsi ad esame - a prescindere dalla formale declaratoria di revoca dell'assenza da parte dell'organo giudicante - abbia determinato il venir meno della "situazione di fatto" che aveva dato causa alla dichiarazione di assenza e non consenta, in definitiva, di invocare la dilazione del termine di 15 giorni, autorizzata per la presentazione dell'impugnazione del difensore dell'imputato assente, di cui all'art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen..

1.3. Del resto, la ratio della novella legislativa del D. Lgs. n. 150 del 2022, in tema di disciplina delle impugnazioni presentate nell'interesse dell'imputato assente - che, con l'art. 33 comma 1 lett. f), ha inserito il connma 1 bis dell'art. 585 cit. - è quella di garantire che l'appello proposto dall'imputato assente sia effettivamente motivato dal suo personale intendimento di adire il giudice del gravame e, di conseguenza ed al contempo, di consentire al difensore di disporre di un congruo termine, così procrastinato di 15 giorni rispetto a quello ordinario, per prendere contatti con l'imputato e concordare con il medesimo le pertinenti scelte processuali; è ragionevole ritenere che tale esigenza sia superata in caso di comparizione dell'imputato, dichiarato assente, nel corso del dibattimento di primo grado, al lume della possibilità di confrontarsi immediatamente e comunque tempestivamente con il proprio patrocinatore.2.Ne consegue che corretta deve reputarsi la decisione del Tribunale di Perugia a riguardo della tardività dell'appello, depositato il 16 maggio 2024 oltre il termine di trenta giorni dalla scadenza di quello previsto per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado (artt. 585 comma 1 lett. b) e comma 2 lett. c) cod. proc. pen., 544 comma 2 cod. proc. pen.).

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 4.Nulla deve essere liquidato a titolo di refusione delle spese ed onorari di parte civile poiché la relativa memoria, nell'ambito del procedimento ex art. 611 cod. proc. pen. instaurato dinanzi alla Corte di Cassazione, è stata tardivamente depositata in data 19 febbraio 2025 - ovvero oltre il termine di 15 giorni liberi prima dell'udienza (sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, Ara, Rv. 281308).

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/02/1940 avverso la sentenza del 28/11/2024 del TRIBUNALE di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Il difensore del ricorrente ha depositato note di udienza, con cui ha insistito nelle ragioni dell'impugnazione. La difesa di parte civile ha inoltrato memoria scritta in data 19 febbraio 2025, con allegata copia del verbale di udienza del 18 gennaio 2023 davanti al Giudice di Pace, e ha chiesto respingersi il ricorso dell'imputato.Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Perugia, in funzione di giudice del gravame, che ne ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, per tardività, presentato contro la sentenza del giudice di pace di Perugia, che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., commesso in pregiudizio di muso [OSCURATO:PERSONA]. 2.E' stato articolato un solo motivo, con cui è stato dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, dal momento che l'imputato era stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado ed aveva quindi legittimamente confidato nell'ampliamento di 15 giorni del termine previsto dalla legge (art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen.) per la proposizione dell'appello, regolarmente rispettato. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.La giurisprudenza di legittimità, sia pure nella vigenza delle regole procedurali in tema di contumacia, ormai abrogate, ha costantemente affermato che, con la comparsa in giudizio dell'imputato già dichiarato contumace, viene meno la situazione di fatto che ha dato luogo a detta dichiarazione e la contumacia viene a cessare indipendentemente dall'eventuale mancata pronuncia del formale provvedimento di revoca previsto dall'(allora vigente) art.487, comma 3, c.p.p. Ne consegue che non è neppure dovuta all'imputato, in tal caso, la successiva notifica dell'avviso di deposito della sentenza, con il relativo estratto, prevista dall'art.548, comma 3, c.p.p. (sez. 1, n. 6381 del 19/11/1999, Casadei, Rv. 214956); e ancora, che l'omissione del provvedimento formale di revoca della dichiarazione di contumacia costituisce una mera irregolarità, in ordine alla quale non è prevista alcuna sanzione processuale; d'altro canto, la presenza in udienza dell'imputato già dichiarato contumace determina il venir meno della contumacia, mentre non sussiste nel vigente ordinamento processuale l'obbligo del giudice di informare l'imputato di quanto avvenuto in sua assenza, al pari di quanto previsto dall'art. 501 cod. proc. pen. previgente (sez.5, n. 15635 del 16/02/2005, Graziani, Rv. 232126; cfr. sez. 5, n. 2649 del 29/04/2008, Luchetti, Rv. 210932, che ha ribadito il principio secondo cui, in tema di contumacia dell'imputato, alla omissione formale di revoca dell'ordinanza dichiarativa della contumacia, che viene meno allorché l'imputato compaia nelle udienze successive prima della decisione, non conseguono effetti giuridici, tra cui quello di determinare l'obbligo della notifica della sentenza per estratto).1.1.L'art. 420 quater comma 3 cod. proc. pen., prima dell'introduzione della L. 28 aprile 2014 n. 67 che ha abolito il procedimento contumaciale, disponeva che "se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comnna 1 dell'art. 424 - quelli relativi all'epilogo dell'udienza preliminare, n.d.r. - il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio". Tale disposizione era estensibile alla disciplina prevista per il dibattimento dall'art. 484 comnna 2 bis cod. proc. pen.. E' analoga, sotto questo specifico profilo, la regolamentazione dell'istituto dell'assenza che - mutatis mutandis, in considerazione dell'intento del legislatore di assegnare alla dichiarazione di assenza l'effetto di solenne verifica della scelta cosciente e volontaria dell'imputato di non partecipare personalmente al processo - assume connotazione ontologicamente corrispondente a quella della contumacia, condizione processuale dell'imputato che, pur avvisato della data del giudizio sulla scorta di regolare notificazione, non compariva all'udienza senza addurre un legittimo impedimento. Invero, l'art.420 bis comma 6 cod. proc. pen., in vigore all'epoca dello svolgimento del presente processo di merito, sancisce che "l'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato è revocata anche di ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare". 1.2. Orbene, si apprende dalla sentenza di primo grado che l'attuale ricorrente è comparso nel corso del processo celebrato dinanzi al giudice di pace e ha reso l'esame. Dall'esemplare del verbale di udienza del 18 gennaio 2023, trasmesso dalla difesa di parte civile, si evince che l'imputato è stato indicato come "libero presente". Deve dunque ritenersi - in sintonia con l'esegesi radicata "ante-riforma" in tema di revoca della contumacia nel caso di comparizione dell'imputato nel corso del dibattimento - che l'opzione di presenziare all'udienza di assunzione delle prove e di sottoporsi ad esame - a prescindere dalla formale declaratoria di revoca dell'assenza da parte dell'organo giudicante - abbia determinato il venir meno della "situazione di fatto" che aveva dato causa alla dichiarazione di assenza e non consenta, in definitiva, di invocare la dilazione del termine di 15 giorni, autorizzata per la presentazione dell'impugnazione del difensore dell'imputato assente, di cui all'art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen.. 1.3. Del resto, la ratio della novella legislativa del D. Lgs. n. 150 del 2022, in tema di disciplina delle impugnazioni presentate nell'interesse dell'imputato assente - che, con l'art. 33 comma 1 lett. f), ha inserito il connma 1 bis dell'art. 585 cit. - è quella di garantire che l'appello proposto dall'imputato assente sia effettivamente motivato dal suo personale intendimento di adire il giudice del gravame e, di conseguenza ed al contempo, di consentire al difensore di disporre di un congruo termine, così procrastinato di 15 giorni rispetto a quello ordinario, per prendere contatti con l'imputato e concordare con il medesimo le pertinenti scelte processuali; è ragionevole ritenere che tale esigenza sia superata in caso di comparizione dell'imputato, dichiarato assente, nel corso del dibattimento di primo grado, al lume della possibilità di confrontarsi immediatamente e comunque tempestivamente con il proprio patrocinatore.2.Ne consegue che corretta deve reputarsi la decisione del Tribunale di Perugia a riguardo della tardività dell'appello, depositato il 16 maggio 2024 oltre il termine di trenta giorni dalla scadenza di quello previsto per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado (artt. 585 comma 1 lett. b) e comma 2 lett. c) cod. proc. pen., 544 comma 2 cod. proc. pen.). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 4.Nulla deve essere liquidato a titolo di refusione delle spese ed onorari di parte civile poiché la relativa memoria, nell'ambito del procedimento ex art. 611 cod. proc. pen. instaurato dinanzi alla Corte di Cassazione, è stata tardivamente depositata in data 19 febbraio 2025 - ovvero oltre il termine di 15 giorni liberi prima dell'udienza (sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, Ara, Rv. 281308). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d
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