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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023

Cassazione n. 08277/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI Ar (dato avviso alle partii] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

1. Con sentenza dell'Il luglio 2023 la Corte di Appello di Napoli, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma della sentenza del 16 dicembre 2022 del Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Napoli, ha rideterminato in anni 4 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 1 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

E' stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale il ricorrente ha lamentato genericamente il vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73 comma 5 del citato d.P.R.

Il ricorso è inammissibile.

In relazione al motivo di censura, a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., siccome inserito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Tanto richiamato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal ricorrente, il quale - in sede di appello - ha rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis cit., con rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata in questa sede.

Né è vaida la tentata riconduzione del motivo sulla riqualificazione nell'ambito della rideterminazione della pena quale oggetto rimasto al di fuori di rinunzia, posto che il profilo della ridefinizione della pena è solo un mero possibile effetto del tema essenziale ( rinunziato) della qualificazione diversa del fatto.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI Ar (dato avviso alle partii] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Con sentenza dell'Il luglio 2023 la Corte di Appello di Napoli, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma della sentenza del 16 dicembre 2022 del Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Napoli, ha rideterminato in anni 4 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 1 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. E' stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale il ricorrente ha lamentato genericamente il vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73 comma 5 del citato d.P.R. Il ricorso è inammissibile. In relazione al motivo di censura, a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., siccome inserito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Tanto richiamato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal ricorrente, il quale - in sede di appello - ha rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis cit., con rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata in questa sede. Né è vaida la tentata riconduzione del motivo sulla riqualificazione nell'ambito della rideterminazione della pena quale oggetto rimasto al di fuori di rinunzia, posto che il profilo della ridefinizione della pena è solo un mero possibile effetto del tema essenziale ( rinunziato) della qualificazione diversa del fatto. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 08277/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris