CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22963/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da se medesimo ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato presso il proprio indirizzo digitale pec. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] via [OSCURATO:PERSONA] n. 38 in Roma, in persona dell’amministratore sig.ra [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al contro ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Tuscolana n. 739. Controricorrente avverso la sentenza n. 6192 della Corte di appello di Roma , depositata il 19. 10. 2016. Udita la relazione della causa svolta all’udienza del 9. 3. 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto il rigetto del ricorso. R.G. N. 8983/2017.Fatti di causa Con sentenza n. 6192 del 19. 10. 2016 la Corte di appello di Roma confermò la decisione di primo grado che aveva rigettato l’impugnativa proposta da [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento delle delibere adottate dall’assemblea del condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 38 in Roma in data 13. 1. 2005, disattendendo il motivo che aveva lamentato l’omessa comunicazione dell’avviso di convocazione della riunione all’istante. La Corte romana motivò tale conclusione rilevando che dalle risultanze istruttorie risultava che la suddetta comunicazione era stata eseguita mediante recapito dell’avviso pressoil portiere, che pure aveva tentato di consegnarla all’attore presso il suo studio professionale, sito nello stesso stabile, non potendovi tuttavia provvedere per l’assenza del destinatario ed il rifiuto di riceverla della persona ivi presente; che lo stesso attore appellante aveva affermato d i essersi sempre recato personalmente a ritirare gli avvisi ed i verbali e di recarsi nel proprio studio con regolarità tre volte la settimana; che la circostanza che l’avviso fosse stato recapitato presso il portiere dello stabile nel quale era ubicato lo studio professionale dell’attore era già di per sé idonea a concretare l’arrivo dell’atto all’indirizzo del destinatario e a far scattare la presunzione di cui all’art. 1335 cod. civ. e, conseguentemente, l’onere del medesimo destinatario di provare di non avere avuto notizia dell’avviso per fatto a sé non imputabile, prova che nella specie non era stata fornita; che, infine, la deduzione dell’appellante circa il mancato rispetto delle modalità specifiche di comunicazione prescritte dal regolamento di condominio era da reputarsi nuova e quindi inammissibile, in quanto sollevata solo in comparsa conclusionale. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 4. 4. 2017, ricorre [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi Il condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 38 in Roma ha notificato controricorso. Il procuratore generale ha depositato le conclusioni scritte come in epigrafe indicate. Entrambe le parti hanno depositato memoria. R.G. N. 8983/2017.La trattazione del ricorso si è svolta, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, d.l. 28. 10. 2010, n. 137, convertito con la legge 18. 12. 2010, n.176, in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale. Ragioni della decisione Il primomotivo di ricorso denunzia violazione de gli art. 1 1 2 , 183 e 329 cod. proc. civ. e degli artt. 1362, 2729 e 2696 cod. civ . , censurando la sentenza impugnata per avere applicato la presunzione conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ. nonostante che la relativa eccezione fosse st a ta proposta dal condominio tardivamente,solo in comparsa conclusionale, e fosse comunque incompatibile con l’intenzione manifestata dalla parte di provare l’effettiva conoscenza di fatto dell’avviso, applicando così la relativadisposizione d’ufficio in violazione del principio della domanda, senza valida richiesta di parte ed in contrasto con le sue stesse deduzioni. Il motivo è infondato. L’applicazione da parte del giudice di merito della disposizione dettata dall’art.1335 cod. civ. rientra nei potere dovere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti dedotti dalle parti e di trarre da essi gli effetti e le conseguenze previste dalla legge. Nel caso di specie l’applicazione di tale disposizione conseguiva dalla ricostruzione dei fatti operata, sulla base delle deduzioni del condominio,dal giudice di merito, che aveva preso atto del fatto incontestato che l’avviso di convocazione dell’assemblea, dopo l’insuccesso di recapitarlo presso lo studio professionale dell’attore, era stato trattenuto dal portiere presso la portineria per essere ivi ritirato, secondo la condotta abituale posta in essere dallo stesso condomino, reputando che tale giacenza avesse posto l’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, con conseguente applicazionedella presunzione posta dall’art. 1335 cod. civ.. A fronte di tale ricostruzione della vicenda l’applicazione della disposizione in discorso integrava pertanto il mero esercizio, da parte del giudice, del potere di qualificazione giuridica dei fatti di causa e la deduzione del condominio convenuto di applicarla un mero argomento difensivo e non un’eccezione in senso stretto. R.G. N. 8983/2017.Il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione degli art. 112, 115, 116, 132, 329 e 345 cod. proc. civ. e degli artt. 1335 e 1362 e seguenti cod. civ., censura la decisione impugnata per avere affermato, sulla base della presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 citato, che l ’attore aveva ricevuto la comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea. Sostiene il ricorso che la suddetta disposizione non poteva nella specie essere applicata, atteso che mancava il presupposto fondamentale costituito dall’arrivo dell’atto presso l’indirizzo del destinatario, fatto che non poteva dirsi verificato dal momento che era incontestato che il plico, in assenza del destinatario, non venne consegnato all’occasionale collaboratore ivi presente, che aveva rifiutato di riceverlo. Si aggiunge che avrebbe dovuto altresì escludersi la possibilità che il portiere avesse ricevuto l’avviso per conto del condomino, sia perché essa era stata contestata dal deducente, sia perché una tale prospettazione risulta contraddetta dal fatto pacifico che il suddetto portiere aveva ricevuto gli avvisi dall’amministratore con l’incarico di recapitarlo ai condomini e si era recato presso il suo studio professionale proprio a tale scopo. Il motivo è inammissibile ed in parte infondato. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte di appello ha applicato la presunzione di conoscenza dettata dall’art. 1335 cod. civ. non già, come dedotto dal ricorrente, con riferimento al tentativo di consegna effettuato dal portiere dello stabile presso il suo studio professionale, ubicato nello stesso palazzo, non andato a buon fine stante l’assenza del destinatario ed il rifiuto di riceverlo della persona ivi presente, ma in relazione al fatto che l’avviso di convocazione era stato trattenuto dal portiere presso la portineria dello stabile ai fini della sua consegna , rilevando che tale forma di comunicazione era conforme alla prassi, avendo lo stesso attore affermato “ di essersi sempre personalmente recato a ritirare gli avvisi di convocazione e i verbali delle assemblee condominiali“ e quindi riten endo che tale giacenza fosse idonea a porre l’atto nella sua sfera di conoscenza,a mente del citato art. 1335. R.G. N. 8983/2017.Tale motivazione non appare in modo specificoinvestita dal motivo di ricorso e si sottrae comunque a censura, apparendo conforme all’orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore dell’art. 66 disp. att. cod. civ. ratione temporis applicabile, antecedente alla riforma del condominio introdotta dalla legge n. 220 del 2012, che non sottoponeva la comunicazione ai condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea a forme particolari. Proprio in ragione del principio della libertà della forma desumibile da tale disposizione, questa Corte aveva avuto modo di precisare che tale avviso poteva darsi in qualsiasi forma idonea allo scopo ed anche oralmente o mediante consegna, in base alla prassi seguita, ad altro condomino e poteva essere provato anche in via presuntiva (Cass. n. 8449 del 2008; Cass. n. 875 del 1999 ). Le deduzioni con cui il ricorrente ha contestato di nonavere mai dato incarico al portiere di ricevere o trattenere le comunicazioni del condominio sono infine inammissibili, risolvendosi in censure che investono la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito e la conseguente ricostruzione dei fatti, non sindacabile in sede di giudizio di legittimità. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 1335 e 1362 cod. civ., lamentando che la Corte di appello non si sia pronunciata sul terzo motivo di appello, che censurava l’affermazione della decisione di primo grado secondo cui era onere della parte fornire all’amministratore un recapito alternativo ovvero predisporre idonee cautele per assicurarsi l’effettiva conoscenza della posta indirizzata al proprio studio. Sotto altro profilo si censura che la Corte non abbia esaminato, ritenendola inammissibile perché avanzata solo in comparsa conclusionale, la contestazione in ordine alla mancata osservanza del regolamento di condominio, che costituiva un mero argomento difensivo e non una domanda nuova. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. La prima censura è inammissibile per irrilevanza, in quanto investe un’affermazione della sentenza di primo grado che il giudice di appello non ha fatto propria, avendo fondato la sua decisione su di una ratiodiversa. R.G. N. 8983/2017.La seconda censura è invece infondata. La contestazione sollevata in sede di comparsa conclusionale, in cui l’attore sosteneva per la prima volta che l’avviso non era stato comunicato nelle forme previste dal regolamento di condominio, non integrava, infatti, una mera difesa o argomentazione logica della doma nda originaria, ma introduceva in giudizio un nuovo motivo di invalidità della delibera, il cui scrutinio avrebbe altresì richiesto, ai fini del suo accertamento, l’esame delle relative disposizioni del r egolamento di condominio e, quindi , un nuovo e diverso accertamento di fatto, non più praticabile essendo giunto il processo, con il deposito delle comparse conclusionali, ad una fase in cui l’istruttoria era ormai chiusa, per le maturate preclusioni processuali poste dall’art. 183 cod. proc. civ.. Deve invero ribadirsi sul punto il principio secondo cui nei giudizi di tipo impugnatorio, volti alla eliminazione dell’atto giuridico, quali sono quelli diretti ad ottenere l’annullamento della delibera condominiale, le ragioni di contrasto dell’atto dalla normativa che lo disciplina integrano autonom e causaepetendi, con l’effetto che il giudice non può pronunciarsi su ragioni di invalidità che non siano state ritualmente dedotte dalla parte, nel rispetto del principio del contraddittorio ( Cass. n.16675 del 2018; Cass. n. 27405 del 2018 ). Il ricorso va pertanto respinto. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro2.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 marzo2022. R.G. N. 8983/2017.Il Consigliere estensore Il P